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Sulla qualificazione giuridica del termine biennale di cui all’art. 23, par. 3, del FIFA RSTP (Tribunale Arbitrale dello Sport, lodo 2024/A/11060)

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    Excellentia11
  • 7 giorni fa
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Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna è intervenuto – con lodo CAS 2024/A/11060 – sulla natura e portata del termine biennale previsto di cui all’art. 23, par. 3, del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), qualificandolo non già come prescrizione in senso civilistico, bensì quale limite di natura strettamente procedurale, insuscettibile di sospensione o interruzione. La disposizione in parola stabilisce, invero, che il Football Tribunal non possa conoscere alcuna controversia soggetta al RSTP qualora siano trascorsi più di due anni dall’evento che ha dato origine alla stessa, imponendo altresì che il rispetto di tale termine sia verificato d’ufficio in ogni singolo caso.


La controversia trae origine da un rapporto di lavoro sportivo intercorrente tra un calciatore e un club affiliato a una federazione nazionale africana. Il calciatore vantava una pluralità di crediti retributivi e premiali maturati tra il settembre 2021 e il giugno 2022, rimasti inadempiuti dalla società.


A fronte dell’inadempimento, il calciatore adiva la Dispute Resolution Chamber (DRC) della FIFA in data 30 giugno 2024, dunque oltre il termine biennale previsto dall’art. 23, par. 3, del RSTP per la proposizione delle domande. Con decisione del 2 ottobre 2024, la DRC accoglieva soltanto parzialmente la domanda, riconoscendo il credito relativo all’ultima scadenza (giugno 2022) e dichiarando irricevibili, in quanto prescritte, le ulteriori pretese.


Il calciatore proponeva quindi appello dinanzi al TAS, sostenendo, in sintesi, che il termine biennale dovesse ritenersi sospeso o interrotto in ragione, da un lato, di un implicito riconoscimento del debito da parte del club e, dall’altro, di comportamenti ostruzionistici della società idonei a impedire l’esercizio tempestivo dell’azione. A tal fine, egli invocava l’applicazione sussidiaria delle norme del diritto svizzero in materia di prescrizione (artt. 134, 135 e 137 CO), ai sensi dell’art. R58 del Code CAS.


Il panel arbitrale ha respinto integralmente l’appello, affermando il seguente principio di diritto: il termine di cui all’art. 23, par. 3, del RSTP non integra una prescrizione in senso civilistico, bensì una limitazione di natura propriamente procedurale, interna all’ordinamento FIFA.


Muovendo da una interpretazione letterale della disposizione, il TAS ha evidenziato come il dies a quo coincida con “l’evento che ha dato origine alla controversia, individuato in modo oggettivo nel momento in cui il credito diviene esigibile. La norma, per come formulata, non contempla eccezioni né meccanismi di sospensione o interruzione, imponendo anzi agli organi FIFA di rilevarne l’eventuale decorso ex officio.


In tale prospettiva, il collegio arbitrale ha escluso in radice la possibilità di applicare, anche in via sussidiaria, le disposizioni del diritto svizzero in materia di prescrizione. La motivazione si fonda sulla diversa natura dei due istituti: mentre la prescrizione civilistica incide sul diritto sostanziale ed è rimessa all’eccezione di parte, il termine di cui all’art. 23, par. 3, del RSTP si configura come limite processuale rivolto direttamente all’organo giudicante, che deve verificarne il rispetto d’ufficio.


Particolarmente significativa è, inoltre, l’affermazione secondo cui un eventuale riconoscimento del debito – anche ove provato – sarebbe comunque irrilevante ai fini del computo del termine. Il TAS chiarisce infatti che l’unico momento giuridicamente rilevante resta quello dell’insorgenza del credito, con conseguente irriducibilità della disciplina FIFA a schemi tipici del diritto civile statale.


Il lodo in commento risulta particolarmente interessante in quanto si inserisce in un trend evolutivo della giurisprudenza arbitrale che segna un progressivo abbandono delle precedenti aperture all’applicazione del diritto elvetico. Se in taluni arresti più risalenti era stata riconosciuta l’esistenza di lacune regolamentari suscettibili di integrazione attraverso norme nazionali, gli orientamenti più recenti tendono a valorizzare l’autonomia e l’autosufficienza della lex sportiva FIFA, anche a costo di comprimere talune esigenze di equità sostanziale.


Non meno rilevante è il passaggio in cui il panel sottolinea come la preclusione derivante dall’art. 23, par. 3, del RSTP operi esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento FIFA, lasciando impregiudicata la possibilità per il creditore di adire altri fori eventualmente competenti.


In definitiva, l’impostazione prospettata nel lodo de quo rafforza l’autonomia della lex sportiva, ma solleva interrogativi in ordine alla sua completezza e alla sua capacità di offrire una tutela effettiva e uniforme. Il rischio è quello di incentivare il ricorso a giurisdizioni statali, con conseguente indebolimento del ruolo centrale del sistema FIFA nella risoluzione delle controversie internazionali.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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