Conflitto di interessi dell’agente sportivo e validità del mandato: rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale (Corte d’Appello di Firenze, Sez. I, sentenza 17 settembre 2026, n. 2870)


1. Premessa: il conflitto di interessi dell’agente sportivo tra disciplina regolamentare e diritto civile
Il conflitto di interessi rappresenta uno dei profili maggiormente delicati nell’esercizio dell’attività di agente sportivo, specialmente nel settore calcistico, nel quale le dinamiche contrattuali possono coinvolgere contemporaneamente calciatori, società sportive e diversi intermediari professionali.
La questione assume particolare rilevanza quando l’agente intrattenga rapporti professionali con una società calcistica e, contestualmente, svolga attività nell’interesse di un calciatore destinato a essere ingaggiato dalla medesima società. In tali circostanze, la sovrapposizione delle relazioni professionali impone di verificare non soltanto il rispetto degli obblighi informativi e dei divieti previsti dalla regolamentazione sportiva applicabile, ma anche le conseguenze che l’eventuale violazione di tali prescrizioni può produrre sulla validità e sull’efficacia del rapporto contrattuale secondo l’ordinamento statale.
È precisamente su questo terreno che si colloca la sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 17 settembre 2026, n. 2870, la quale affronta una controversia relativa al diritto di un agente sportivo di ottenere il pagamento del compenso maturato in forza di un mandato conferitogli da un calciatore professionista.
La pronuncia si segnala per avere esaminato il conflitto di interessi non attraverso una valutazione meramente astratta della pluralità dei rapporti professionali intrattenuti dall’agente, bensì alla luce delle circostanze concrete della vicenda, del contenuto degli accordi sottoscritti, della conoscenza dei rapporti esistenti con la società sportiva e degli effetti economici prodotti dall’intermediazione.
La Corte affronta, inoltre, un secondo profilo di sicuro interesse: il rapporto tra l’invalidità del mandato, invocata dal calciatore per paralizzare la pretesa creditoria dell’agente, e l’autonomia di una distinta obbligazione economica, oggetto di un separato accordo tra le parti.
L’esito del giudizio è netto: l’appello viene respinto integralmente e la sentenza di primo grado è confermata. La motivazione, tuttavia, offre spunti che meritano un esame più approfondito, soprattutto per comprendere il criterio attraverso il quale il giudice statale valuta le conseguenze civilistiche delle violazioni regolamentari denunciate nell’ambito dell’attività di intermediazione calcistica.
2. La vicenda processuale e l’origine della controversia
La controversia trae origine da un contratto di mandato professionale sottoscritto il 20 giugno 2012 tra un agente sportivo e un calciatore professionista.
In forza dell’accordo, predisposto utilizzando la modulistica prevista dalla regolamentazione di settore applicabile all’epoca dei fatti, il calciatore si era impegnato a riconoscere all’agente, quale corrispettivo dell’attività professionale svolta, un compenso pari al 5% della retribuzione contrattuale lorda annuale concordata con le società calcistiche professionistiche.
L’attività dell’agente si era concretizzata nell’intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva con una società calcistica. Per la stagione sportiva 2015/2016, l’agente aveva quindi richiesto il pagamento di € 61.016,40, corrispondenti alla percentuale pattuita sulla retribuzione lorda annuale di € 1.220.320,00 percepita dal calciatore.
A fronte del mancato pagamento, l’agente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo. Il calciatore aveva proposto opposizione, contestando la fondatezza della pretesa sotto diversi profili.
In particolare, aveva dedotto l’esistenza di un conflitto di interessi, sostenendo che l’agente avesse contemporaneamente prestato attività professionale in favore della società con la quale era stato concluso il contratto di lavoro. Secondo la prospettazione difensiva, tale circostanza avrebbe determinato una violazione delle disposizioni regolamentari che imponevano all’agente di evitare situazioni di incompatibilità e di non rappresentare interessi contrapposti nell’ambito della medesima operazione.
Il calciatore aveva inoltre contestato la validità del mandato, richiamando le conseguenze civilistiche che, a suo avviso, sarebbero derivate dalle violazioni denunciate. In via subordinata, aveva sostenuto che il credito azionato fosse già stato estinto mediante un precedente pagamento di € 299.998,00, effettuato il 13 dicembre 2013.
