Ricorso contro la bocciatura all’esame da agente sportivo: cosa dice il TAR Lazio (Sez. I-ter, sentenza 1° ottobre 2026, n. 15501)


Con la sentenza del 1° ottobre 2026, n. 15501, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si è occupato delle procedure di abilitazione all’esercizio della professione di agente sportivo, affrontando una controversia che si colloca nel solco del recente dibattito relativo alla tutela giurisdizionale dei candidati che contestano l’esito delle prove d’esame organizzate dagli organismi dell’ordinamento sportivo. La pronuncia presenta un interesse che trascende la specifica vicenda processuale, poiché consente di approfondire, da un lato, i limiti della competenza degli organi di giustizia sportiva e, dall’altro, i criteri attraverso i quali il giudice amministrativo può sindacare la legittimità dell’attività valutativa svolta dalle commissioni esaminatrici.
La decisione si pone in diretta continuità con il nostro precedente approfondimento dedicato alla sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 23 febbraio 2026, n. 12, relativa proprio alla tutela giurisdizionale nelle procedure di abilitazione degli agenti sportivi (leggi l’articolo sulla competenza del Collegio di Garanzia e sui rimedi impugnatori). Se quella pronuncia aveva evidenziato l’assenza di una specifica attribuzione di competenza del Collegio di Garanzia in relazione alle controversie concernenti gli esiti delle prove abilitanti, la successiva decisione del TAR permette di osservare come tali questioni si inseriscano in un più ampio problema di coordinamento tra gli strumenti di tutela interni all’ordinamento sportivo e quelli offerti dall’ordinamento statale.
La controversia trae origine dalla partecipazione di un candidato alla prova speciale dell’esame di abilitazione per l’iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi FIGC, svoltasi il 27 giugno 2025. Il ricorrente aveva già superato la prova generale organizzata dal CONI e doveva, pertanto, conseguire l’idoneità anche nella prova speciale federale per completare il percorso abilitativo previsto dalla disciplina vigente.
L’esito della prova non era stato favorevole. A fronte di trenta quesiti a risposta multipla, al candidato erano state riconosciute venticinque risposte corrette, mentre il bando richiedeva il raggiungimento della soglia minima di ventisei risposte esatte. La FIGC aveva successivamente pubblicato, il 7 luglio 2025, l’elenco dei candidati risultati idonei e, il 14 luglio 2025, la scheda di valutazione individuale, dalla quale il ricorrente aveva appreso il punteggio conseguito.
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La contestazione riguardava specificamente il quesito n. 2, relativo al numero massimo di società per le quali, nel corso della medesima stagione sportiva, un calciatore giovane dilettante o non professionista, nelle condizioni indicate nella domanda, potesse essere tesserato e utilizzato. Il quesito prospettava tre alternative: un massimo di tre società, un massimo di due società oppure un massimo di quattro società, previa concessione di una deroga. La commissione esaminatrice aveva individuato come unica risposta corretta quella relativa al limite massimo di tre società, mentre il candidato aveva selezionato l’opzione concernente il limite di due società. Secondo la prospettazione del ricorrente, la domanda non riproduceva integralmente il contenuto dell’art. 95, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), in quanto ometteva il riferimento alla clausola di salvezza relativa all’art. 39, comma 1-bis, delle medesime disposizioni. Tale omissione, a suo avviso, avrebbe determinato un’ambiguità interpretativa, rendendo plausibile anche la risposta selezionata e imponendo, conseguentemente, di riconoscere come corrette entrambe le alternative.
L’attribuzione di un ulteriore punto avrebbe consentito al candidato di raggiungere la soglia minima richiesta per il superamento della prova speciale, con il conseguente riconoscimento dell’idoneità. Dopo avere presentato un’istanza di riesame alla Commissione federale competente, il candidato aveva impugnato l’esito della procedura dinanzi alla Commissione Agenti Sportivi del CONI, mediante un ricorso qualificato come gerarchico improprio. Quest’ultima aveva tuttavia dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sulla controversia. Il candidato aveva quindi adito il Collegio di Garanzia dello Sport, che, con dispositivo del 10 dicembre 2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso, pubblicando successivamente la motivazione con la decisione n. 12 del 23 febbraio 2026.
