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Mutamento dello status del club e maturazione del premio alla carriera ex art. 99-bis NOIF (CFA FIGC, decisione n. 118/2026)

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  • 23 ore fa
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Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della FIGC – con decisione n. 118/2026 – hanno statuito che il premio alla carriera ex art. 99-bis delle NOIF configura un diritto soggettivo patrimoniale sottoposto a condizione sospensiva di fatto, la cui fattispecie a formazione progressiva si radica geneticamente nell'attività addestrativa e didattica erogata dal club. Ne consegue che lo status di società affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) o di puro Settore Giovanile costituisce un presupposto storico-soggettivo che deve sussistere unicamente al momento dell'erogazione della formazione, rimanendo del tutto irrilevante il successivo mutamento del regime societario verso il settore professionistico intervenuto nelle more dell'avveramento della condizione (costituita dall'esordio del calciatore nel Campionato di Serie A o nelle Nazionali).


La quaestio iuris sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Corte trae origine dal reclamo proposto dalla società A. M. SSaRL avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (n. 0476/TFNSVE-2025-2026). In specie, il giudice di prime cure aveva revocato la certificazione del premio alla carriera – originariamente rilasciata dalla Commissione Premi in favore del club milanese – in relazione al calciatore S. M., il quale aveva maturato il diritto all'indennità esordendo nel massimo campionato di Serie A con la maglia del P. S. C..


Il nodo della controversia risiede nella diacronia intercorsa tra l'attività di addestramento tecnico e l'avveramento della condizione premiale. La società A. M. aveva infatti offerto la formazione atletica e tecnica al calciatore nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, epoca in cui rivestiva incontestabilmente lo status di società dilettantistica affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.). Tuttavia, al momento del debutto del M. in Serie A – avvenuto a distanza di ben diciotto anni – il sodalizio formatore era ormai transitato nel settore professionistico.


Il Tribunale di primo grado, valorizzando un'esegesi rigorosamente letterale e restrittiva dell'art. 99-bis delle NOIF, aveva negato il diritto al compenso, statuendo che il requisito dell’appartenenza alla L.N.D. o al puro Settore Giovanile debba persistere non solo nella fase genetica dell'attività formativa, bensì anche in quella funzionale della consumazione della fattispecie a effetti progressivi, ossia al momento dell'esordio del calciatore.


Il fulcro esegetico della decisione in commento investe direttamente il sesto motivo di gravame, col quale la reclamante A. M. ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 99-bis NOIF. La Corte federale è stata così investita del compito di chiarire se, ai fini del riconoscimento del premio alla carriera, la qualificazione dilettantistica del club formatore configuri un requisito meramente storico-genetico ovvero una condicio iuris di permanenza dello status soggettivo sino all'attualizzarsi dell'evento condizionante.


L'impianto argomentativo della resistente, teso a corroborare il decisum di prime cure, poggiava su due pilastri: da un lato, un argomento testuale legato all'utilizzo del presente indicativo (“è riconosciuto [...] alle società della L.N.D.”), interpretato quale indice di una necessaria contemporaneità tra status e maturazione del premio; dall'altro, il richiamo alla natura intrinsecamente solidaristica e verticale dell'istituto, asseritamente precluso ai club professionistici per evitare indebite sovrapposizioni con altri premi federali.


Le Sezioni Unite ribaltano siffatta impostazione, disvelando l'inconsistenza dell’argomento letterale. Il presente indicativo adoperato dal legislatore federale non esprime un vincolo di sincronia cronologica, ma assolve a una funzione meramente descrittiva della struttura astratta della norma. Ne consegue che il testo regolamentare si presenta silente rispetto all'ipotesi di mutamento dello status societario nelle more della pendenza della condizione. Tale silenzio, lungi dal configurare una lacuna normativa da colmare in via analogica o restrittiva, deve essere correttamente inteso quale scelta ordinamentale di irrilevanza delle vicende modificative sopravvenute.


Per giungere a tale approdo, il Collegio opera un innesto della dogmatica civilistica nell'ordinamento sportivo, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI (in particolare, la decisione n. 9/2020 della Sez. I). Il premio alla carriera viene propriamente configurato come un diritto soggettivo patrimoniale sottoposto a condizione sospensiva di fatto. Tale qualificazione impone di scindere il momento della nascita del titolo da quello della sua esigibilità: con l’erogazione dell’attività formativa in costanza di regime dilettantistico, sorge in capo al club un’aspettativa giuridicamente qualificata e tutelata ai sensi dell’art. 1357 c.c.


