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Il nuovo Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori: verso un “accordo collettivo” transazionale

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    Excellentia11
  • 12 giu
  • Tempo di lettura: 7 min

Aggiornamento: 1 lug

L’approvazione del nuovo Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori (RSTP), deliberata dal Bureau del Consiglio il 10 giugno 2026 con entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2027, segna una transizione di portata storica per il diritto dello sport. L'intervento, che si accompagna a riforme coordinate del Codice Disciplinare, dei Regolamenti di Governance e delle Regole Procedurali del Tribunale del Calcio (Football Tribunal), ridefinisce radicalmente alcune norme del testo, stabilendo principi vincolanti a livello globale che non derivano più dall'unilateralismo regolamentare della federazione internazionale, bensì da un autentico processo di dialogo sociale. Il nuovo assetto normativo si configura infatti come il precipitato di un accordo congiunto tra i rappresentanti dei lavoratori (FIFPRO) e dei datori di lavoro (European Club Association - EFC, e World Leagues Association - WLA), con la partecipazione costruttiva di CONMEBOL e UEFA, istituzionalizzato attraverso la Global Social Dialogue Platform.


La FIFA assume così la veste di mero custode del sistema, orientando il RSTP verso la natura giuridica di una sorta di accordo collettivo di lavoro transnazionale, il primo nel suo genere nello sport globale. Questa metamorfosi si è resa necessaria per adeguare l’ordinamento calcistico al dictum della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella nota causa Diarra, la quale aveva evidenziato l'incompatibilità di alcune precedenti norme del RSTP, ritenute restrittive degli artt. 45 e 101 del TFUE in materia di libera circolazione dei lavoratori e libera concorrenza. Superata la fase transitoria delle modifiche ad interim introdotte a fine 2024 a seguito della sospensione delle sanzioni ex art. 17 del RSTP disposta dal Comitato Disciplinare, il nuovo testo si pone l’ambizione di offrire un quadro obiettivo, trasparente e proporzionato.


Anzitutto, sotto il profilo dei trasferimenti di dimensione internazionale, l’art. 9 del RSTP riafferma la centralità dell'International Transfer Certificate (ITC), conformandone la procedura ai canoni di compatibilità eurounitaria ed espungendo qualsivoglia profilo di frizione anticoncorrenziale: il documento deve essere rilasciato a titolo gratuito, senza condizioni o limiti temporali, impedendo che l'attività lavorativa del calciatore sia subordinata a veti derivanti da controversie pendenti. La disciplina di dettaglio, racchiusa nell'Allegato 3 del Regolamento, fissa in cinque giorni di calendario dal ricevimento della richiesta il termine entro cui la federazione di provenienza deve rilasciare l'ITC alla nuova federazione. In sede di rilascio, la federazione cedente conserva la facoltà di segnalare l'intenzione del precedente club di riservarsi pretese di natura finanziaria (financial claims) nei confronti del calciatore o della nuova società; tuttavia, tale indicazione è priva di efficacia preclusiva, non potendo in alcun modo condizionare il tesseramento dell'atleta o l'esito di eventuali contenziosi contrattuali. Qualora la federazione di provenienza ometta di riscontrare la richiesta entro il termine perentorio dei cinque giorni di calendario, la federazione di destinazione è legittimata a procedere d'ufficio alla registrazione del calciatore e all'inserimento dei relativi dati nel Transfer Matching System (TMS). Il sistema appresta inoltre un meccanismo di tutela d'urgenza: in presenza di circostanze eccezionali e su istanza del calciatore o di una delle federazioni coinvolte, la FIFA può intervenire autorizzando il tesseramento in via straordinaria entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, al fine di scongiurare un pregiudizio irreparabile (irreparable harm) per l'atleta.


Sul versante del sinallagma contrattuale, l’art. 14 del RSTP introduce una definizione generale di giusta causa di risoluzione, intesa come qualsiasi circostanza che non permetta a una parte di proseguire ragionevolmente e in buona fede il rapporto, mutuando i princìpi giurisprudenziali consolidati della Dispute Resolution Chamber. La vera innovazione risiede nella tipizzazione delle condotte abusive volte a forzare la controparte alla risoluzione o alla modifica contrattuale, configurando un divieto espresso di mobbing sportivo: ai club è fatto divieto di escludere abusivamente il calciatore dagli allenamenti della prima squadra, abusare dello status di tesseramento o de-tesseramento come misura coercitiva, trattenere il passaporto o sfrattare ingiustamente l'atleta dalla propria abitazione.


Il nucleo essenziale della riforma risiede nella riscrittura integrale dell’art. 17 del RSTP in materia di risoluzione contrattuale unilaterale. Viene codificato il principio dell'autonomia negoziale nella determinazione convenzionale del danno (agreed compensation), la quale può anche non essere reciproca; il Tribunale del Calcio disporrà la riduzione solo ove l'importo risulti eccessivamente elevato, mentre disapplicherà la clausola se manifestamente iniqua. A tutela della stabilità economica dei lavoratori con reddito fisso annuo fino a 150.000 dollari, l'accordo deve garantire come minimo un indennizzo pari al valore residuo del contratto. In assenza di pattuizione espressa, il risarcimento si ispira al principio dell'interesse positivo per il ristoro del danno effettivo. Se il soggetto leso è il calciatore, il computo tiene conto del valore residuo e di ogni ulteriore pregiudizio patito. Se ad agire è il club, si considerano il valore dei servizi del calciatore, l'eventuale perdita del prezzo o del valore di trasferimento, i costi di sostituzione e i danni accessori. In linea di principio, il valore residuo del contratto costituisce la soglia minima risarcitoria per entrambe le parti, derogabile solo in presenza di circostanze straordinarie, fermo restando l'obbligo generale di mitigazione del danno in capo alla parte adempiente. Nelle ipotesi di condotta abusiva, è inoltre prevista una sanzione pecuniaria a titolo di penale fino a sei mensilità di stipendio. È fatta espressamente salva la prevalenza degli accordi collettivi di lavoro validamente negoziati a livello nazionale, i quali possono derogare ai suddetti criteri.