Il Tribunale di Firenze aveva respinto l’opposizione, escludendo tanto la sussistenza del conflitto di interessi dedotto quanto l’efficacia estintiva del pagamento rispetto al credito oggetto del procedimento monitorio.
La decisione era stata quindi impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze. Con i motivi di gravame, il calciatore aveva nuovamente contestato la valutazione del conflitto di interessi, la validità del mandato, le conseguenze derivanti dall’asserita invalidità delle obbligazioni economiche accessorie e, infine, la regolamentazione delle spese processuali.
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di appello, confermando integralmente la pronuncia del giudice di prime cure.
3. Il conflitto di interessi dell’agente sportivo: la necessità di una valutazione concreta del rapporto
Il nucleo centrale della controversia concerne l’asserita violazione delle disposizioni del Regolamento degli Agenti applicabile ratione temporis, richiamate dall’appellante con riferimento agli articoli 16, comma 8, 19, comma 8, e 20, commi 2, 7 e 9.
La disciplina invocata poneva, secondo il testo riportato nella sentenza, specifici obblighi in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, informazione del calciatore o della società e divieto di rappresentare gli interessi di più parti nella conclusione di un contratto tra società e calciatore.
L’appellante sosteneva, in particolare, che la violazione di tali disposizioni dovesse essere apprezzata indipendentemente dalla dimostrazione di un concreto sacrificio economico subito dal calciatore. A suo avviso, la situazione di incompatibilità sarebbe stata configurabile già in ragione della contemporanea esistenza di rapporti professionali con l’atleta e con la società interessata all’operazione.
La Corte non ha condiviso questa impostazione. Nel ricostruire il concetto di conflitto di interessi rilevante ai fini della controversia, il Collegio ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il contrasto tra gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato deve essere valutato con riferimento al singolo atto o contratto concretamente dedotto in giudizio. In tale prospettiva, il conflitto presuppone una situazione nella quale dall’operazione contrattuale derivi un vantaggio per il rappresentante attraverso il sacrificio dell’interesse del rappresentato. La Corte richiama, in proposito, Cass. civ., n. 38537/2021, Cass. civ., n. 2529/2017 e Cass. civ., n. 23300/2007.
Il riferimento all’atto concreto assume un significato decisivo. La mera esistenza di rapporti professionali dell’agente con una società calcistica, infatti, non viene considerata dalla Corte sufficiente, nel caso esaminato, a dimostrare che l’attività svolta nell’interesse del calciatore fosse stata condizionata dal perseguimento di interessi incompatibili con quelli dell’assistito.
Occorreva verificare se, nell’operazione controversa, l’agente avesse effettivamente perseguito un vantaggio proprio o di un altro soggetto a detrimento del calciatore, oppure se le circostanze documentate dimostrassero una sostanziale convergenza degli interessi coinvolti.
La valutazione viene pertanto condotta attraverso una ricostruzione complessiva dell’operazione: l’attività concretamente svolta dall’agente, la conoscenza dei suoi rapporti professionali, le condizioni economiche del contratto concluso e il comportamento successivo delle parti.
La Corte rileva che l’agente aveva svolto, per la società calcistica, un’attività di scouting finalizzata alla ricerca di un difensore, attività che si era concretizzata proprio nella presentazione del calciatore interessato dalla controversia. L’ingaggio del giocatore costituiva dunque il risultato dell’attività di intermediazione svolta dall’agente.
A tale circostanza si aggiungeva il significativo miglioramento delle condizioni economiche rispetto al precedente ingaggio: secondo quanto ricostruito nella sentenza, la retribuzione proposta dalla nuova società era circa cinque volte superiore a quella precedentemente percepita dal calciatore, con effetti favorevoli destinati a protrarsi per più stagioni.
La Corte considera rilevante anche il fatto che il calciatore avesse manifestato pubblicamente il proprio entusiasmo per il nuovo contratto, descrivendolo come un’occasione particolarmente favorevole sul piano professionale e personale.
