Sulla (in)competenza del Segretariato Generale FIFA a disporre la sospensione delle licenze da Agente (Nota a CAS 2025/A/11173)
- Excellentia11

- 13 nov
- Tempo di lettura: 8 min

Inquadramento fattuale della vicenda
La controversia sottoposta al giudizio del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) trae origine dalla decisione adottata il 16 gennaio 2025 dal Segretariato Generale della FIFA, con la quale è stata disposta la sospensione provvisoria della licenza di un agente di calcio. La misura è stata motivata dal presunto difetto dei requisiti di eleggibilità ex art. 5 del FIFA Football Agent Regulations (FFAR).
La FIFA, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto che il professionista fosse divenuto ineleggibile a mantenere la licenza in ragione di una sanzione disciplinare inflitta nel 2012 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), consistente in una sospensione triennale della licenza e nel pagamento di un’ammenda di 80.000 euro. Tale decisione era scaturita da un procedimento disciplinare nel quale l’interessato, pur negando ogni addebito, aveva raggiunto un accordo con la Procura federale ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente, accettando la sanzione in via transattiva.
Dopo l’espiazione della sospensione, l’agente aveva ripreso regolarmente l’attività nel 2015, ottenendo la registrazione quale intermediario ai sensi del FIFA Regulations on Working with Intermediaries (RWWI) presso diverse federazioni calcistiche nazionali, tra cui la FIGC, la RFEF, la FA, la FFF e la HFF, senza che nei successivi anni gli fossero contestate ulteriori violazioni disciplinari. Successivamente, a seguito dell’introduzione del nuovo sistema di licenze FIFA nel 2023, l’interessato aveva conseguito la licenza internazionale in data 2 settembre 2023, conformemente all’art. 23 del FFAR.
Nel mese di ottobre 2024, la FIGC aveva segnalato alla FIFA l’esistenza della sanzione disciplinare del 2012, invitando la federazione internazionale a verificare la conformità di tale precedente ai requisiti di eleggibilità stabiliti dall’art. 5, par. 1, lett. a), sub (iii), del FFAR, secondo cui non può ottenere o mantenere la licenza chi sia stato destinatario di una sospensione pari o superiore a due anni irrogata da un’autorità sportiva per violazioni in materia di etica o condotta professionale. Ricevuta la comunicazione, la FIFA aveva chiesto all’agente di fornire chiarimenti e documentazione idonea a comprovare la propria posizione, inclusi eventuali provvedimenti penali di proscioglimento o certificati del casellario giudiziale. L’agente, riscontrando la richiesta, aveva trasmesso i documenti richiesti e sostenuto l’irrilevanza della sanzione del 2012 ai fini dell’art. 5 del FFAR.
Nonostante tali deduzioni, il Segretariato Generale FIFA aveva concluso per l’ineleggibilità dell’interessato e, ai sensi dell’art. 17, par. 1, del FFAR, aveva disposto la sospensione provvisoria della licenza, evidenziando che, in virtù della sospensione temporanea dell’art. 21 del FFAR (come previsto dalla Circolare FIFA n. 1873 del 30 dicembre 2023), non fosse possibile deferire la questione al Comitato Disciplinare FIFA.
Avverso tale decisione, l’agente ha proposto appello al TAS, chiedendone l’annullamento e deducendo la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e certezza giuridica, nonché la non applicabilità retroattiva dei requisiti di eleggibilità del FFAR a fatti disciplinari risalenti di oltre un decennio.
Le valutazioni delle parti
Con il proprio appello, l’agente (per quanto di interesse in questa sede) ha contestato la legittimità della sospensione provvisoria della licenza FIFA, sostenendo che la decisione impugnata fosse viziata da erronea applicazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), punto (iii), del FFAR, nonché da violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, l’appellante ha eccepito che la sanzione disciplinare inflitta dalla FIGC nel 2012 - consistente in una sospensione di trentasei mesi della licenza e nel pagamento di un’ammenda di euro 80.000 - non potesse essere considerata rilevante ai fini dell’attuale valutazione dei requisiti di eleggibilità previsti dal regolamento FIFA, sia per la sua natura transattiva, sia per la distanza temporale intercorsa (oltre tredici anni) e per l’assenza di ulteriori procedimenti o sanzioni successive. L’agente ha inoltre sottolineato di avere esercitato regolarmente la professione di intermediario presso diverse federazioni nazionali senza che fosse mai sollevata alcuna eccezione di inidoneità o di violazione dei requisiti etico-professionali.
