Il trasferimento internazionale del calciatore di minore età
- Excellentia11

- 1 lug
- Tempo di lettura: 6 min

Il trasferimento internazionale del calciatore di minore età è una delle fattispecie più complesse e rigidamente regolamentate nell’ordinamento sportivo transnazionale, governata da un impianto normativo finalizzato a contemperare le esigenze di sviluppo atletico e di carriera con la tutela preminente dello sviluppo psico-fisico e scolastico del fanciullo. La definizione di “minore” accolta dal quadro normativo del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) assume un criterio prettamente cronologico, qualificando come tale ogni calciatore che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età.
L’art. 19 del medesimo regolamento pone, quale principio cardine e imperativo, il divieto assoluto di procedere al trasferimento internazionale di tali soggetti, ammettendo l'operazione esclusivamente al raggiungimento della maggiore età. Questa scelta legislativa mira a contrastare lo sradicamento precoce dei giovani talenti e i correlati rischi di sfruttamento, ma la rigidità del divieto principale ha reso necessaria l'introduzione di cinque eccezioni tassative, interpretate in modo rigoroso dagli organi di giustizia sportiva.
La prima deroga si configura qualora i genitori del calciatore si trasferiscano nel Paese in cui ha sede il nuovo club per motivi totalmente indipendenti dall'attività calcistica. Tale eccezione tutela il diritto all'unità familiare a fronte di dinamiche socio-economiche autonome, come un mutamento professionale o un ricollocamento aziendale dei genitori. Un esempio pratico è offerto dal caso in cui la madre di un calciatore quattordicenne brasiliano ottenga un contratto di lavoro stabile in Italia, estraneo a logiche calcistiche; in tale ipotesi, il minore potrà essere legittimamente tesserato dal club italiano, gravando tuttavia sulle società l'onere di provare la genuinità e l'anteriorità della causale lavorativa rispetto all'interesse sportivo.
Necessiti di maggiori informazioni sulla materia? Contattaci per una consulenza specialistica.
La seconda eccezione, di stampo marcatamente eurounitario, disciplina i trasferimenti di minori di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, a condizione che lo spostamento avvenga all'interno del territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ovvero tra due federazioni nazionali appartenenti al medesimo Stato. In questo scenario, il club ospitante assume precisi e stringenti obblighi nei confronti del minore: deve garantire una formazione calcistica adeguata e conforme ai massimi standard nazionali, assicurare parallelamente un percorso di studi scolastico o professionale che permetta al giovane di intraprendere una carriera alternativa in caso di mancato approdo al professionismo, predisporre ogni misura idonea a garantire condizioni ottimali di vita attraverso l'alloggio presso famiglie ospitanti o strutture del club e la nomina di un tutor societario, fornendo alla federazione nazionale, all'atto del tesseramento, la prova documentale dell'adempimento di tali oneri. Si pensi, a titolo esemplificativo, al trasferimento di un diciassettenne francese verso un club di Serie A italiano: l'operazione riceverà il via libera regolamentare solo laddove la società acquirente dimostri l'iscrizione a un istituto scolastico equiparabile e l'idoneità logistica della struttura di accoglienza.
La terza ipotesi attiene ai tesseramenti transfrontalieri e opera qualora il minore risieda entro una distanza massima di cinquanta chilometri da un confine nazionale e il club della confinante federazione presso cui intende tesserarsi si trovi anch'esso entro la medesima fascia di cinquanta chilometri dalla frontiera. La distanza complessiva tra il domicilio del calciatore e la sede sociale del club non può eccedere i cento chilometri e il minore deve continuare a risiedere presso l'abitazione familiare, previo consenso esplicito di entrambe le federazioni interessate. Questa fattispecie si verifica frequentemente nelle zone di confine, come nel caso di un giovane calciatore residente a Como che intenda tesserarsi per una società svizzera del Canton Ticino situata a ridosso della frontiera, consentendogli la pratica sportiva transnazionale senza alcuna alterazione del suo contesto domestico ed educativo.
La quarta deroga investe ragioni di carattere strettamente umanitario e tutela i minori costretti a fuggire dal proprio Paese d'origine o di precedente domicilio senza i genitori a causa di minacce gravi alla vita o alla libertà connesse a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o opinioni politiche, o comunque in presenza di circostanze che ne minaccino seriamente la sopravvivenza, ottenendo il diritto di risiedere anche temporaneamente o il riconoscimento dello status di vulnerabilità da parte delle autorità statali del Paese d'arrivo. Il regolamento opera in questo caso una distinzione cruciale basata sullo status giuridico riconosciuto dallo Stato: qualora il minore sia formalmente riconosciuto come rifugiato o persona protetta, egli può essere tesserato sia da un club professionistico sia da un club puramente dilettantistico, senza alcuna restrizione in ordine a successivi trasferimenti nazionali prima del compimento dei diciotto anni. Al contrario, nell'ipotesi in cui il minore rivesta la qualifica di richiedente asilo o sia stato riconosciuto vulnerabile dalle autorità competenti, il tesseramento è consentito esclusivamente presso un club puramente amatoriale e al calciatore sarà preclusa la registrazione con un club professionistico fino al raggiungimento della maggiore età, pur restando ammessi successivi trasferimenti interni tra sodalizi dilettantistici.