Sul piano della responsabilità civile e processuale, si assiste al superamento della previgente responsabilità oggettiva solidale del nuovo club. L'induzione alla risoluzione deve ora essere provata sulla base del principio della probabilità prevalente (balance of probabilities). Tuttavia, opera una presunzione relativa (iuris tantum) di induzione qualora il calciatore sottoscriva un nuovo contratto entro 45 giorni dalla violazione unilaterale; spetterà al nuovo club l'onere di confutare tale presunzione dimostrando, con un grado di prova atto a generare la comfortable satisfaction del Tribunale del Calcio, di non aver influenzato la scelta del tesserato. Strettamente interconnesso all'impianto sanzionatorio è il concetto di periodo protetto (protected period), cardine della stabilità contrattuale ed elemento discriminante per la gravità dell'illecito, il quale viene ora rimodulato secondo parametri anagrafici rigidi legati al momento della sottoscrizione del vincolo: quattro intere stagioni o quattro anni (secondo il principio della prevalenza cronologica del termine anteriore) per i contratti stipulati prima del ventitreesimo anno d'età; tre stagioni o tre anni tra il ventitreesimo e il ventottesimo anno; due stagioni o due anni tra il ventottesimo e il trentaduesimo anno; riducendosi a una sola stagione o un anno per gli atleti di età pari o superiore a trentadue anni. L'induzione del minore o l'aggravante dell'induzione perpetrata nel corso di tale protected period determinano l'applicazione diretta del blocco bilaterale del mercato per due sessioni, senza possibilità di accedere alle deroghe ordinarie sui parametri zero. Il quadro sanzionatorio per i club in caso di recidiva generica nell'arco di un biennio prevede invece un meccanismo a progressione: la prima violazione comporta ammonizione e multa; la seconda limita il tesseramento a un massimo di cinque nuovi calciatori per una sessione; la terza e la quarta impongono il blocco totale del mercato rispettivamente per una e due sessioni consecutive. Per i calciatori, la sanzione sportiva standard resta stabilita in quattro mesi di inibizione dall'attività ufficiale, estendibili a sei in caso di circostanze aggravanti, con sospensione del decorso nel periodo intercorrente tra la fine e l'inizio della stagione, a meno che l'atleta non sia un membro stabile della nazionale maggiore impegnata nella fase finale di un torneo internazionale.


Infine, la tutela dei minori e la redistribuzione economica trovano spazio negli artt. 18 e 21bis del RSTP. L’art. 18 eleva eccezionalmente la durata massima dei contratti dei minori di 18 anni fino a cinque anni (rispetto al limite edittale ordinario di tre), a condizione che sussista un radicamento formativo presso il club di almeno venti mesi o di due consecutivi periodi di competizione (competition periods); nozione, quest'ultima, tassativamente circoscritta all'intervallo temporale compreso tra la prima gara ufficiale della competizione di campionato o coppa nazionale (operando un criterio di prevenzione cronologica) e l'atto conclusivo delle medesime manifestazioni. La disposizione pone il limite negoziale a un massimo di cinque nuovi contratti di tale natura per ciascuna stagione e impone scatti retributivi obbligatori parametrati alle presenze, intendendosi per "presenza" il disputare un intero tempo di gioco, con l'espressa inclusione dei tempi supplementari (extra time): l'adeguamento prevede un incremento minimo del 10% al quarto anno di vigenza, maggiorato di un ulteriore 20% qualora il calciatore collezioni almeno dieci presenze nella prima squadra del club durante il terzo anno, e del 20% al quinto anno, subordinatamente al raggiungimento della soglia delle dieci presenze nel corso della quarta annata contrattuale.


Di assoluto rilievo è l'introduzione dell’art. 21bis relativo alla player participation sui diritti di trasferimento. La norma introduce, al par. primo, una regola fondata sull'autonomia negoziale, dichiarando club e calciatori liberi di concordare convenzionalmente la partecipazione dell'atleta al prezzo pagato per il suo stesso trasferimento. Nondimeno, nell'alveo dei trasferimenti internazionali a titolo definitivo, l'istituto assume carattere imperativo per i calciatori con un reddito fisso annuo inferiore a 150.000 euro (o equivalente) presso il club cedente durante la stagione in cui si perfeziona la cessione: in tale ipotesi, il club alienante è obbligato a corrispondere direttamente all'atleta un importo pari al 5% del corrispettivo fisso effettivamente percepito, con facoltà di rinuncia parziale da parte del lavoratore limitata alla sola quota eccedente il valore maggiore tra l'ultima annualità di stipendio e il 2,5% del prezzo di trasferimento complessivo. Tale istituto non trova applicazione qualora sia vietato dalla legge nazionale, da regolamenti interni vigenti o laddove la contrattazione collettiva domestica preveda già un meccanismo analogo di partecipazione.


Dott. Mario Piroli


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