Premio di tesseramento nel calcio dilettantistico
- Excellentia11

- 2 giorni fa
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Il premio di tesseramento di cui all’art. 96 delle NOIF della Federazione Italiana Giuoco Calcio rappresenta uno strumento di compensazione federale finalizzato a riconoscere il valore dell’attività formativa e di sviluppo tecnico svolta dalle società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti (LND) nei confronti dei giovani calciatori. La ratio sottesa alla previsione normativa è di preservare economicamente il patrimonio sportivo costruito dai club dilettantistici attraverso anni di investimento tecnico, organizzativo ed educativo su atleti spesso destinati a proseguire il proprio percorso agonistico presso altre società.
La disciplina prevista dall’art. 96 delle NOIF si applica ai casi in cui una società richieda il tesseramento annuale come “giovane dilettante” o “non professionista” di un calciatore che, nella precedente stagione sportiva, risultava già tesserato annualmente per altra società appartenente alla LND o alla Divisione Serie B Femminile. In tali ipotesi, la nuova società è tenuta a corrispondere un premio economico parametrato alla categoria di appartenenza e determinato secondo gli importi fissati dalla normativa federale.
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L’elemento che maggiormente caratterizza l’istituto è la sua autonomia rispetto alle ordinarie dinamiche negoziali tra società. Il diritto al premio non nasce da un accordo privatistico né presuppone necessariamente un trasferimento a titolo oneroso del calciatore. Esso sorge direttamente per effetto del nuovo tesseramento annuale dell’atleta entro i limiti temporali individuati dalla norma federale. Il legislatore federale ha infatti previsto che il premio sia dovuto sino alla stagione sportiva nel corso della quale il calciatore compie il ventesimo anno di età, individuando così una precisa area temporale di protezione collegata alla fase di crescita e consolidamento tecnico dell’atleta.
Per quanto concerne il criterio di distribuzione del premio tra le società aventi diritto, la norma prende in considerazione le società titolari del tesseramento annuale nelle cinque stagioni sportive antecedenti quella iniziata nell’anno del compimento del sedicesimo anno di età del calciatore, attribuendo a ciascuna di esse una quota corrispondente a un quinto dell’intero premio. La previsione evidenzia con chiarezza la volontà federale di valorizzare il contributo effettivamente apportato da ciascun club nel percorso formativo del tesserato, secondo una logica solidaristica che permea l’intero ordinamento sportivo.
La funzione dell’istituto emerge con ancora maggiore evidenza ove si consideri che il diritto al premio presuppone il tesseramento annuale del calciatore per almeno un’intera stagione sportiva. La norma richiede dunque un effettivo inserimento dell’atleta nel progetto tecnico della società formatrice. In questo senso, il premio di tesseramento non tutela il mero dato formale del tesseramento, bensì l’attività sostanziale di formazione e valorizzazione sportiva svolta dal club.
L’ammontare del premio varia in relazione alla categoria della società che procede al nuovo tesseramento. Per il calcio a 11 maschile, gli importi attualmente previsti dall’art. 96 delle NOIF, comma 5, sono i seguenti: €650 per la Serie D, €500 per l’Eccellenza, €350 per la Promozione, €250 per la Prima Categoria ed €150 per la Seconda Categoria, mentre nessun premio è dovuto in Terza Categoria.
Nel calcio femminile, il premio è fissato in €350 per la Serie B, €250 per la Serie C ed €150 per l’Eccellenza. Nessun importo è invece previsto per la Promozione femminile.
Per quanto concerne il calcio a 5 maschile, il premio ammonta ad €800 in Serie A, €700 in Serie A2 Elite, €500 in Serie A2, €400 in Serie B, €300 in Serie C1 ed €200 in Serie C2, mentre non è dovuto in Serie D. Nel calcio a 5 femminile, il premio è previsto esclusivamente per la Serie A nella misura di €300.