Questi elementi, valutati congiuntamente, conducono il Collegio a escludere che l’agente abbia agito perseguendo un interesse incompatibile con quello dell’atleta.
Il dato centrale della motivazione è, pertanto, la necessità di verificare il concreto contenuto dell’operazione e la sua effettiva incidenza sugli interessi del rappresentato, senza fermarsi alla mera constatazione della pluralità dei rapporti professionali dell’agente.
4. L’obbligo informativo e la conoscenza dei rapporti tra agente e società calcistica
Un secondo profilo di particolare interesse riguarda gli obblighi di trasparenza gravanti sull’agente sportivo.
L’appellante aveva sostenuto che la contemporanea esistenza di un rapporto professionale tra l’agente e la società calcistica avrebbe dovuto determinare l’invalidità del mandato o, comunque, consentire al calciatore di contestarne gli effetti economici.
La Corte ha valorizzato, in senso contrario, il contenuto della documentazione contrattuale acquisita agli atti.
In particolare, dalla lettura del mandato e degli atti relativi all’operazione emergeva che i rapporti professionali dell’agente con la società calcistica erano stati esplicitamente menzionati. La Corte ha quindi escluso che il calciatore potesse fondatamente sostenere di essere rimasto del tutto ignaro di tali circostanze.
La decisione definitiva precedentemente intervenuta tra le medesime parti, di cui si dirà più diffusamente in seguito, aveva inoltre accertato che il calciatore era stato informato per iscritto, prima della stipulazione del contratto con la società, dell’attività svolta dall’agente anche in favore di quest’ultima e che tale situazione era stata accettata tacitamente.
L’informazione preventiva costituisce un elemento di rilievo nella ricostruzione operata dalla Corte, perché consente di distinguere una situazione professionale conosciuta e documentata da una condotta caratterizzata dall’occultamento di circostanze potenzialmente rilevanti per la determinazione della volontà contrattuale.
In altri termini, la valutazione giudiziale non si è limitata a considerare la natura dei rapporti intrattenuti dall’agente, ma ha esaminato anche le modalità attraverso le quali tali rapporti erano stati portati a conoscenza del calciatore.
La trasparenza documentale si inserisce così tra gli elementi che concorrono a escludere, nel caso specifico, la sussistenza della situazione di conflitto prospettata dall’appellante.
Occorre tuttavia precisare la portata di tale conclusione. La sentenza non afferma che la semplice menzione dell’esistenza di rapporti con una società sia sempre sufficiente a escludere qualsiasi conflitto di interessi, né che l’informazione possa automaticamente neutralizzare ogni eventuale violazione regolamentare.
La Corte si pronuncia su una fattispecie caratterizzata da circostanze ulteriori e convergenti: la conoscenza preventiva dei rapporti professionali, l’attività di intermediazione concretamente svolta, il miglioramento del trattamento economico del calciatore e l’assenza di elementi probatori idonei a dimostrare un pregiudizio riconducibile all’operato dell’agente.
L’obbligo informativo deve pertanto essere letto, nella prospettiva della pronuncia, come un elemento essenziale della trasparenza del rapporto professionale, la cui effettiva rilevanza va valutata insieme alle caratteristiche dell’operazione e alla disciplina applicabile.
5. La violazione delle regole sportive non determina automaticamente la nullità del mandato
La controversia offre un ulteriore spunto di approfondimento sul rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, con particolare riguardo alle conseguenze civilistiche di una presunta violazione delle norme regolamentari relative all’attività degli agenti.
L’appellante aveva richiamato precedenti della Corte di cassazione in materia di rapporti tra disciplina sportiva e validità dei contratti, sostenendo che la violazione delle prescrizioni regolamentari avrebbe inciso sulla meritevolezza degli interessi perseguiti e, conseguentemente, sulla validità del mandato. Tra i precedenti invocati figuravano Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2015, n. 5216, nonché Cass. civ., n. 3545/2004, quest’ultima richiamata con riferimento all’inidoneità di determinate operazioni negoziali a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322 c.c.