L’appellante ha quindi chiesto che il TAS annullasse integralmente la decisione impugnata, con conseguente revoca della sospensione provvisoria e conferma della validità della licenza FIFA rilasciata il 2 settembre 2023. In via subordinata, ha domandato che la sospensione fosse quantomeno dichiarata inefficace sino alla definizione del giudizio di merito, deducendo quale periculum in mora, il pregiudizio irreparabile derivante dall’impossibilità di esercitare la propria attività professionale.
Per contro, la FIFA ha chiesto il rigetto dell’appello, sostenendo che la decisione impugnata fosse conforme alle disposizioni regolamentari e giustificata dall’esigenza di tutelare l’integrità e la reputazione della professione di agente di calcio. Secondo la resistente, la sanzione comminata dalla FIGC nel 2012 rientrerebbe esattamente nella fattispecie di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), (iii) del FFAR, che prevede l’inidoneità a ottenere o mantenere la licenza per chi sia stato “soggetto a sospensione pari o superiore a due anni da parte di un’autorità regolamentare o di governo sportivo per violazioni relative all’etica o alla condotta professionale”.
La FIFA ha infine sostenuto che la natura provvisoria della sospensione disposta ai sensi dell’art. 17, par. 3, lett. a) del FFAR costituisca una misura necessaria e proporzionata, adottata in attesa dell’esito definitivo delle verifiche di conformità dei requisiti di eleggibilità, e che l’assenza di deferimento al Comitato Disciplinare - sospeso in virtù della Circolare FIFA n. 1873 - non incidesse sulla legittimità della decisione adottata dal Segretariato Generale.
Le valutazioni di merito del panel
Il panel, nella cognizione della controversia, evidenzia come la decisione su tutte le questioni addotte dalle parti è funzionalmente subordinata ad un unico problema preliminare: determinare se il Segretariato Generale FIFA (di seguito, “FIFA GS”) fosse competente a rendere il provvedimento impugnato.
Ciò posto, il collegio arbitrale, nel richiamare il recente lodo CAS 2024/A/10918 (c.d. “Beckett Case”), individua quattro fasi procedurali previste dal sistema FFAR:
Step I — Investigation Phase: il FIFA GS è investito del potere di aprire e investigare quando sussistono elementi tali da creare una “belief” (convinzione) che un agente non soddisfi i requisiti di eleggibilità;
Step II — Adversarial Phase (right to be heard): il FIFA GS deve informare l’agente della propria convinzione e garantire il diritto di difesa e il contraddittorio, offrendo la possibilità di fornire documentazione e osservazioni;
Step III — Provisional Suspension Phase: ove il FIFA GS ritenga che i requisiti non sussistano, scatta l’automatismo della sospensione provvisoria ai sensi dell’art. 17 del FFAR, che il FIFA GS è chiamato a notificare;
Step IV — Final Decision Phase: la questione deve essere riferita al Comitato Disciplinare FIFA, che ha la competenza esclusiva ad adottare una determinazione definitiva sulla sussistenza dell’inidoneità e, se del caso, ad irrogare sanzioni o a revocare la sospensione.
Interessante osservare come il panel sottolinei la rilevanza della distinzione tra la formazione di una “belief” e la constatazione o decisione definitiva. La prima è un giudizio iniziale, di natura amministrativa e sommaria, che funge da presupposto per l’avvio di ulteriori accertamenti; la seconda è un provvedimento di accertamento riservato al Comitato Disciplinare FIFA. A tal riguardo il collegio condivide l’orientamento espresso nel caso “Beckett”, secondo cui la mera formazione di una convinzione non equivale ad una pronuncia di merito e non può surrogare il necessario contraddittorio e la decisione giurisdizionale che il Comitato Disciplinare FIFA è chiamato a rendere.
Venendo al caso de quo, il collegio ha evidenziato che il Segretariato FIFA ha effettivamente eseguito le prime tre fasi supra descritte: ha promosso attività istruttoria, ha notificato all’agente le risultanze e la propria convinzione circa l’inidoneità ai sensi dell’art. 5 del FFAR, e ha adottato la misura di sospensione provvisoria automatica prevista dall’art. 17 del FFAR. Tali atti rientrano sì nella sfera di competenza attribuita al FIFA GS dal regolamento e sono di natura amministrativa-procedimentale. Tuttavia, il collegio ha constatato altresì che, a causa della temporanea sospensione dell’operatività dell’art. 21 del FFAR, il FIFA GS si è trovato nell’impossibilità materiale e normativa di completare il procedimento rimettendo la questione al Comitato Disciplinare FIFA per la pronuncia definitiva: il quarto step, pertanto, non è stato percorribile. Questa circostanza pone un vulnus di carattere sistematico, poiché la disciplina delineata dal FFAR presuppone che la sospensione provvisoria sia seguita, a valle di un’istruttoria piena e contraddittoria, dalla decisione definitiva del Comitato Disciplinare.