L'avveramento della condizione futura e incerta (l’esordio in Serie A o nelle Nazionali) non ha una funzione genetica, bensì meramente evolutiva: esso trasforma l'aspettativa in un diritto di credito attuale ed esigibile. Pertanto, l'ancoraggio temporale dello status soggettivo rileva unicamente nella fase di radicamento dell'aspettativa. Ammettere la tesi contraria significherebbe introdurre per via interpretativa una surrettizia condizione risolutiva implicita, non prevista dal testo normativo, capace di travolgere retroattivamente una posizione giuridica già consolidata nel patrimonio del club formatore. Sotto il profilo della logica formale e della certezza del diritto, l'interpretazione restrittiva del TFN avrebbe condotto a esiti paradossali e instabili, ove il diritto al premio avrebbe potuto alternativamente sorgere e perire in virtù delle cicliche promozioni o retrocessioni della società formatrice, in spregio al principio di tutela del legittimo affidamento.


L'investimento formativo è un fatto storico compiuto nel passato; negarne il ristoro economico sol perché la società, nel lungo termine (diciotto anni nel caso di specie), ha dimostrato virtuosità gestionale e sportiva fino ad approdare al professionismo, determinerebbe una macroscopica eterogenesi dei fini. Il meccanismo premiale si risolverebbe, iniquamente, in una sanzione nei confronti dei club capaci di evolversi, disincentivando l'investimento nei settori giovanili di base.


La decisione in commento risulta particolarmente interessante anche in relazione alla pretesa analogia tra il premio alla carriera domestico e l'istituto internazionale di cui al FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) della training compensation. Invero, la reclamante aveva prospettato una lettura "internazionalistica" dell'art. 99-bis NOIF, richiamando l'orientamento del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (segnatamente, il lodo CAS 2014/A/3470), a tenore del quale l'indennità di formazione di cui all’art. 20 e all’Allegato 4 del RSTP prescinde dallo status (professionistico o dilettantistico) che il club riveste al momento dell'esigibilità del credito, computando unicamente lo storico del tesseramento nel periodo di addestramento.


Le Sezioni Unite, avallando le difese della resistente, censurano siffatto parallelismo, evidenziando una radicale eterogeneità morfologica e strutturale tra le due fattispecie. Sebbene entrambi gli istituti condividano, sul piano puramente assiologico, la medesima ratio solidaristica – ossia la remunerazione dei club investitori di base –, essi divergono irrimediabilmente quanto al loro "fatto generatore (c.d. “trigger”). Come codificato dall'art. 20 e dall'Allegato 4 del RSTP, la training compensation si aziona in via automatica al verificarsi di due precise vicende negoziali-amministrative: il primo tesseramento del calciatore in qualità di professionista, ovvero ogni successivo trasferimento internazionale fino al compimento del 23 anno di età. In questo schema, l'elemento fattuale della prestazione sportiva sul terreno di gioco è del tutto alieno alla struttura costitutiva del diritto. Al contrario, il premio alla carriera ex art. 99-bis NOIF si distacca nettamente dall'atto del trasferimento o della mutazione formale del vincolo di tesseramento, per ancorarsi filologicamente al raggiungimento di un obiettivo di eccellenza nella parabola agonistica dell'atleta (l'esordio in Serie A, in Nazionale maggiore o in Under 21). È la concreta partecipazione alla gara ufficiale a perfezionare la fattispecie a effetti progressivi.


Pertanto, la training compensation risulta omologa e assimilabile non già al premio alla carriera, bensì al premio di formazione previsto dall'art. 99 delle NOIF. Ne deriva che l'opzione del legislatore federale di riservare il premio alla carriera alle sole società della L.N.D. e di puro settore giovanile costituisce una scelta politica-regolamentare discrezionale e insindacabile, non suscettibile di essere manipolata o estesa ermeneuticamente dagli organi di giustizia sportiva attraverso indebite commistioni con l'ordinamento transnazionale della FIFA.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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