Esaurito questo percorso, il candidato si era rivolto al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia, del provvedimento della Commissione Agenti Sportivi del CONI e dell’elenco dei candidati idonei pubblicato dalla FIGC, unitamente ai relativi atti presupposti e connessi. Domandava, inoltre, la riformulazione dell’elenco con il proprio inserimento e il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Il primo profilo affrontato dal TAR riguarda il quadro delle questioni preliminari sollevate dalle amministrazioni resistenti. FIGC e CONI avevano eccepito, in particolare, l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l’atto immediatamente lesivo dovesse essere individuato nell’elenco degli idonei pubblicato il 7 luglio 2025 e che, pertanto, l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo avrebbe dovuto essere proposta entro il termine decadenziale previsto dalla legge. In via subordinata, era stata richiamata la c.d. pregiudiziale sportiva, sostenendo la necessità di un previo esperimento dei rimedi interni all’ordinamento sportivo. Su questo punto è essenziale precisare che il TAR non ha risolto espressamente tali questioni preliminari: le ha dichiarate assorbite, ritenendo il ricorso comunque infondato nel merito. La sentenza, pertanto, non offre una soluzione definitiva e generalizzabile né sul termine di impugnazione applicabile alla specifica procedura né sull’eventuale necessità di un previo esaurimento dei rimedi endosportivi. La scelta processuale del Collegio impone di distinguere la decisione sostanziale sulla legittimità degli atti contestati dalla questione, rimasta assorbita, delle condizioni preliminari per il loro esame.
Il TAR passa quindi a esaminare le censure rivolte contro gli organi del CONI, verificando anzitutto se la Commissione Agenti Sportivi potesse essere competente a pronunciarsi sul ricorso gerarchico improprio proposto dal candidato e se il Collegio di Garanzia dello Sport fosse legittimato a conoscere della controversia. Quanto alla Commissione Agenti Sportivi del CONI, il giudice amministrativo ritiene corretta la dichiarazione di incompetenza, rilevando che non esiste una disposizione normativa o regolamentare che attribuisca a tale organismo un potere generale di riesame delle valutazioni formulate dalla commissione esaminatrice nell’ambito della prova speciale organizzata da una federazione sportiva. La circostanza che il CONI eserciti funzioni di coordinamento e vigilanza sull’ordinamento sportivo non è, di per sé, sufficiente a fondare una competenza decisoria in assenza di una specifica attribuzione normativa. Il potere di vigilanza sull’ordinamento sportivo, infatti, non coincide necessariamente con il potere di decidere ogni controversia relativa agli atti adottati dagli organismi federali. La competenza di un organo amministrativo o di giustizia sportiva deve trovare fondamento nelle disposizioni che ne disciplinano le attribuzioni. Non può essere ricavata esclusivamente dalla posizione istituzionale del soggetto nell’organizzazione sportiva, né da un generico richiamo alle esigenze di tutela del candidato.
Analoga conclusione viene raggiunta con riguardo al Collegio di Garanzia dello Sport. Il ricorrente aveva sostenuto che la competenza di tale organo potesse desumersi dall’art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, letto in combinato disposto con l’art. 12-bis dello Statuto del CONI. Il TAR respinge questa interpretazione, ricostruendo le attribuzioni del Collegio sulla base del quadro normativo di riferimento e valorizzando la natura tassativa delle ipotesi nelle quali può essere esercitato il relativo sindacato. Il Collegio di Garanzia dello Sport non costituisce un giudice generale dell’ordinamento sportivo, competente a conoscere di qualsiasi controversia non altrimenti risolta, ma un organo le cui attribuzioni sono delimitate dalle specifiche disposizioni statutarie e regolamentari. In particolare, il ricorso previsto dall’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva presuppone l’esistenza di una decisione definitiva proveniente da un organo di giustizia federale, impugnabile per violazione di norme di diritto o per i vizi motivazionali ammessi dalla disposizione. Il sindacato del Collegio si inserisce, dunque, nel sistema della giustizia federale e presuppone una pronuncia che sia intervenuta all’esito dei rimedi previsti dall’ordinamento di riferimento.
Tale presupposto difettava nella controversia esaminata, poiché il candidato non contestava una decisione emessa da un organo di giustizia federale, bensì atti concernenti lo svolgimento e la valutazione di una prova di abilitazione professionale. La differenza è sostanziale. Una controversia riguardante il risultato di una procedura selettiva non può essere automaticamente assimilata a una controversia decisa dagli organi della giustizia federale ai sensi delle norme attributive della competenza del Collegio di Garanzia. La natura dell’atto impugnato e la sua provenienza assumono, invece, un ruolo determinante nell’individuazione del rimedio esperibile. Il TAR esclude, inoltre, che possa configurarsi una competenza del Collegio in unico grado. Le ipotesi nelle quali tale organo è chiamato a pronunciarsi direttamente hanno carattere eccezionale e sono tassativamente individuate dalle disposizioni applicabili. Non è quindi possibile riconoscere una competenza generale del Collegio in via suppletiva, facendo leva sull’assenza di un rimedio interno espressamente previsto per la specifica controversia.