Alla stregua di cioè si può, sommariamente, affermare che:
il FIFA GS sia legittimato a svolgere la funzione di monitoraggio e di avvio dell’istruttoria (Step I e II), nonché a disporre la sospensione provvisoria automatica nei casi in cui emerga una “belief” di inidoneità (Step III). Queste misure hanno natura amministrativa e sono funzionali alla tutela dell’integrità del sistema, in attesa di un accertamento definitivo;
il FIFA GS non è investito della competenza ad adottare pronunce definitive o a infliggere sanzioni con effetto permanente; tale competenza è riservata al Comitato Disciplinare conformemente all’art. 21 del FFAR;
la temporanea sospensione dell’operatività del Comitato Disciplinare non autorizza il FIFA GS a sostituirsi ad esso nell’emissione di una decisione finale; tuttavia, non ne limita il potere di indagine, notifica e adozione della sospensione provvisoria che il regolamento prevede come misura cautelare automatica.
Alla luce di tali considerazioni, il collegio ha concluso che il Segretariato Generale FIFA, agendo oltre i limiti delle proprie competenze, ha adottato una misura che, pur qualificata come provvisoria, ha assunto effetti sostanzialmente definitivi, in violazione dei principi di competenza e di proporzionalità. Invero, per sua stessa natura, un provvedimento provvisorio presuppone una durata limitata nel tempo e l’esistenza di una prospettiva concreta di riesame o di sostituzione con una decisione finale da parte dell’organo competente. La totale assenza di prevedibilità circa la durata della sospensione dell’art. 21 del FFAR trasforma, si legge nel lodo, la misura in un provvedimento a tempo indeterminato, il quale non può più qualificarsi come provvisorio, assumendo di fatto i connotati di una misura definitiva. Il Segretariato Generale ha - de facto - confuso le proprie funzioni istruttorie con quelle decisorie, esercitando un potere che, in condizioni ordinarie, spetterebbe esclusivamente al Comitato Disciplinare della FIFA. Ne consegue che l’adozione di una sospensione di fatto definitiva da parte di un organo privo di competenza in materia disciplinare si traduce in un provvedimento illegittimo e, pertanto, privo di fondamento giuridico.
Per tali ragioni il TAS ha annullato la decisione impugnata, ordinando alla FIFA di reintegrare la licenza dell’agente.
Osservazioni conclusive
Il lodo ha chiarito che il potere di sospensione provvisoria della licenza dell’agente, pur riconducibile all’esigenza di tutela cautelare dell’integrità del sistema, non può essere esercitato dal Segretariato Generale FIFA in modo da produrre effetti sostanzialmente equivalenti a una sanzione definitiva, in assenza di un procedimento disciplinare pendente e di un organo competente a deliberare nel merito. Invero, il panel riafferma (cfr. caso “Beckett”) che l’autonomia funzionale del Segretariato Generale non può espandersi sino a interferire con la sfera tipica della giurisdizione disciplinare, di esclusiva spettanza del Comitato Disciplinare.
Merita di essere evidenziato come il lodo in commento, successivo al citato caso “Beckett”, rappresenti la seconda vicenda giudiziale nel quale la FIFA risulta soccombente per un analogo vizio di incompetenza e per l’adozione di un provvedimento ritenuto privo di fondamento legale. Tale circostanza induce a ritenere che l’attuale assetto regolamentare, conseguente alla sospensione dell’art. 21 del FFAR, presenti lacune strutturali che rendono incerto il perimetro delle attribuzioni tra Segretariato Generale e gli organi disciplinari. Appare verosimile che la FIFA sarà chiamata, nelle more della sospensione della disposizione in parola, a introdurre misure correttive o disposizioni transitorie idonee a colmare il vuoto di competenza che il TAS ha nuovamente evidenziato. L’assenza di un meccanismo alternativo per l’adozione di misure cautelari o di revisione della licenza rischia, infatti, di compromettere l’effettività del sistema di controllo sugli agenti e di generare incertezza giuridica, non solo per i soggetti già titolari di licenza, ma anche per le federazioni nazionali chiamate a cooperare nell’attuazione del quadro regolamentare FIFA.
Per consultare il lodo integrale CLICCA QUI.
Dott. Mario Piroli
© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore ed il sito come fonte.
Tag: agente fifa, requisiti agente fifa, fifa football agent regulations, article 5 of the fifa football agent regulations, court of arbitration for sport agents, fifa ffar, agenti sportivi fifa, responsabilità agenti sportivi, ordinamento sportivo internazionale, comitato disciplinare fifa.




Commenti