Per comprendere concretamente il funzionamento dell’istituto, si immagini il seguente caso esemplificativo di un calciatore che, tra i quindici ed i diciannove anni, sia stato tesserato per tre stagioni presso la Società Alfa e per due stagioni presso la Società Beta. Qualora il giocatore venga successivamente tesserato annualmente da una società militante nel campionato di Eccellenza, il premio complessivo ammonterà ad €500. Di tale importo, tre quinti — pari ad €300 — spetteranno alla Società Alfa, mentre due quinti — pari ad €200 — saranno dovuti alla Società Beta.
Non meno significativa è la disciplina relativa ai successivi trasferimenti intervenuti nel corso della medesima stagione sportiva. La norma prevede infatti che, qualora il calciatore venga ulteriormente tesserato per altra società appartenente a categoria superiore, anche quest’ultima sia tenuta a corrispondere il premio di tesseramento in misura parametrata alla propria categoria di appartenenza, detraendo quanto eventualmente già versato dalla precedente società. Il meccanismo risponde all’esigenza di adeguare progressivamente il valore economico dell’istituto al livello competitivo concretamente raggiunto dal tesserato.
Sotto il profilo strettamente contenzioso, l’art. 96 delle NOIF attribuisce competenza in prima istanza alla Commissione Premi FIGC, organo deputato alla risoluzione delle controversie relative alla corresponsione del premio. La procedura delineata dalla norma evidenzia un impianto particolarmente rigoroso, scandito da precisi oneri formali e termini perentori; il ricorso deve essere depositato telematicamente nella piattaforma federale dedicata e contestualmente notificato alla controparte a mezzo PEC, con obbligo di allegazione della prova di avvenuta consegna a pena di inammissibilità. Analoghi adempimenti gravano sulla società resistente nella fase difensiva. Sul punto, merita specifica menzione la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, n. 0101/CFA/2025-2026/D, la quale ha affermato che il giudice “decide sulla base della documentazione versata in atti dalla parte che ne ha interesse” e che la piattaforma telematica premi FIGC “costituisce uno strumento a supporto delle società per l’attestazione e la gestione dei premi di tesseramento (art. 96 NOIF) e di formazione tecnica (art. 99 NOIF)”. La pronuncia assume particolare rilievo poiché delimita con precisione il ruolo dell’organo giudicante e, parallelamente, rafforza l’onere di diligenza gravante sulle società affiliate. Secondo la Corte, infatti, spetta esclusivamente alle parti verificare, contestare o eventualmente rettificare le attestazioni risultanti dalla piattaforma federale, non potendosi pretendere che il giudice supplisca ad omissioni istruttorie o proceda autonomamente ad accertamenti officiosi. La decisione, peraltro si pone in linea con il disposto dell’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, secondo cui l’eventuale procedimento di impugnazione, avanti la Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale, si svolge sulla base degli atti ufficiali e della documentazione ritualmente prodotta. Ne consegue che i documenti depositati in conformità alle prescrizioni regolamentari “hanno pieno valore probatorio”, con l’effetto che l’inerzia difensiva della parte interessata può tradursi in una definitiva cristallizzazione delle risultanze documentali presenti nel fascicolo.
La norma prevede altresì che l’accoglimento del ricorso possa comportare l’applicazione di una penale fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla FIGC, con evidente funzione dissuasiva nei confronti delle società inadempienti.
Infine, di assoluta rilevanza pratica è il termine prescrizionale previsto dal comma 4 dell’art. 96 delle NOIF. Il diritto al premio si prescrive infatti al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato. Si tratta di un termine particolarmente breve, che impone alle società una costante attività di monitoraggio dei tesseramenti e delle posizioni economiche federali. Ed è proprio sotto questo profilo che, nella pratica professionale, emergono le maggiori criticità: numerose società dilettantistiche, soprattutto nei contesti territoriali meno strutturati, finiscono frequentemente per perdere crediti economicamente rilevanti a causa della mancata tempestiva attivazione delle procedure federali.
Dott. Mario Piroli
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