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La valutazione della colpa nel procedimento antidoping

  • Immagine del redattore: Excellentia11
    Excellentia11
  • 21 mag
  • Tempo di lettura: 5 min

Nella giustizia antidoping, il tema della colpa dell’atleta rappresenta un profilo particolarmente complesso e, al tempo stesso, maggiormente decisivo ai fini della determinazione della sanzione disciplinare.


Invero, la nozione di “colpa” incide direttamente sulla graduazione del periodo di squalifica e impone agli organi giudicanti una valutazione casistica particolarmente sofisticata, fondata sull’esame congiunto di elementi oggettivi e soggettivi.


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La giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), soprattutto con riferimento alla nota pronuncia resa nei procedimenti CAS 2013/A/3327 Marin Čilić v. International Tennis Federation e CAS 2013/A/3335 International Tennis Federation v. Marin Čilić, ha contribuito in maniera determinante alla costruzione di un vero e proprio modello interpretativo della colpa antidoping, oggi largamente recepito nella prassi decisionale degli organi di giustizia sportiva.


La nozione di colpa nel Codice Sportivo Antidoping


Il vigente Codice Sportivo Antidoping definisce la colpa come “qualsiasi mancanza ai propri doveri ovvero della dovuta attenzione rispetto a una determinata situazione”.


La definizione, apparentemente sintetica, presenta in realtà una struttura normativa estremamente articolata, poiché introduce un criterio valutativo fondato non già sull’astratta violazione della norma antidoping, bensì sul concreto scostamento dell’atleta dallo standard comportamentale esigibile nelle specifiche circostanze del caso. La disposizione precisa, inoltre, che la valutazione del grado di colpa deve avvenire tenendo conto di una pluralità di fattori, tra cui l’esperienza dell’atleta, la condizione di “persona protetta”, eventuali disabilità, il livello di rischio percepibile e il grado di attenzione concretamente esercitato.


Ne deriva una concezione della colpa antidoping fortemente individualizzata, nella quale il giudizio disciplinare non può limitarsi all’accertamento dell’assunzione della sostanza vietata, ma deve necessariamente estendersi alla verifica della condotta complessivamente tenuta dall’atleta prima della violazione. Particolarmente significativa è la precisazione contenuta nella definizione normativa, secondo cui le circostanze rilevanti devono essere “specifiche e pertinenti” rispetto allo scostamento dallo standard di comportamento richiesto. Il Codice, in tal senso, esclude espressamente la rilevanza di elementi estranei al giudizio di colpevolezza tecnica, quali il danno economico derivante dalla squalifica, la prossimità del termine della carriera sportiva o la perdita di opportunità professionali.


La ratio della previsione appare evidente: evitare che la valutazione della colpa venga impropriamente contaminata da considerazioni equitative o meramente empatiche prive di attinenza con il livello di diligenza concretamente osservato dall’atleta.


Il caso Marin Čilić


L’elaborazione più significativa in materia di graduazione della colpa è rinvenibile nella decisione resa dal Tribunale Arbitrale dello Sport nel caso Marin Čilić. La pronuncia rappresenta oggi uno dei principali riferimenti interpretativi in materia antidoping, avendo introdotto un sistema di classificazione tripartita del grado di colpa dell’atleta. Secondo il panel, il livello di colpevolezza può essere suddiviso in tre macro-categorie:

  • colpa significativa o considerevole;

  • colpa normale;

  • colpa lieve.

Tale classificazione viene correlata alla forbice sanzionatoria applicabile, individuando parametri orientativi per la determinazione del periodo di ineleggibilità.


Il TAS ha così delineato un modello di progressiva graduazione della responsabilità disciplinare, nel quale il criterio della colpa assume funzione centrale ai fini della personalizzazione della sanzione. Ciò che rende particolarmente rilevante la pronuncia, tuttavia, è soprattutto il metodo valutativo elaborato dal collegio arbitrale. Secondo il TAS, l’accertamento del grado di colpa deve svilupparsi attraverso una duplice analisi: una componente oggettiva e una componente soggettiva.