La quinta ed ultima eccezione riguarda gli studenti che si trasferiscono temporaneamente in un altro Paese senza genitori per ragioni esclusivamente accademiche, nell'ambito di un programma ufficiale di scambio studentesco. In questa circostanza, la durata del tesseramento non può superare l'anno solare, né estendersi oltre il compimento del diciottesimo anno o la conclusione del programma scolastico, e il nuovo club deve essere obbligatoriamente ed esclusivamente una società puramente amatoriale, priva di una prima squadra professionistica e priva di qualsivoglia legame giuridico, economico o di fatto con club professionistici, onde evitare l'elusione del divieto tramite fittizi programmi di studio.
Appare opportuno precisare come l’ambito di applicazione di tale rigorosa disciplina non si esaurisce nel solo trasferimento internazionale in senso stretto, ma si estende, in forza del part. 3 dell’art 19, anche al primo tesseramento di un calciatore che non abbia mai subito precedenti tesseramenti, qualora non sia cittadino del Paese in cui ha sede la federazione presso la quale richiede l'iscrizione e non vi abbia risieduto continuativamente almeno negli ultimi cinque anni. Sotto il profilo procedurale, il meccanismo di controllo differenzia gli oneri in base all'età del minore, ponendo la soglia discriminante al compimento dei dieci anni. Per ogni calciatore minore che abbia già compiuto il decimo anno d'età, la Players’ Status Chamber (PSC) del Tribunale del Calcio della FIFA deve preventivamente approvare il trasferimento internazionale, il primo tesseramento dello straniero non residente da cinque anni, ovvero il primo tesseramento del minore non avente la nazionalità ma residente continuativamente nell'ultimo quinquennio; tale autorizzazione costituisce una condicio sine qua non antecedente a qualsiasi richiesta di rilascio del certificato di trasferimento internazionale (ITC). Al contrario, laddove il minore non abbia ancora compiuto i dieci anni, la responsabilità della verifica ricade interamente sulla federazione nazionale che intende procedere al tesseramento su istanza del club affiliato, la quale deve accertare e garantire oltre ogni ragionevole dubbio, prima di procedere all'iscrizione, che la fattispecie rientri in una delle deroghe codificate.
Il regolamento concede altresì alle singole federazioni nazionali la facoltà di richiedere alla Players’ Status Chamber (PSC) una esenzione limitata per minori (LME), la quale, ove concessa a determinate condizioni, esonera la federazione dall'obbligo di sottoporre i singoli dossier al Tribunale del Calcio, ma esclusivamente con riferimento a calciatori minori di status amatoriale destinati a club puramente dilettantistici. Anche in presenza di una LME, la federazione nazionale resta pienamente gravata dall'obbligo di verificare accuratamente e sotto la propria responsabilità che la situazione del calciatore coincida inequivocabilmente con una delle eccezioni regolamentari prima di richiedere l'ITC o il primo tesseramento.
Infine, il RSTP sancisce un dovere generale di protezione e cura (“duty of care”) in capo a qualsiasi club che tessera un minore, sia esso a seguito di trasferimento nazionale, internazionale o primo tesseramento, imponendo l'adozione di ogni misura idonea a salvaguardare il giovane da possibili abusi e a garantirgli l'accesso a un percorso di istruzione scolastica di alto livello, quale imprescindibile tutela per il suo futuro extra-calcistico.
Dott. Mario Piroli
© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore ed il sito come fonte.
art 19 fifa, art 19 fifa rstp, regolamento fifa, dichiarazione società puramente dilettantistica, dichiarazione di società puramente non puramente dilettantistica, dichiarazione di prestazione volontaria figc, nulla osta calcio minorenni, tesseramento figc minorenni extracomunitari, noif, autocertificazione del genitore attestante le motivazioni del trasferimento della famiglia in italia, trasferimento calciatore minorenne, primo tesseramento calciatore extracomunitario maggiorenne, tesseramento minore straniero, certificato internazionale di trasferimento, regolamento fifa status e trasferimento calciatori, documenti per tesseramento extracomunitari, tesseramento minori stranieri, primo tesseramento calciatore extracomunitario, tesseramento internazionale minore, eccezioni tesseramento internazionale minorenni




Commenti