La conclusione raggiunta dal TAR conferma, sotto questo profilo, la ricostruzione proposta nel nostro precedente articolo. L’assenza di una specifica attribuzione di competenza non può essere superata attraverso un’interpretazione estensiva delle funzioni del Collegio di Garanzia, né può essere colmata attribuendo agli organi sportivi poteri di riesame che le disposizioni applicabili non contemplano.
Il passaggio successivo della motivazione riguarda la contestata violazione degli obblighi di motivazione gravanti sugli organi del CONI, dedotta dal ricorrente attraverso il richiamo agli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990. Anche sotto questo profilo il ricorso viene respinto. Il Collegio osserva che dalla lettura complessiva degli atti impugnati risultavano chiaramente comprensibili le ragioni che avevano indotto gli organi del CONI a escludere la propria competenza sulla controversia. Non sussisteva, pertanto, il denunciato difetto assoluto di motivazione. La decisione distingue implicitamente due questioni che, sul piano giuridico, devono rimanere separate: la correttezza della conclusione cui è pervenuto un organo e l’adeguatezza della motivazione attraverso la quale tale conclusione viene giustificata. Nel caso in esame, il TAR ha ritenuto che gli atti consentissero di comprendere l’assenza di una disposizione attributiva della competenza, escludendo così la violazione degli obblighi motivazionali invocati dal candidato.
Il profilo di maggiore interesse sostanziale concerne, tuttavia, la legittimità del quesito sottoposto al candidato durante la prova speciale FIGC. La questione richiede di individuare il limite entro il quale il giudice amministrativo può intervenire sulle valutazioni formulate da una commissione esaminatrice. In materia di prove concorsuali e selettive, il sindacato giurisdizionale non si traduce normalmente nella sostituzione del giudice alla commissione nell’esercizio delle valutazioni tecniche riservate a quest’ultima. Ciò non significa, tuttavia, che le determinazioni della commissione siano sottratte a qualsiasi controllo di legittimità. Il TAR richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, nei quesiti a risposta multipla, il controllo del giudice è circoscritto alle ipotesi di manifesta erroneità, illogicità o ambiguità della domanda o della risposta indicata come corretta. A sostegno di tale impostazione viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5260/2026.
Il sindacato giurisdizionale sui quesiti d’esame è dunque possibile, ma non può trasformarsi in una nuova valutazione tecnica del contenuto della prova: occorre che il vizio denunciato presenti caratteri di manifesta evidenza, tali da rendere illegittima la scelta della commissione. Applicando questi principi alla vicenda concreta, il TAR esclude che la formulazione del quesito n. 2 fosse manifestamente erronea, illogica o ambigua. La domanda contestata richiedeva di individuare il numero massimo di società per le quali un calciatore giovane dilettante o non professionista, nelle condizioni specificamente indicate, potesse essere tesserato e utilizzato nella medesima stagione sportiva. Secondo il Collegio, il quesito riproduceva il contenuto dell’art. 95, comma 2, NOIF, dal quale emerge la regola generale del limite massimo di tre società. La risposta indicata dalla commissione esaminatrice risultava, pertanto, conforme al precetto normativo assunto quale riferimento della domanda. Non conduce a una diversa conclusione il mancato richiamo all’art. 39, comma 1-bis, NOIF. Il TAR osserva che tale disposizione disciplina fattispecie peculiari concernenti il doppio tesseramento e l’attività di calcio a cinque, mentre il quesito contestato richiedeva di individuare la regola generale prevista dall’ordinamento federale. La presenza di disposizioni speciali riferite a situazioni particolari non rende necessariamente ambiguo un quesito costruito per verificare la conoscenza della disciplina generale. Per il TAR, l’omessa riproduzione della specifica clausola di salvezza non impediva al candidato di individuare la risposta corretta, poiché le deroghe richiamate non erano idonee a modificare l’univocità della soluzione richiesta dalla formulazione della domanda.
