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Autonomia dell'ordinamento sportivo e conformazione del diritto di difesa: il Collegio di Garanzia sul (non) diritto alla menzogna (Sezioni Unite, decisione 11 maggio 2026, n. 19)

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Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI – con decisione n. 19/2026 – hanno statuito che il principio costituzionale e penalistico del nemo tenetur se detegere, unitamente al supposto corollario del c.d. "diritto alla menzogna" a fini auto-protettivi, non è suscettibile di acritica e automatica traslazione all'interno dell'ordinamento sportivo, ostandovi la specificità di quest'ultimo e la superiore caratura assiologica dei doveri di comportamento che gravano sui consociati in forza del vincolo associativo del tesseramento. L'ordinamento sportivo impone infatti ai propri membri rigorosi precetti cogenti di lealtà, correttezza, probità e collaborazione – riflesso del valore sociale e costituzionale dello sport ex art. 33, comma 7, Cost. –, i quali conformano stabilmente la posizione giuridica del tesserato e ne circoscrivono le stesse modalità di esercizio del diritto di difesa, anche nella fase prodromica delle indagini preliminari e a prescindere dall'assunzione formale dello status di incolpato.


Ne consegue che, nell'alveo di un corretto bilanciamento tra garanzie difensive e tutela dell'ordinamento federale, lo jus tacendi riconosciuto al soggetto sottoposto a indagini al fine di evitare l'autoincriminazione permette al tesserato di rimanere in silenzio o di rifiutare la risposta, ma non lo autorizza a mentire attivamente; pertanto, la formulazione consapevole di dichiarazioni mendaci dinnanzi agli organi inquirenti della Procura Federale travalica i confini della legittima difesa formale e costituisce una condotta attivamente lesiva dei menzionati doveri inderogabili, integrando gli estremi dell'autonomo illecito disciplinare sanzionato dalla normativa regolamentare di settore (nella specie, l'art. 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia della FITP).


La vicenda processuale che ha condotto alla pronuncia in commento trae origine da un episodio di simulazione sportiva occorso prima di un incontro del Campionato di Serie C maschile tra i sodalizi affiliati TC C. e TC Ca.. Segnatamente, a seguito di una segnalazione del Comitato Centrale Uffici di Gara, emergeva come i due incontri di doppio programmati per la giornata agonistica non fossero mai stati effettivamente disputati. Nondimeno, per il tramite di un accordo fraudolento intercorso tra i capitani delle rispettive compagini e con la compiacente adesione del Giudice Arbitro, detti incontri venivano fatti figurare a referto come regolarmente celebrati, attribuendo una vittoria figurativa a ciascuna delle squadre.


Invocato l’intervento dell’organo inquirente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), durante la fase delle indagini preliminari un tesserato, investito delle funzioni di capitano, rendeva dichiarazioni esplicitamente mendaci dinnanzi all'Ufficio del Procuratore Federale, asseverando la regolare disputa e la conclusione di uno dei match di doppio. Solo successivamente, incardinatosi il giudizio di prime cure dinanzi al Tribunale Federale, il tesserato ammetteva l'inveridicità delle proprie affermazioni, formulando formali scuse. All'esito dell'istruttoria endofederale, il Tribunale comminava la sanzione della sospensione per l'illecito sportivo ex art. 10 del Regolamento di Giustizia FITP, prosciogliendo tuttavia l'incolpato dalla distinta contestazione di cui all'art. 8 del medesimo corpo normativo – il quale punisce espressamente chiunque renda dichiarazioni mendaci agli organi inquirenti – sul presupposto della operatività del principio penalistico del nemo tenetur se detegere.


Investita del gravame, la Corte Federale di Appello della FITP confermava in toto la decisione di primo grado, rilevando che il soggetto audito, conscio del rischio di un addebito disciplinare, potesse legittimamente dispiegare un atteggiamento difensivo volto alla negazione dei fatti, onde evitare la configurazione di un “inaccettabile dovere confessorio. Avverso tale statuizione insorgeva la Procura Federale dinnanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, denunciando la violazione della norma regolamentare e l'indebita estensione di guarentigie penalistiche a un ordinamento autonomo retto da superiori doveri di lealtà e probità. La Quarta Sezione del Collegio, ravvisando la portata nomofilattica e la delicatezza della quaestio iuris, rimetteva la decisione alle Sezioni Unite.