L’elemento oggettivo della colpa antidoping


L’elemento oggettivo attiene allo standard di diligenza esigibile da un atleta ragionevole posto nelle medesime circostanze. Il TAS osserva come, in linea teorica, la quasi totalità delle violazioni antidoping derivanti dall’assunzione di prodotti contaminati potrebbe essere evitata attraverso una serie di condotte prudenti. Tra queste, il Collegio richiama:

  • la lettura dell’etichetta del prodotto;

  • la verifica degli ingredienti rispetto alla lista proibita;

  • la ricerca autonoma di informazioni sul prodotto;

  • il controllo dell’affidabilità della provenienza;

  • la consultazione di professionisti qualificati.

La riflessione del TAS si fonda, dunque, su una concezione particolarmente rigorosa del dovere di diligenza gravante sull’atleta.


Nel sistema antidoping, infatti, il principio di strict liability rappresenta il fondamento dell’accertamento della violazione. L’atleta rimane personalmente responsabile di tutto ciò che introduce nel proprio organismo. La valutazione della colpa non opera, pertanto, sul piano dell’an della responsabilità, bensì esclusivamente sul piano della quantificazione della sanzione.


L’elemento soggettivo e la personalizzazione del giudizio disciplinare


Accanto alla dimensione oggettiva, il TAS valorizza anche il profilo soggettivo della colpa, inteso quale insieme delle specifiche caratteristiche personali dell’atleta. Il lodo Marin Čilić richiama, a titolo esemplificativo, una serie di circostanze suscettibili di incidere sul grado di rimproverabilità soggettiva. Tra queste assumono rilievo:

  • la giovane età o inesperienza dell’atleta;

  • le difficoltà linguistiche o ambientali;

  • il livello di formazione antidoping ricevuto;

  • particolari condizioni psicologiche o situazioni di stress;

  • precedenti verifiche effettuate sul prodotto assunto;

  • l’utilizzo protratto nel tempo dello stesso prodotto senza precedenti positività.

Il TAS chiarisce, tuttavia, che l’elemento soggettivo opera normalmente all’interno della categoria di colpa già individuata attraverso il parametro oggettivo.


Solo in circostanze eccezionali il profilo soggettivo può determinare il passaggio da una categoria di colpa all’altra. Si tratta di una precisazione di particolare importanza. Il giudizio antidoping, infatti, non può trasformarsi in una valutazione esclusivamente psicologica o emotiva dell’atleta, dovendo rimanere ancorato a criteri di prevedibilità del rischio e di esigibilità della condotta diligente.


La centralità della “diligenza antidoping


L’orientamento giurisprudenziale consolidatosi presso il TAS evidenzia come il cuore della valutazione della colpa risieda, in definitiva, nella verifica della cosiddetta “diligenza antidoping”. All’atleta professionista — e, progressivamente, anche all’atleta dilettante di alto livello — viene richiesto uno standard di attenzione particolarmente elevato, parametrato alla crescente sofisticazione del sistema antidoping.


La mera fiducia riposta in preparatori, medici, fisioterapisti o membri dello staff tecnico non è generalmente sufficiente ad escludere o ridurre automaticamente la colpa. L’atleta mantiene un autonomo obbligo di verifica e controllo, coerente con il principio di responsabilità personale che permea l’intero ordinamento antidoping.


È proprio su questo terreno che si sviluppano le questioni difensive più delicate nei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia antidoping. La possibilità di ottenere una riduzione della sanzione dipende frequentemente dalla capacità di dimostrare documentalmente il livello di cautela concretamente adottato dall’atleta prima dell’assunzione della sostanza risultata vietata.


Considerazioni conclusive


La valutazione della colpa costituisce oggi uno degli snodi centrali del diritto antidoping. Il procedimento antidoping richiede una sofisticata analisi del comportamento concretamente tenuto dall’atleta, pur permanendo il principio della responsabilità personale per la presenza della sostanza proibita nell’organismo.


In tale contesto, la corretta impostazione della strategia difensiva assume un rilievo decisivo.

La ricostruzione della filiera di assunzione del prodotto, la verifica degli obblighi informativi assolti, l’analisi della documentazione medica e nutrizionale, nonché la dimostrazione del livello di diligenza concretamente esercitato rappresentano profili essenziali ai fini della determinazione della sanzione.


Il contenzioso antidoping richiede, pertanto, competenze altamente specialistiche, nelle quali si intrecciano diritto sportivo, normativa internazionale WADA, principi processuali arbitrali e valutazioni tecnico-scientifiche.


Dott. Mario Piroli


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