La tutela giurisdizionale nelle procedure di abilitazione degli agenti sportivi (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. III, 23 febbraio 2026, n. 12)
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La decisione in commento trae origine da una controversia relativa all’esito della prova speciale dell’esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro federale agenti sportivi FIGC, svoltasi in data 27 giugno 2025. Il ricorrente aveva partecipato alla predetta prova, consistente in un questionario a risposta multipla, conseguendo tuttavia un punteggio pari a 25 risposte corrette su 30 quesiti, inferiore dunque alla soglia minima di idoneità fissata dal bando FIGC in 26 risposte corrette ai sensi dell’art. 5, comma 5.6, del bando di esame FIGC.
All’esito della procedura, la FIGC pubblicava in data 7 luglio 2025 l’elenco dei candidati idonei alla prova speciale, nel quale non figurava il nominativo del ricorrente. Quest’ultimo contestava immediatamente la legittimità della propria esclusione, sostenendo che uno dei quesiti sottoposti in sede d’esame – in particolare la domanda n. 2 del compito svolto – fosse formulato in maniera ambigua e potenzialmente fuorviante. Il quesito verteva sulla disciplina del numero massimo di società per le quali un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista” possa essere tesserato e utilizzato nella medesima stagione sportiva, con riferimento all’art. 95, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF). Secondo la prospettazione del ricorrente, la formulazione del quesito sarebbe stata incompleta, poiché non avrebbe richiamato l’inciso immediatamente successivo contenuto nella disposizione normativa di riferimento – ossia la clausola di salvezza relativa all’art. 39, comma 1-bis, NOIF. Tale omissione, a suo avviso, avrebbe generato un’ambiguità interpretativa tale da rendere plausibili due delle tre risposte proposte nel questionario, vale a dire tanto quella indicata dalla commissione quale soluzione corretta (“per un massimo di tre società”) quanto quella prescelta dal candidato (“per un massimo di due società”).
Muovendo da tale premessa, il candidato presentava dapprima un’istanza di riesame alla Commissione federale agenti sportivi FIGC, in data 14 luglio 2025, e successivamente, in data 6 agosto 2025, proponeva un ricorso gerarchico – dallo stesso qualificato come “improprio” – dinanzi alla Commissione agenti sportivi del CONI, chiedendo il riesame del quesito contestato e il riconoscimento della validità anche della risposta da lui selezionata. Se tale tesi fosse stata accolta, il candidato avrebbe raggiunto la soglia minima di 26 risposte corrette, con conseguente riconoscimento dell’idoneità all’iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi.
Entrambe le iniziative non sortivano tuttavia l’esito auspicato. In particolare, la Commissione agenti sportivi del CONI dichiarava il difetto di competenza a pronunciarsi sul ricorso gerarchico proposto dal candidato, con comunicazione del 16 settembre 2025.
Avverso tale determinazione, nonché contro l’elenco degli idonei pubblicato dalla FIGC, il ricorrente adiva il Collegio di Garanzia dello Sport, formulando tre distinti motivi di ricorso. In primo luogo, egli contestava la dichiarazione di incompetenza pronunciata dalla Commissione agenti sportivi del CONI, sostenendo che quest’ultima avrebbe dovuto esaminare nel merito il ricorso gerarchico in ragione del generale potere di vigilanza del CONI sull’ordinamento sportivo. In secondo luogo, ribadiva l’illegittimità dell’esito della prova d’esame per l’asserita erroneità del quesito contestato. Infine, lamentava una condotta gravemente negligente delle amministrazioni sportive coinvolte, ravvisando una responsabilità caratterizzata da “inescusabile trascuratezza degli obblighi di diligenza, perizia e prudenza”.
La FIGC si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, posizione condivisa anche dalla Procura generale dello sport presso il CONI.
Con decisione depositata il 23 febbraio 2026, il Collegio di Garanzia dello Sport, Terza Sezione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la controversia esulasse dall’ambito delle attribuzioni giurisdizionali dell’organo di giustizia sportiva.
Ciò premesso, la decisione affronta una questione di particolare interesse e novità per l’ordinamento sportivo, ovverosia la delimitazione dell’ambito di cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport con riferimento alle controversie relative agli esiti delle procedure di abilitazione professionale nell’ambito dell’ordinamento sportivo, segnatamente quelle concernenti l’accesso alla professione di agente sportivo. Il Collegio ha fondato la declaratoria di inammissibilità su un argomento di carattere strettamente normativo, ricostruendo in maniera puntuale il quadro delle fonti che disciplinano le proprie attribuzioni. In particolare, esso ha richiamato l’art. 12-bis dello Statuto del CONI, secondo cui al Collegio di Garanzia è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, con possibilità di ricorso esclusivamente per violazione di norme di diritto o per vizi motivazionali rilevanti. Tale previsione è riprodotta dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che circoscrive ulteriormente l’ambito della giurisdizione del Collegio.