La Corte d’Appello ha escluso che tali richiami potessero condurre all’accoglimento dell’impugnazione. Il Collegio ha innanzitutto osservato che, nel caso concreto, risultava documentalmente provato il rispetto dei requisiti formali richiesti per la stipulazione del mandato. In particolare, il contratto era stato concluso utilizzando la modulistica predisposta secondo le prescrizioni regolamentari allora applicabili.
Soprattutto, la Corte ha ritenuto non dimostrata l’esistenza di una condotta fraudolenta, di un sacrificio degli interessi del calciatore o di un perseguimento di finalità estranee agli interessi meritevoli di tutela riconosciuti dall’ordinamento.
L’attività di intermediazione aveva consentito al giocatore di concludere un contratto economicamente e professionalmente vantaggioso. La documentazione acquisita non dimostrava che tale risultato fosse stato conseguito mediante una condotta dell’agente pregiudizievole per l’assistito. La Corte ha inoltre sottolineato l’assenza di un’allegazione e di una prova sufficienti del danno che sarebbe derivato al calciatore dall’attività di intermediazione contestata.
Da qui il rigetto della tesi secondo cui l’asserita violazione regolamentare avrebbe dovuto determinare, di per sé, l’invalidità del mandato e il conseguente venir meno del diritto al compenso.
La pronuncia ribadisce, in sostanza, la necessità di distinguere la violazione di una prescrizione dell’ordinamento sportivo dalle conseguenze che tale violazione è idonea a produrre sul piano civilistico.
La disciplina sportiva e quella statale possono interagire, ma la valutazione relativa alla nullità, all’annullabilità o alla risoluzione di un contratto deve essere condotta attraverso le categorie e i presupposti propri dell’ordinamento civile, tenendo conto della specifica fattispecie sottoposta al giudice.
Non è quindi sufficiente evocare una disposizione regolamentare per ottenere automaticamente la caducazione del rapporto negoziale. Occorre individuare la conseguenza giuridica invocata e dimostrarne i presupposti alla luce delle circostanze concrete e delle norme civilistiche applicabili.
Questo passaggio riveste particolare importanza nella prassi contrattuale sportiva, nella quale le contestazioni relative alla condotta degli agenti vengono talvolta formulate sovrapponendo, senza adeguata distinzione, il piano della responsabilità regolamentare e disciplinare e quello della validità dell’obbligazione civilistica al pagamento del compenso.
6. La meritevolezza dell’interesse perseguito e la rilevanza del risultato dell’intermediazione
Strettamente connessa al tema precedente è la questione della meritevolezza degli interessi perseguiti mediante il contratto, valutata dalla Corte in relazione all’art. 1322 c.c.
L’appellante aveva sostenuto che l’attività dell’agente, in quanto asseritamente posta in essere in violazione delle norme di settore, non potesse giustificare il riconoscimento del compenso richiesto. La Corte ha respinto tale impostazione, osservando che l’attività di intermediazione aveva perseguito uno scopo serio e lecito, risultando concretamente utile per il calciatore.
Il miglioramento delle condizioni economiche, l'ampliamento delle prospettive professionali e il successivo rinnovo del rapporto con la società per ulteriori stagioni sono stati valorizzati come elementi coerenti con la conclusione secondo cui l’operazione non aveva prodotto un sacrificio dell’interesse dell’assistito.
Il Collegio ha richiamato anche le dichiarazioni pubbliche rese dal giocatore, che aveva descritto il nuovo ingaggio come un’opportunità particolarmente favorevole. Tali dichiarazioni non costituiscono, nella motivazione, un elemento isolato e autosufficiente, ma si inseriscono in una più ampia ricostruzione documentale e fattuale della vicenda.
La loro rilevanza è dunque probatoria: contribuiscono a ricostruire il modo in cui il calciatore aveva percepito l’operazione e il risultato concretamente ottenuto attraverso l’intermediazione.
La Corte conclude che l’accordo concluso tra le parti fosse finalizzato a un interesse serio, lecito e utile secondo i principi dell’ordinamento italiano. Ne consegue che non sussistevano, nella fattispecie, le ragioni per negare il riconoscimento della pretesa economica dell’agente.
Anche sotto questo profilo, la pronuncia richiede una lettura circoscritta.
