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Uso personale di anabolizzanti: quando si rischia un procedimento penale?

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    Excellentia11
  • 7 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Nel dibattito pubblico sul doping è frequente imbattersi nell’erronea convinzione secondo cui l’utilizzo di sostanze anabolizzanti rileverebbe esclusivamente nell’ambito dello sport professionistico o dell’attività agonistica ufficiale. Si tratta di una convinzione giuridicamente infondata.


L’ordinamento italiano, infatti, attribuisce alla repressione del doping una funzione che trascende la mera tutela della regolarità delle competizioni sportive, perseguendo un obiettivo ben più ampio: la protezione della salute pubblica e dell’integrità psicofisica dell’individuo.


In questo contesto si inserisce l’art. 586-bis del Codice penale, disposizione che rappresenta oggi il principale riferimento normativo in materia di repressione penale del doping e che continua a trovare applicazione anche nei confronti di soggetti che svolgono attività sportiva a livello dilettantistico o meramente amatoriale.


La questione assume particolare rilevanza pratica in considerazione della crescente diffusione dell’utilizzo di steroidi anabolizzanti e di altre sostanze dopanti all’interno di palestre, centri fitness e circuiti sportivi non professionistici, ove spesso si ritiene erroneamente che l’assenza di competizioni federali possa escludere qualsiasi profilo di responsabilità penale.


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Una lettura attenta della normativa e della più recente giurisprudenza dimostra esattamente il contrario.


L’art. 586-bis c.p. punisce chiunque procuri ad altri, somministri, assuma o favorisca comunque l’utilizzo di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive ricomprese nelle classi previste dalla legge, non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero di modificare i risultati dei controlli antidoping.


La fattispecie incriminatrice non si limita dunque a colpire medici, preparatori o fornitori di sostanze dopanti, ma coinvolge direttamente anche il soggetto che volontariamente si sottopone all’assunzione. Si tratta di un elemento particolarmente significativo poiché, diversamente da quanto avviene in altri settori del diritto penale, il legislatore ha espressamente previsto la punibilità dell’utilizzatore finale.


La pena prevista consiste nella reclusione da tre mesi a tre anni e nella multa da euro 2.582 a euro 51.645.


Il quadro sanzionatorio diviene ancora più severo qualora dal fatto derivi un danno alla salute dell’assuntore, quando la condotta riguardi soggetti minorenni oppure quando sia posta in essere da soggetti inseriti nell’organizzazione sportiva, quali dirigenti, tecnici o collaboratori di federazioni, società e associazioni sportive riconosciute dal CONI.


Particolarmente grave è inoltre l’ipotesi del commercio illecito di sostanze dopanti al di fuori dei canali autorizzati, fattispecie che comporta la reclusione da due a sei anni e una multa fino a euro 77.468.


Uno degli aspetti più interessanti emersi negli ultimi anni riguarda proprio l’ambito soggettivo di applicazione della norma. Per lungo tempo una parte della dottrina e della giurisprudenza aveva sostenuto che il reato dovesse essere limitato all’ambito dell’attività agonistica in senso stretto, richiedendo la partecipazione a competizioni ufficiali organizzate da federazioni sportive. Tale interpretazione è stata progressivamente superata dalla giurisprudenza di legittimità.


La Suprema Corte, con la sentenza n. 29957 del 2024, ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato concernente le sostanze dopanti, non è richiesto che l’attività sportiva sia svolta a livello professionistico o agonistico. La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato che valorizza la funzione primaria della normativa antidoping quale strumento di tutela della salute individuale.


Lo stesso principio è stato ribadito con particolare chiarezza dalla sentenza della Seconda Sezione Penale n. 27246 del 2025. La Corte ha escluso qualsiasi rilevanza della distinzione tra sport agonistico e sport amatoriale, evidenziando come la ratio dell’art. 586-bis c.p. sia quella di proteggere l’individuo dai rischi derivanti dall’assunzione di sostanze farmacologicamente attive in grado di alterarne le condizioni psicofisiche.


Secondo i giudici di legittimità, la salute costituisce un bene giuridico meritevole di tutela indipendentemente dal contesto nel quale viene svolta l’attività sportiva. Ne consegue che l’utilizzo di anabolizzanti finalizzato al miglioramento della performance fisica in palestra, nel bodybuilding amatoriale o in qualsiasi altra attività atletica può integrare il reato previsto dalla norma penale.


Si tratta di un principio di enorme impatto pratico. Nella realtà quotidiana, infatti, molti procedimenti penali riguardano soggetti che non hanno mai partecipato a competizioni federali, ma che utilizzano steroidi anabolizzanti per incrementare massa muscolare, forza fisica o prestazioni sportive personali. La giurisprudenza più recente chiarisce che tali circostanze non costituiscono elementi idonei ad escludere la rilevanza penale della condotta.


Sul piano processuale, la Cassazione ha inoltre precisato che il reato di assunzione di sostanze dopanti si considera consumato nel luogo in cui l’assunzione è avvenuta, criterio rilevante ai fini dell’individuazione della competenza territoriale del giudice penale (cfr. Cass. pen., n. 24884/2021).


La crescente attenzione delle Procure della Repubblica verso il fenomeno del doping amatoriale dimostra come il tema non possa più essere considerato una questione limitata allo sport professionistico. L’utilizzo di anabolizzanti per finalità estetiche o prestazionali espone oggi non soltanto a rilevanti rischi sanitari, ma anche a conseguenze penali che possono tradursi in procedimenti giudiziari, condanne pecuniarie, confische e, nei casi più gravi, pene detentive.


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