Il fulcro della decisione rassegnata dalle Sezioni Unite della c.d. “Cassazione dello Sport” si snoda lungo due direttrici di primario rilievo, l'una di natura squisitamente processuale e l'altra di spessore sostanziale. Sotto il primo profilo, il Collegio è stato chiamato a vagliare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del tesserato, fondata sul dogma della c.d. "doppia conforme assolutoria" di merito maturata nei gradi endofederali. Le Sezioni Unite superano tale sbarramento formale operando una preziosa distinzione: laddove l'esito assolutorio nei precedenti gradi di giudizio non discenda da un rinnovato apprezzamento dei fatti storici – rimasti pacifici e incontestati nella loro materialità – bensì risieda integralmente nella qualificazione giuridica della condotta e nell'interpretazione di un principio generale di diritto, il sindacato di legittimità non incontra alcun limite preclusivo. La pronuncia rivendica così la pienezza della propria funzione nomofilattica ex art. 54 CGS CONI, legittimata dalla necessità di perimetrare l'efficacia di un principio di rango costituzionale all'interno dell'ordinamento sportivo.


Nel merito della controversia, le Sezioni Unite affrontano il tema della permeabilità del processo disciplinare sportivo rispetto al principio del nemo tenetur se detegere e al correlato preteso "diritto alla menzogna". La decisione si pone in consapevole e netta discontinuità con quell'orientamento giurisprudenziale – recepito dai giudici federali della FITP e di altre discipline – che, muovendo dai decreti della Corte Costituzionale (segnatamente la sentenza n. 84/2021) e dai criteri eurounitari Engel, tendeva ad assimilare sic et simpliciter la sanzione sportiva afflittiva a quella penale, estendendovi le medesime tutele immunitarie anche nella fase prodromica delle indagini.


Il Collegio frantuma tale automatismo traslativo richiamando la categoria fondativa della "specificità dello sport" e l'autonomia del suo ordinamento rispetto alla giurisdizione statale. Viene riaffermato che l'appartenenza al fenomeno sportivo impone ai consociati, per il tramite del vincolo associativo, un’intensificazione dei doveri di comportamento infinitamente più rigorosa rispetto ai generici doveri gravanti sulla generalità dei cittadini. I doveri di lealtà, correttezza, probità e collaborazione (esplicitati dagli artt. 1 e 3 del Regolamento FITP e dal Codice di comportamento del CONI) non si atteggiano a mere declamazioni etiche o clausole di stile, ma costituiscono precetti giuridici cogenti che conformano e limitano le stesse modalità di esercizio del diritto di difesa dell'incolpato.


In questa prospettiva, l'art. 8 del Regolamento di Giustizia FITP, nel sanzionare la condotta di chi rende dichiarazioni mendaci, si rivela pienamente legittimo e coerente con il sistema giuridico federale. Le Sezioni Unite operano un distinguo tra lo ius tacendi e il mendacio: se, da un lato, è consentito al tesserato trincerarsi dietro il silenzio per non cooperare alla propria autoincriminazione, dall'altro non gli è in alcun modo permesso di alterare attivamente la verità procedimentale attraverso la narrazione di fatti falsi. Altro è tacere, altro mentire. La compressione della facoltà di mentire non rappresenta un'irragionevole vulnus recato al diritto di difesa dell'incolpato, bensì il necessario e ineludibile riflesso del dovere di probità che l'atleta o il dirigente accettano nel momento stesso in cui si tesserano, il quale vieta di strumentalizzare l'attività degli organi inquirenti a tutela di un interesse puramente egoistico.


Le Sezioni Unite, dunque, rigettando l'assimilazione della menzogna a un corollario fisiologico della difesa, sottraggono la giustizia sportiva a una deriva di sterile formalismo, restituendola alla sua originaria vocazione etica e pubblicistica, oggi costituzionalmente presidiata dall'art. 33, comma 7, della Carta costituzionale. Sotto il profilo operativo, la decisione fornisce alle Procure Federali uno strumento di formidabile efficacia investigativa.


In conclusione, l'insegnamento che si trae da questa decisione risiede nella consapevolezza che l'autonomia dell'ordinamento sportivo si difende non già isolandosi dalle garanzie del diritto comune, bensì rimodulando queste ultime alla luce dei propri superiori valori fondativi. Il principio cardine per cui la lealtà deve guidare l'azione del tesserato non solo sul rettangolo di giuoco, ma anche dinnanzi agli organi di giustizia, trova nelle Sezioni Unite la sua definitiva consacrazione, confermando che nel diritto dello sport la verità non può mai essere sacrificata sull'altare della strategia difensiva.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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