La FIGC condannata per abuso di posizione dominante (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2026, n. 102)
- Excellentia11

- 8 gen
- Tempo di lettura: 4 min

Con la sentenza n. 102 del 7 gennaio 2026, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema del rapporto tra ordinamento sportivo e diritto della concorrenza, pronunciandosi sull’appello proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avverso la decisione del TAR Lazio che aveva annullato la sanzione irrogata alla FIGC per presunto abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 del TFUE.
La vicenda trae origine dall’istruttoria avviata dall’AGCM nei confronti della Federazione, accusata di aver posto in essere, a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, una strategia escludente volta a estendere la propria posizione dominante nel mercato dell’organizzazione delle competizioni calcistiche agonistiche anche al settore delle attività giovanili ludico-amatoriali, in danno degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI. Secondo l’Autorità, tale strategia si sarebbe realizzata attraverso la mancata stipula delle convenzioni previste dal Regolamento EPS del 2014, nonché mediante una regolamentazione federale idonea a condizionare o precludere la partecipazione delle società affiliate FIGC ai tornei organizzati dagli EPS.
Il TAR Lazio aveva tuttavia escluso la sussistenza dei presupposti dell’abuso di posizione dominante, valorizzando, tra l’altro, la funzione di tutela dei minori e della loro salute perseguita dalla regolamentazione federale, nonché l’assenza di impugnazioni dei comunicati FIGC da parte dei soggetti direttamente interessati. Da qui l’appello dell’AGCM.
La Sezione VI del Consiglio di Stato accoglie le censure dell’Autorità, chiarendo innanzitutto un principio di rilievo generale: la conformità di una condotta alle regole di un ordinamento settoriale – nella specie, quello sportivo – non ne esclude di per sé la rilevanza antitrust. Richiamando una giurisprudenza ormai consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea (European Superleague Company (C-333/21), International Skating Union (C-124/21 P) e MOTOE (C-49/07)) e dello stesso Consiglio di Stato, i giudici di Palazzo Spada ribadiscono che l’abuso di posizione dominante è nozione oggettiva e può consistere anche in comportamenti formalmente leciti sotto altri profili dell’ordinamento, qualora essi siano idonei a produrre effetti escludenti sul mercato.
In questa prospettiva, la sentenza censura l’impostazione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva attribuito rilievo dirimente all’omessa impugnazione dei comunicati federali dinanzi alla giustizia sportiva. Tale circostanza, osserva il Consiglio di Stato, non condiziona né limita il potere dell’AGCM di valutare autonomamente le condotte alla luce dell’art. 102 del TFUE, né può essere assunta quale indice decisivo dell’assenza di effetti anticoncorrenziali. L’intervento antitrust, infatti, prescinde dall’iniziativa dei soggetti lesi e mira a tutelare il corretto funzionamento del mercato in una prospettiva oggettiva.
Al contempo, la pronuncia offre importanti precisazioni sul perimetro entro cui l’autonomia regolamentare della Federazione può esplicarsi senza incorrere in censure antitrust. Il Collegio riconosce che la regolamentazione dell’attività calcistica giovanile si colloca in un contesto caratterizzato da profili di rilevanza pubblicistica, in cui assumono particolare rilievo la tutela dei minori, la sicurezza e lo sviluppo psico-fisico degli atleti. Tali esigenze possono costituire, in astratto, una giustificazione oggettiva delle condotte federali, idonea a escludere o attenuare la rilevanza anticoncorrenziale delle stesse, purché le misure adottate risultino proporzionate e non eccedano quanto necessario al perseguimento delle finalità legittime invocate.
Conclusivamente, la pronuncia condanna definitivamente la FIGC, la quale è tenuta a corrispondere all’Erario la somma di euro 4.203.447,54, nonché a cessare senza indugio le condotte accertate come anticoncorrenziali, con espresso divieto di reiterazione futura.