Il fatto che un contratto di lavoro abbia determinato un miglioramento economico per il calciatore costituisce un elemento significativo nella valutazione del caso, ma non equivale a stabilire che il buon esito dell’operazione sia sempre sufficiente a escludere un conflitto di interessi. Una condotta dell’agente può richiedere valutazioni differenti quando emergano violazioni di obblighi informativi, interessi effettivamente incompatibili, pregiudizi per l’assistito o altri elementi rilevanti secondo la disciplina applicabile.
Il punto della sentenza è più specifico: gli elementi acquisiti in giudizio non consentivano di ravvisare, in quella particolare operazione, un’attività contraria agli interessi del calciatore o un accordo finalizzato a conseguire vantaggi non meritevoli di tutela.
7. Il distinto accordo economico e l’irrilevanza del precedente pagamento ai fini dell’estinzione del credito
La Corte affronta, inoltre, la contestazione relativa al pagamento di € 299.998,00 effettuato dal calciatore in favore dell’agente il 13 dicembre 2013. Secondo la prospettazione dell’appellante, tale versamento avrebbe dovuto essere considerato rilevante ai fini dell’estinzione della pretesa creditoria azionata in via monitoria. Il calciatore aveva infatti sostenuto che gli importi già corrisposti fossero incompatibili con la richiesta di ulteriori somme da parte dell’agente.
Il Tribunale aveva tuttavia escluso che il pagamento fosse imputabile al compenso oggetto del decreto ingiuntivo.
La Corte d’Appello ha confermato tale ricostruzione, attribuendo rilievo alla distinzione tra il mandato del 20 giugno 2012 e un ulteriore accordo economico intervenuto successivamente tra le parti.
Dalla ricostruzione accolta in giudizio emergeva che, a seguito della revisione delle condizioni precedentemente pattuite con la società calcistica, le parti avevano concordato un bonus aggiuntivo in favore dell’agente, distinto dal compenso previsto nel mandato originario.
La dichiarazione sottoscritta l’8 ottobre 2012, con la quale il calciatore aveva riconosciuto un debito di € 620.000,00 da corrispondere entro agosto 2013, era stata qualificata come ricognitiva di un’obbligazione già sorta nell’ambito del distinto rapporto economico.
Il pagamento di € 299.998,00 effettuato nel dicembre 2013 era stato dunque imputato a tale diverso rapporto, senza che potesse considerarsi automaticamente estintivo della pretesa relativa al compenso maturato in forza del mandato originario per la stagione sportiva 2015/2016.
La distinzione è rilevante sotto il profilo civilistico perché evidenzia come l’esistenza di più obbligazioni economiche tra le medesime parti non consenta di confondere i rispettivi titoli negoziali.
La riferibilità di un pagamento a una determinata obbligazione dipende dalla ricostruzione del rapporto causale che lo giustifica e dagli elementi che consentono di individuare il debito al quale il versamento deve essere imputato. Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto che la somma corrisposta nel 2013 fosse collegata al distinto accordo relativo al bonus aggiuntivo, e non al credito di € 61.016,40 fatto valere mediante il procedimento monitorio.
Anche il motivo di appello relativo alla pretesa invalidità dell’obbligazione accessoria è stato respinto, in quanto fondato sul medesimo presupposto dell’invalidità del mandato per conflitto di interessi, presupposto che la Corte aveva già escluso.
La pronuncia pone quindi l’accento sulla necessità di ricostruire con precisione il titolo di ciascuna obbligazione, evitando che pagamenti relativi a rapporti contrattuali differenti vengano utilizzati per sostenere, senza un adeguato fondamento, l’intervenuta estinzione di un credito autonomo.
8. Il giudicato esterno e la funzione decisiva della precedente sentenza tra le stesse parti
Uno degli aspetti processualmente più significativi della decisione riguarda il rilievo attribuito alla precedente sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 378/2025, pronunciata il 3 marzo 2025 nel procedimento R.G. n. 1729/2022. Tale pronuncia, divenuta definitiva, aveva già esaminato alcuni dei rapporti controversi tra le medesime parti e aveva accertato circostanze direttamente rilevanti per il giudizio successivo.
