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Emarginazione del calciatore e limiti alla discrezionalità tecnica (Tribunale Federale Nazionale FIGC, Sez. Disciplinare, 26 gennaio 2026, n. 146)

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Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC (Sez. Disciplinare) – con decisione n. 146/2025-2026 – è intervenuta circa il rispetto degli obblighi contrattuali e regolamentari gravanti sulle società sportive nei confronti dei calciatori tesserati, offrendo spunti di riflessione di indubbio interesse in ordine alla tutela della dignità professionale dell’atleta e ai limiti delle scelte tecnico-organizzative societarie.


Il procedimento trae origine dalla segnalazione presentata da un calciatore, il quale, unitamente ad altri due compagni di squadra, denunciava l’illegittima esclusione dalle attività della prima squadra nel corso della stagione sportiva 2024/2025. In particolare, a far data dal 5 marzo 2025, i tre calciatori venivano estromessi dagli allenamenti collettivi e, di fatto, isolati dal gruppo squadra, con assegnazione ad attività individuali o differenziate, inizialmente anche al di fuori delle strutture ordinarie.


All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale contestava ai vertici societari – segnatamente al Presidente, al Direttore Generale, al Direttore Sportivo e all’allenatore – la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, in relazione all’art. 91 NOIF e all’art. 8 dell’accordo collettivo sul lavoro sportivo dilettantistico, per aver impedito ai calciatori di partecipare agli allenamenti in condizioni di parità competitiva.


All’esito del dibattimento, il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari di inammissibilità del deferimento (sia per asserita tardività sia per presunti vizi nella procedura ex art. 126 CGS), accertava la responsabilità disciplinare del Presidente, del Direttore Generale e del Direttore Sportivo, irrogando rispettivamente sei mesi di inibizione per i primi due e tre mesi per il terzo, oltre all’ammenda nei confronti della società. Veniva invece disposto il proscioglimento dell’allenatore.


Il fuclro del decisum si incentra sull’accertamento della natura effettiva della condotta posta in essere dalla società, con particolare riguardo alla distinzione – decisiva ai fini della qualificazione giuridica – tra legittima gestione tecnico-sportiva della rosa e indebita emarginazione del calciatore.


Il Tribunale, valorizzando un compendio probatorio caratterizzato da dichiarazioni convergenti, precise e circostanziate dei calciatori coinvolti, ha ritenuto dimostrato che l’allontanamento dal gruppo squadra non fosse riconducibile a esigenze tecnico-atletiche, bensì a una scelta organizzativa finalizzata a escludere i giocatori non rientranti nei programmi futuri della società. In tale prospettiva, appare dirimente il rilievo attribuito alla stessa ammissione del vertice societario circa la necessità di “sfoltire la rosa”, elemento che ha definitivamente disancorato la vicenda da ogni possibile giustificazione tecnico-sportiva.


La decisione si segnala per la rigorosa applicazione dell’art. 91 NOIF, letto in combinato disposto con le clausole contrattuali e con l’accordo collettivo di settore, nella parte in cui impone alle società di garantire ai tesserati lo svolgimento dell’attività sportiva in condizioni di effettiva parità. Il principio di diritto affermato dal Tribunale è il seguente: la discrezionalità tecnica della società incontra un limite invalicabile nel rispetto della dignità professionale del calciatore, che si sostanzia non solo nella corresponsione del compenso, ma anche nella piena integrazione nelle dinamiche della squadra.


Di particolare interesse è altresì il passaggio motivazionale relativo alla posizione dei singoli soggetti deferiti. Il Tribunale ha operato una distinzione puntuale tra il livello decisionale e quello esecutivo, imputando la responsabilità ai soggetti che, a vario titolo, hanno concorso nella determinazione e nell’attuazione della scelta escludente. In tale contesto, la posizione del Direttore Sportivo viene ricostruita in termini di cooperazione materiale all’illecito, quale esecutore delle direttive societarie. Specularmente, la pronuncia merita attenzione nella parte in cui esclude la responsabilità dell’allenatore, valorizzando la sua posizione di sostanziale subordinazione rispetto alle decisioni del vertice societario, aggravata dalla precarietà del rapporto contrattuale. Tale approccio, già emerso in precedenti arresti, sembra delineare un orientamento volto a riconoscere una sorta di “attenuazione strutturale” della responsabilità del tecnico in presenza di decisioni eteroimposte, purché non emergano elementi di attiva compartecipazione.


In definitiva, la decisione de qua si pone come significativo presidio a tutela del corretto equilibrio tra autonomia organizzativa delle società e diritti fondamentali dei calciatori, ribadendo che l’atleta non può essere ridotto a mero asset aziendale, sacrificabile in funzione di strategie societarie. In particolare, emerge con forza il principio secondo cui l’esclusione dalle attività di squadra, ove non giustificata da ragioni tecniche oggettive e proporzionate, integra una violazione disciplinare, a prescindere dal regolare adempimento degli obblighi retributivi. Si tratta di un’affermazione che contribuisce a rafforzare la dimensione sostanziale del rapporto di lavoro sportivo, inteso non solo come sinallagma economico, ma come relazione professionale complessa, fondata sulla partecipazione effettiva all’attività sportiva.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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