Sul piano regolamentare, la sentenza impone una profonda revisione dell’impianto normativo federale in materia di attività giovanile. In particolare, la FIGC sarà chiamata a riconsiderare la definizione di “agonismo” contenuta nelle Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), superando criteri meramente anagrafici in favore di parametri oggettivi, ancorati alle caratteristiche intrinseche della prestazione sportiva e al concreto livello di intensità e competitività dell’attività svolta. Parallelamente, la Federazione dovrà procedere alla stipula di convenzioni con gli Enti di Promozione Sportiva secondo modelli coerenti con quelli adottati dal CONI o, comunque, conformi ai principi di trasparenza, parità tra le parti e proporzionalità, abbandonando schemi unilateralmente imposti e privi di adeguata giustificazione oggettiva.
La pronuncia impone altresì l’eliminazione dei meccanismi di autorizzazione preventiva caratterizzati da un’eccessiva discrezionalità, ovvero, in alternativa, la loro rigorosa tipizzazione attraverso criteri sostanziali e procedurali predeterminati, oggettivi, non discriminatori e proporzionati rispetto alle finalità perseguite. In tale prospettiva, dovranno venir meno anche gli ostacoli, diretti o indiretti, alla partecipazione delle associazioni affiliate FIGC e dei loro atleti alle manifestazioni ludico-amatoriali organizzate dagli EPS.
Per gli Enti di Promozione Sportiva viene riconosciuta la legittimità della loro attività organizzativa nel settore giovanile ludico-amatoriale, con la possibilità di coinvolgere società e atleti tesserati FIGC senza essere assoggettati a regimi autorizzatori discrezionali. Il convenzionamento con la Federazione, ove necessario per lo svolgimento di attività agonistica in senso proprio, dovrà avvenire su basi paritarie e secondo criteri oggettivi, sottraendosi a logiche di subordinazione strutturale.
Parimenti significativa è la ricaduta della pronuncia sulle associazioni sportive dilettantistiche titolari di doppio tesseramento FIGC–EPS e sui giovani atleti coinvolti. Viene affermata, in termini chiari, la libertà di partecipazione alle competizioni organizzate dagli EPS, senza il rischio di sanzioni disciplinari o di preclusioni indirette.
Per consultare la sentenza integrale CLICCA QUI.
Dott. Mario Piroli
© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore ed il sito come fonte.
abuso di posizione dominante FIGC; FIGC abuso posizione dominante; FIGC diritto della concorrenza; ordinamento sportivo e diritto antitrust; diritto sportivo e concorrenza; federazioni sportive abuso posizione dominante; autonomia dell’ordinamento sportivo e antitrust; antitrust sport federazioni; sentenza FIGC abuso posizione dominante; Consiglio di Stato FIGC antitrust; Consiglio di Stato diritto sportivo concorrenza; Consiglio di Stato sport e antitrust; sentenza Consiglio di Stato FIGC 2026; Consiglio di Stato attività sportiva giovanile; giurisprudenza Consiglio di Stato diritto sportivo; AGCM FIGC; Autorità Garante Concorrenza e Mercato sport; sanzione AGCM FIGC; poteri AGCM ordinamento sportivo; abuso posizione dominante sport; art 102 TFUE sport; applicazione art 102 TFUE federazioni sportive; diritto europeo concorrenza sport; Corte di giustizia sport e concorrenza; European Super League antitrust; MOTOE sport concorrenza; International Skating Union antitrust; calcio giovanile regolamentazione FIGC; attività calcistica giovanile antitrust; calcio giovanile e diritto della concorrenza; enti di promozione sportiva EPS calcio; EPS e FIGC rapporti giuridici; tesseramento FIGC EPS; doppio tesseramento FIGC EPS; attività ludico amatoriale calcio; competizioni EPS calcio; autorizzazioni FIGC EPS; regolamentazione federale calcio giovanile; abuso posizione dominante federazioni sportive giovanili; concorrenza nel calcio giovanile; mercato delle competizioni sportive giovanili; libertà di partecipazione competizioni sportive; diritto sportivo giurisprudenza amministrativa; Consiglio di Stato sport autonomia federale; limiti autonomia federazioni sportive; regolamenti sportivi e antitrust.




Commenti