Il punto decisivo della pronuncia è che la commissione aveva richiesto l’individuazione della regola generale, non la ricostruzione di tutte le possibili eccezioni previste dalla disciplina federale. Il quesito, pertanto, non presentava quei caratteri di manifesta ambiguità che avrebbero potuto giustificare un intervento correttivo del giudice amministrativo.
La conclusione è importante anche per delimitare correttamente la portata della decisione. Il TAR non afferma che qualsiasi quesito d’esame sia legittimo quando richiami una disposizione normativa, né che l’omessa menzione di un’eccezione sia sempre irrilevante. La legittimità va verificata in concreto, considerando il testo della domanda, il contenuto della disposizione di riferimento e la capacità dell’omissione denunciata di generare una reale pluralità di risposte ragionevolmente corrette. Nel caso esaminato, tale pluralità non è stata ravvisata, poiché la domanda consentiva di individuare una sola risposta conforme alla regola generale richiamata. Il ragionamento del TAR conferma, inoltre, che la contestazione di una prova selettiva richiede un’analisi puntuale della normativa sottostante. Non è sufficiente individuare una disposizione che contempla deroghe o discipline speciali: occorre dimostrare che tali disposizioni siano effettivamente rilevanti per la fattispecie descritta nel quesito e che la loro mancata menzione abbia compromesso l’univocità della risposta attesa. Nel settore degli agenti sportivi, questo profilo è particolarmente significativo. Le prove di abilitazione presuppongono la conoscenza di un quadro regolamentare articolato, nel quale disposizioni generali, eccezioni, regole federali e norme di coordinamento possono concorrere a disciplinare situazioni differenti. La distinzione tra regola ed eccezione costituisce quindi un elemento essenziale tanto nella preparazione dell’esame quanto nell’eventuale contestazione della sua legittimità.
Il TAR respinge, infine, la domanda risarcitoria, rilevando che l’infondatezza delle censure impugnatorie esclude il presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa sul quale si fondava la richiesta di risarcimento. Il ricorso viene integralmente respinto e le spese di lite sono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda.
La decisione assume rilievo anche per le implicazioni operative che presenta per i candidati agli esami di abilitazione. La contestazione dell’esito di una prova richiede innanzitutto di individuare correttamente l’atto lesivo, verificare i termini di impugnazione e ricostruire i rimedi effettivamente disponibili nell’ordinamento di riferimento. A ciò deve seguire l’analisi del quesito contestato alla luce della disposizione normativa applicabile, distinguendo tra un’effettiva ambiguità suscettibile di incidere sulla correttezza della prova e una semplice divergenza interpretativa che non raggiunga la soglia richiesta per il sindacato giurisdizionale.
Sotto questo profilo, la sentenza n. 15501/2026 offre due indicazioni complementari. Da un lato, conferma che le competenze degli organi di giustizia sportiva non possono essere estese oltre i limiti espressamente previsti dalle fonti che le disciplinano. Dall’altro, chiarisce che il controllo del giudice amministrativo sulle prove a risposta multipla rimane circoscritto ai vizi manifesti, senza comportare una generale sostituzione delle valutazioni della commissione esaminatrice.
Rimane, tuttavia, aperta la questione delle condizioni processuali per accedere alla tutela giurisdizionale statale nelle controversie relative agli esiti delle prove abilitanti. Come precisato, il TAR ha assorbito le eccezioni concernenti la tardività e la pregiudiziale sportiva. Non sarebbe quindi corretto attribuire alla pronuncia una soluzione definitiva di tali questioni, che conservano rilevanza nella valutazione di eventuali controversie future.
In definitiva, la sentenza in commento conferma che la tutela del candidato non può prescindere né dalla corretta individuazione del giudice competente e dei rimedi esperibili, né da una dimostrazione concreta dei vizi che inficerebbero la procedura selettiva. La presenza di un dubbio interpretativo o il mancato richiamo di una disposizione speciale non determinano automaticamente l’illegittimità del quesito: occorre dimostrare che la formulazione della domanda abbia effettivamente compromesso l’individuazione di un’unica risposta corretta.
Per gli aspiranti agenti sportivi, questa decisione costituisce un ulteriore riferimento per comprendere non soltanto le difficoltà connesse alla preparazione dell’esame, ma anche la complessità delle valutazioni giuridiche necessarie quando si ritenga che una prova sia stata svolta o valutata in modo illegittimo.
Dott. Mario Piroli
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