La doppia conforme e il principio del nemo tenetur se detegere nel procedimento disciplinare sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 1/2026)
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Il Collegio di Garanzia dello Sport, con decisione n. 1/2026, affronta la questione circa la compatibilità del principio penalistico del nemo tenetur se detegere con l’assetto valoriale e funzionale dell’ordinamento sportivo, nonché i riflessi di tale compatibilità sul dovere di collaborazione del tesserato nella fase delle indagini federali. La pronuncia si segnala, altresì, per l’ampio e articolato scrutinio preliminare sull’ammissibilità del ricorso della Procura Federale, in presenza di una doppia conforme assolutoria di merito, che conduce la c.d. Cassazione dello Sport a rimettere la questione alle Sezioni Unite, valorizzando la rilevanza nomofilattica della problematica giuridica sollevata.
Sotto il primo profilo, il Collegio di Garanzia ribadisce un orientamento ormai consolidato in ordine alla natura non preclusiva, in termini assoluti, della doppia decisione conforme di proscioglimento ai fini dell’accesso al giudizio di legittimità sportiva. A partire da una lettura sistematica dell’art. 54 CGS CONI, la Sezione richiama l’elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite, che ha progressivamente sganciato il filtro di ammissibilità da una rigida concezione quantitativa della sanzione irrogata, per ancorarlo invece a un criterio sostanziale di “gravità” della controversia, intesa quale potenziale lesione di interessi ordinamentali primari. In tale prospettiva, la doppia conforme non opera quale sbarramento automatico all’accesso al sindacato del Collegio, laddove la questione devoluta investa nodi interpretativi di portata generale, idonei a incidere sul corretto funzionamento degli organi di giustizia sportiva e sull’equilibrio tra poteri inquirenti e garanzie difensive.
È proprio su questo crinale che si innesta la riflessione più innovativa della decisione. Il Collegio si interroga, infatti, se una questione di puro diritto – quale l’estensione extrapenale del principio del nemo tenetur se detegere – possa legittimare il superamento della regola della doppia conforme assolutoria, pur in assenza di un concreto aggravamento sanzionatorio nel caso de quo. La risposta, pur non definitiva, è orientata in senso positivo, nella misura in cui il problema sollevato trascende la singola vicenda disciplinare e investe il rapporto strutturale tra valori fondanti dell’ordinamento sportivo (lealtà, correttezza, probità) e diritti di rango costituzionale del tesserato sottoposto a procedimento.
Il cuore della motivazione è rappresentato dall’analisi del dovere di verità imposto al tesserato dall’art. 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia FITP e dalla sua possibile collisione con il diritto a non autoincriminarsi. Il Collegio prende atto del contrasto giurisprudenziale esistente: da un lato, gli orientamenti che negano recisamente l’ingresso del nemo teneturnell’ordinamento sportivo, ritenendolo principio intrinsecamente penalistico e incompatibile con un sistema fondato sulla collaborazione leale; dall’altro, le pronunce che, valorizzando l’art. 24 Cost., riconoscono al tesserato un vero e proprio “diritto alla menzogna” quale estrinsecazione del diritto di difesa, anche nella fase delle indagini preliminari.
La Sezione IV del Collegio affronta la questione con un approccio metodologicamente rigoroso, muovendo dalla qualificazione del procedimento disciplinare sportivo come procedimento di matrice civilistica, ai sensi dell’art. 2, comma 6, CGS CONI, ma al contempo riconoscendone la natura “ibrida”, segnata da evidenti contaminazioni penalistiche. Tale ibridazione emerge sia sul piano strutturale, per la presenza di un organo inquirente e di fasi istruttorie assimilabili a quelle penali, sia sul piano sostanziale, in ragione della possibile afflittività delle sanzioni disciplinari, che incidono in modo significativo sulla sfera giuridica del tesserato, pur restando confinate all’ambito ordinamentale sportivo.
In questo contesto, il Collegio non assume una posizione tranchant, ma problematizza la tenuta di un obbligo generalizzato di verità, specie quando esso si traduca, in concreto, in un “dovere confessorio” incompatibile con le garanzie minime del diritto di difesa. L’interrogativo centrale diviene, allora, se il nemo tenetur se detegere debba essere inteso come principio esclusivamente penalistico, ovvero come regola di civiltà giuridica di diretta derivazione costituzionale, suscettibile di espansione anche in ambiti diversi, qualora siano in gioco sanzioni di natura punitiva e procedimenti strutturalmente accusatori.
Particolarmente significativa è la consapevolezza del Collegio circa il rischio di una frattura interna all’ordinamento sportivo: da un lato, l’esigenza di tutelare l’efficacia delle indagini federali e il valore della collaborazione leale; dall’altro, la necessità di evitare che il procedimento disciplinare si trasformi in uno spazio di compressione indebita dei diritti difensivi del tesserato. In tale bilanciamento, la Sezione evidenzia come anche il principio della doppia conforme, volto a garantire stabilità e certezza delle decisioni, non possa essere applicato in modo meccanico quando sia in discussione l’assetto complessivo delle garanzie processuali sportive.
La scelta di rimettere la questione alle Sezioni Unite appare, dunque, coerente con la funzione nomofilattica del Collegio di Garanzia e con l’esigenza di fornire un indirizzo interpretativo uniforme su un tema destinato ad avere ricadute sull’attività delle Procure Federali e sulla posizione dei tesserati. In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, la decisione in parola si segnala per aver riportato al centro del dibattito giuridico sportivo una questione di fondo: se l’ordinamento sportivo, pur nella sua autonomia, possa sottrarsi al confronto con i principi costituzionali del giusto processo, o se, al contrario, debba misurarsi con essi in una logica di integrazione e bilanciamento, pena il rischio di una progressiva perdita di legittimazione del sistema disciplinare.
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Dott. Mario Piroli
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