La sentenza del 2026 richiama espressamente il giudicato formatosi sulla precedente decisione, anche alla luce della successiva pronuncia della medesima Corte n. 1253/2026, depositata il 16 marzo 2026 nel procedimento R.G. n. 649/2022.
In particolare, il giudicato richiamato riguardava l’insussistenza del conflitto di interessi connesso alla stipulazione dei contratti di lavoro con la società calcistica; la conoscenza preventiva, da parte del calciatore, dei rapporti professionali intrattenuti dall’agente con la società; l’assenza di un pregiudizio derivante dall’attività di intermediazione; la distinzione tra il mandato del giugno 2012 e il successivo accordo relativo al bonus aggiuntivo; nonché l’imputazione del pagamento del dicembre 2013 a quest’ultimo rapporto economico.
La Corte ha quindi considerato tali accertamenti vincolanti tra le parti ai sensi dell’articolo 2909 c.c., dopo avere consentito il contraddittorio sugli effetti della precedente decisione secondo le modalità richiamate dall’articolo 101, comma 2, c.p.c.
Questo passaggio contribuisce a spiegare perché alcune delle contestazioni riproposte in appello non potessero essere nuovamente esaminate come se i relativi presupposti fossero ancora liberamente discutibili.
Il giudicato esterno non assume, nella vicenda, il semplice valore persuasivo di un precedente giurisprudenziale. Esso opera come vincolo derivante da una decisione definitiva intervenuta tra le medesime parti, nei limiti degli accertamenti che ne costituiscono oggetto.
La pronuncia mostra, pertanto, come la gestione di controversie contrattuali articolate possa essere condizionata dall’esistenza di distinti procedimenti tra i medesimi soggetti, nei quali siano già stati definitivamente accertati fatti o rapporti giuridici rilevanti anche per le successive domande.
9. Le ricadute per l’attività professionale degli agenti sportivi
La sentenza offre alcuni spunti utili per la gestione dei rapporti tra agenti, calciatori e società calcistiche, pur dovendo essere letta nei limiti della specifica fattispecie esaminata.
In primo luogo, emerge l’importanza della corretta documentazione dei rapporti professionali dell’agente. La conoscibilità della relazione con una società calcistica e la disponibilità di documenti idonei a dimostrare l’informazione resa all’assistito possono assumere rilievo centrale in un eventuale contenzioso. La documentazione non deve tuttavia essere intesa come un mero adempimento formale. È necessario che gli accordi e le dichiarazioni consentano di ricostruire in maniera chiara la natura dei rapporti esistenti, le attività effettivamente svolte e le obbligazioni economiche assunte dalle parti.
In secondo luogo, la pronuncia evidenzia l’opportunità di distinguere con precisione i differenti titoli contrattuali dai quali possono derivare compensi, bonus o ulteriori corrispettivi. Quando le parti stipulano accordi economici successivi al mandato originario, la corretta individuazione della relativa causa negoziale può risultare determinante per stabilire quali pagamenti siano riferibili a ciascuna obbligazione. La chiarezza nella redazione contrattuale contribuisce così a ridurre le incertezze interpretative e a prevenire contestazioni relative all’imputazione dei versamenti già effettuati.
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In terzo luogo, la decisione conferma l’importanza di un’istruttoria probatoria coerente con le contestazioni formulate. Chi deduce che l’attività dell’agente sia stata svolta in conflitto con gli interessi dell’assistito deve individuare gli elementi concreti sui quali fonda la propria pretesa, evitando di affidarsi esclusivamente alla circostanza che l’agente intrattenesse rapporti professionali con altri soggetti coinvolti nell’operazione. La valutazione della condotta deve essere collegata al contenuto dell’attività svolta, alle modalità dell’informazione resa, agli interessi effettivamente perseguiti e, secondo il percorso argomentativo seguito dalla Corte in questa controversia, all’eventuale pregiudizio per il rappresentato.
Infine, la presenza di precedenti procedimenti tra le stesse parti rende indispensabile una verifica preventiva delle decisioni già intervenute, al fine di individuare gli accertamenti eventualmente coperti dal giudicato e le conseguenze che essi possono produrre sulle domande ancora pendenti.
Dott. Mario Piroli
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