La tassazione del compenso dell’Agente Sportivo
- Excellentia11

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La progressiva professionalizzazione della figura dell’agente sportivo, recenemente accelerata dalla c.d. riforma dello sport e dalla definitiva positivizzazione normativa della professione mediante il decreto legislativo n. 37 del 2021 ed il relativo decreto attuativo n. 218 del 2025, impone all’interprete un necessario ripensamento delle categorie fiscali tradizionalmente utilizzate per qualificare i compensi percepiti dagli intermediari del mercato sportivo.
Per lungo tempo, infatti, la figura dell’agente sportivo ha oscillato tra la qualificazione di mero mediatore e quella di professionista intellettuale. Una distinzione tutt’altro che teorica, poiché dalla corretta qualificazione dell’attività derivano conseguenze fiscali rilevantissime sotto il profilo delle ritenute applicabili, della natura del reddito prodotto, dell’inquadramento IVA e, più in generale, del regime tributario complessivo.
Il riferimento primario è rappresentato dalla presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella (corposa) Risoluzione n. 69/E del 21 novembre 2022, documento di prassi di particolare importanza, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’attività dell’agente sportivo integra esercizio di una libera professione regolamentata e che, conseguentemente, i redditi derivanti da tale attività devono essere qualificati quali redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.
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La conclusione dell’Agenzia si fonda direttamente sull’evoluzione legislativa introdotta dal decreto legislativo n. 37 del 2021, il quale, all’art. 2, definisce l’agente sportivo quale soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto lavoratori sportivi e società sportive ai fini della conclusione, risoluzione o rinnovo di rapporti contrattuali, fornendo contestualmente servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione. È proprio quest’ultimo inciso — “servizi professionali di assistenza e consulenza” — ad assumere valore decisivo sotto il profilo tributario. L’attività dell’agente non si esaurisce più nella mera intermediazione tra domanda e offerta, tipica della mediazione civilistica ex art. 1754 c.c., ma si sostanzia in una prestazione professionale complessa, ad elevato contenuto tecnico-specialistico, caratterizzata da competenze giuridiche, negoziali, regolamentari e fiscali che trascendono il mero procacciamento dell’affare.
Non sorprende, pertanto, che l’Agenzia delle Entrate abbia ritenuto applicabile il regime fiscale proprio del lavoro autonomo professionale. In tale prospettiva, i compensi percepiti dall’agente sportivo nell’ambito del contratto di mandato sportivo sono assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, nella misura ordinaria del 20% per i soggetti residenti. Qualora, invece, il compenso sia corrisposto a soggetti non residenti, trova applicazione la ritenuta del 30% a titolo d’imposta, fatta salva l’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
La qualificazione professionale dell’attività emerge, del resto, con evidenza anche dalla struttura stessa della quadro regolatorio in materia. L’istituzione del Registro nazionale degli agenti sportivi presso il CONI, l’obbligatorietà dell’esame di abilitazione, i requisiti di onorabilità e professionalità, gli obblighi di aggiornamento continuo così come modificati dal recente decreto attuativo n. 218 del 2025, nonché la necessità di stipulare apposita copertura assicurativa professionale, costituiscono indici inequivoci della volontà legislativa di configurare l’agente sportivo quale professionista regolamentato.
Ulteriore conferma si rinviene nella risposta ad interpello n. 315/E/2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, in presenza dei relativi requisiti, l’accesso degli agenti sportivi al regime agevolativo degli “impatriati” previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, istituto tradizionalmente riservato ai lavoratori altamente qualificati e ai professionisti.
Recentemente, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, con la sentenza n. 136 del 6 marzo 2026, è tornata ad affrontare il tema, offrendo una ricostruzione particolarmente interessante della natura fiscale dell’attività dell’agente sportivo. La controversia riguardava una società monegasca che aveva assistito tre calciatori italiani nella stipula di contratti di lavoro sportivo con una società di Serie A italiana. Al centro del contenzioso vi era la mancata applicazione, da parte della società calcistica, della ritenuta del 30% prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 per le prestazioni di lavoro autonomo rese da soggetti non residenti.
La società contribuente sosteneva, invece, che l’attività svolta integrasse mediazione commerciale, con conseguente applicazione dell’art. 25-bis del medesimo decreto. I giudici tributari hanno accolto, almeno in parte, tale impostazione, evidenziando come la disciplina previgente consentisse ancora di ravvisare nell’attività del procuratore sportivo una prevalente funzione mediatoria.
La pronuncia, tuttavia, assume particolare rilievo proprio perché riconosce che la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 37/2021 ha profondamente modificato la figura dell’agente sportivo, attribuendole una dimensione professionale ben più ampia e sofisticata rispetto alla mera mediazione. La stessa sentenza afferma espressamente che la nuova normativa accentua “la componente intellettuale-professionale del procuratore”, collocandolo “più chiaramente nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo professionale”.
In altri termini, la Corte sarda, pur ricostruendo il caso concreto secondo la normativa previgente, finisce sostanzialmente per confermare l’attuale orientamento dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla natura professionale dell’attività dell’agente sportivo nel nuovo quadro normativo.
Naturalmente, il profilo fiscale muta sensibilmente qualora l’attività venga esercitata in forma societaria. La citata Risoluzione n. 69/E del 2022 precisa che, ove l’attività sia svolta mediante società commerciale, i relativi proventi assumono natura di reddito d’impresa. In tale ipotesi, pertanto, non trova applicazione il regime delle ritenute previsto per il lavoro autonomo professionale.
Resta, infine, la distinta ipotesi dell’attività di mediazione pura, nella quale l’agente agisca nell’interesse di entrambe le parti dell’operazione — atleta e società — percependo compensi da ciascuna di esse. In tale modello, tradizionalmente riconducibile all’attività di agenzia e mediazione commerciale, trovano applicazione le regole di cui all’art. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, con ritenuta del 23% sul 50% dell’imponibile lordo, ovvero sul 20% in presenza di dipendenti o collaboratori stabili.
È evidente, dunque, come la corretta qualificazione fiscale dell’attività concretamente svolta dall’agente sportivo assuma oggi un’importanza decisiva, non soltanto sotto il profilo tributario, ma anche in relazione ai profili previdenziali, IVA e internazional-tributari, soprattutto nelle operazioni transnazionali che caratterizzano il moderno mercato sportivo.
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