Muovendo da tali disposizioni, il Collegio ha affermato che esso non costituisce un giudice generale dell’ordinamento sportivo, bensì un organo di legittimità dotato di competenza tassativa, limitata alle controversie espressamente previste dalle fonti statutarie e regolamentari. In altri termini, la funzione del Collegio non è quella di colmare eventuali lacune del sistema dei rimedi giustiziali sportivi, ma esclusivamente di esercitare il sindacato nei casi in cui tale competenza sia esplicitamente prevista.
Particolarmente significativa è, in questo contesto, la ricostruzione operata dal Collegio con riferimento alla disciplina ad hoc degli agenti sportivi. Il Regolamento agenti sportivi del CONI prevede espressamente la possibilità di ricorso al Collegio di Garanzia soltanto con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione agenti sportivi del CONI (art. 22) e, altresì, contro i provvedimenti di cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi (art. 7, comma 4). Nessuna disposizione, invece, contempla la possibilità di impugnare dinanzi al Collegio gli esiti delle prove di abilitazione. L’assenza di una previsione normativa in tal senso è stata ritenuta decisiva dal Collegio per escludere la propria competenza. La controversia, infatti, non riguarda un provvedimento disciplinare né un atto di cancellazione dal Registro, ma piuttosto l’esito di una procedura selettiva, rispetto alla quale l’ordinamento sportivo non prevede un rimedio giustiziale interno dinanzi al Collegio di Garanzia.
La soluzione adottata appare coerente con l’impostazione tradizionale del sistema della giustizia sportiva, caratterizzato da una struttura di competenze rigidamente delineata e da un catalogo tassativo di rimedi impugnatori. Tuttavia, essa pone anche alcune questioni problematiche sotto il profilo della tutela giurisdizionale effettiva. La decisione evidenzia infatti l’esistenza di un potenziale vulnus nel sistema dei rimedi dell’ordinamento sportivo. Qualora, come nel caso de quo, un candidato contesti la legittimità della formulazione di un quesito d’esame o l’erroneità della valutazione della prova, egli non dispone di un rimedio interno pienamente definito nell’ambito della giustizia sportiva. Il Collegio, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha implicitamente riconosciuto tale lacuna, sottolineando la novità e l’originalità della questione trattata e disponendo, proprio per tale ragione, la compensazione delle spese di lite.
Ciò apre il tema – non ancora compiutamente affrontato dalla dottrina – del rapporto tra ordinamento sportivo e giurisdizione statale nelle controversie relative alle procedure di accesso alle professioni sportive regolamentate. L’esame di abilitazione per agenti sportivi presenta infatti evidenti analogie con procedure concorsuali o selettive tipiche dell’ordinamento amministrativo, nelle quali la tutela giurisdizionale è tradizionalmente affidata al giudice amministrativo. In tale prospettiva, la decisione del Collegio sembra implicitamente confermare che le controversie relative agli esiti degli esami di abilitazione per agenti sportivi potrebbero trovare tutela al di fuori dell’ordinamento di giustizia sportiva, eventualmente dinanzi alla giurisdizione amministrativa, ove ne ricorrano i presupposti.
La pronuncia assume pertanto rilievo non tanto per la soluzione adottata nel caso concreto – la quale si fonda su un’interpretazione piuttosto lineare delle norme attributive di competenza – quanto piuttosto per le implicazioni operative che essa evidenzia. Essa mette infatti in luce un ambito nel quale l’evoluzione della disciplina degli agenti sportivi, profondamente innovata negli ultimi anni, non appare ancora accompagnata da un sistema di rimedi giustiziali pienamente strutturato.
In definitiva, la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport contribuisce a chiarire, con un approccio rigorosamente normativo, i limiti della propria competenza, ribadendo la natura non generale ma tassativa del sindacato esercitato da tale organo. Al tempo stesso, essa sollecita una riflessione più ampia sull’assetto dei rimedi giurisdizionali nelle procedure di accesso alle professioni sportive, evidenziando l’opportunità di un intervento regolamentare o normativo volto a colmare le lacune attualmente esistenti nel sistema di tutela.
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Dott. Mario Piroli
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