La nozione di “fatti nuovi e sopravvenuti” nel giudizio di revocazione sportiva (CFA, Sez. I, decisione n. 74/2025-2026)
- Excellentia11

- 18 gen
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La Corte Federale di Appello FIGC – con decisione n. 74/2025-2026 – ha affrontato il tema dei presupposti di ammissibilità del giudizio di revocazione nel processo sportivo, soffermandosi in particolare sull’interpretazione dell’art. 63, comma 1, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (CGS), norma che disciplina l’ipotesi della sopravvenienza di fatti nuovi o dell’omesso esame di un fatto decisivo non conoscibile nel precedente procedimento. La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale federale ormai consolidato, volto a preservare il carattere eccezionale del rimedio revocatorio e, al contempo, a riaffermare il ruolo centrale del referto arbitrale quale fonte di prova privilegiata nell’ordinamento disciplinare sportivo. In tale prospettiva, la Corte ribadisce come la revocazione non possa essere utilizzata quale strumento surrettizio di riesame del merito, né tantomeno come mezzo per introdurre una diversa valutazione degli stessi fatti storici già scrutinati nei precedenti gradi di giudizio.
La vicenda processuale trae origine da un reclamo per revocazione proposto ex art. 63 CGS, disposizione che consente l’impugnazione delle decisioni inappellabili o divenute irrevocabili esclusivamente in presenza di tassative ipotesi tipizzate dal legislatore federale. In particolare, la lettera d) del comma 1 consente il ricorso alla revocazione solo qualora sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo non conoscibile nel precedente procedimento, ovvero qualora siano sopravvenuti fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. La norma, letta nel suo complesso, delinea un sistema di rimedi straordinari improntato a criteri di stretta legalità, confermato anche dalla previsione, al comma 2, di una valutazione pregiudiziale di ammissibilità rimessa alla Corte Federale di Appello.
Nel caso de quo, i reclamanti assumevano la sopravvenienza di fatti nuovi individuandoli nelle dichiarazioni rese da soggetti presenti sugli spalti, i quali avrebbero assistito all’episodio oggetto di sanzione fornendone una ricostruzione difforme rispetto a quella contenuta nel referto arbitrale. La Corte, tuttavia, esclude recisamente che tali dichiarazioni possano integrare la fattispecie di cui all’art. 63, comma 1, lett. d), CGS, osservando come esse non introducano alcun fatto storico nuovo, ma si risolvano in una mera narrazione alternativa di fatti già oggetto di accertamento.
Il passaggio motivazionale centrale della decisione chiarisce che la “novità” richiesta dalla norma non può consistere in una diversa prospettazione soggettiva di eventi già noti e valutati, ma deve riguardare elementi oggettivi, sopravvenuti e decisivi, idonei a incidere in modo determinante sull’esito del giudizio. In tale ottica, la Corte sottolinea come le dichiarazioni di terzi, a maggior ragione se provenienti da meri spettatori non qualificati e non identificabili, non possano mai assurgere al rango di fatti nuovi e sopravvenuti ai sensi dell’art. 63 CGS. L’argomentazione si innesta, poi, sulla riaffermazione del principio della fede privilegiata del referto arbitrale, che fa piena prova dei fatti accaduti in occasione della gara e del comportamento dei tesserati. Tale principio, pacifico nella giurisprudenza federale, implica che il rapporto del direttore di gara possa essere superato solo in presenza di chiari elementi oggettivi, estranei alla dimensione meramente dichiarativa e soggettiva.
Conclusivamente, per le ragioni esposte la Corte ha dichiarato inammisibile il reclamo azionato. La decisione in commento permette di delimitare con nettezza il confine tra errore revocatorio ed errore di valutazione del fatto. In tal senso, essa ribadisce che l’art. 63 CGS non consente di rimettere in discussione il giudizio sul merito della condotta, ma opera esclusivamente nei casi in cui emerga un vizio della decisione, riconducibile a circostanze eccezionali e rigorosamente tipizzate dal legislatore federale.
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Dott. Mario Piroli
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