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La risoluzione per giusta causa nel calcio: competenza della FIFA e criteri di determinazione dell’indennizzo

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Excellentia11
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Con decisione del 10 settembre 2025 (rif. FPSD-19716), la Dispute Resolution Chamber del FIFA Football Tribunal è intervenuta in materia di inadempimento degli obblighi retributivi, risoluzione unilaterale del contratto di lavoro sportivo e determinazione dell’indennizzo conseguente alla cessazione anticipata del rapporto. La controversia trae origine dal rapporto di lavoro instaurato tra un calciatore professionista croato e una società calcistica cipriota, in forza di un contratto sottoscritto il 27 febbraio 2024, con scadenza al 30 giugno 2025 e previsione di rinnovo automatico per la stagione sportiva 2025/2026 al verificarsi di una determinata soglia di partecipazione alle gare ufficiali. Il trattamento economico del calciatore era disciplinato non soltanto dal contratto di lavoro principale, ma anche da un separato accordo integrativo, sottoscritto contestualmente, che prevedeva ulteriori emolumenti mensili, indennità per le spese di alloggio e viaggio e un bonus subordinato al verificarsi di determinate condizioni sportive. La struttura negoziale assume particolare rilievo nella successiva ricostruzione del credito, poiché le obbligazioni economiche derivanti dai due documenti, pur formalmente distinte, erano strettamente collegate sul piano funzionale, tanto che l’accordo integrativo dichiarava espressamente di costituire parte integrante del contratto di lavoro, senza il quale quest’ultimo non sarebbe stato sottoscritto.


A seguito del mancato pagamento di diverse somme maturate nel corso del rapporto, il calciatore, in data 2 maggio 2025, aveva formalmente costituito in mora la società, intimandole di corrispondere gli importi dovuti entro quindici giorni. Persistendo l’inadempimento, il 21 maggio 2025 il giocatore aveva proceduto alla risoluzione unilaterale del contratto e, successivamente, aveva instaurato un nuovo rapporto di lavoro con una società calcistica bosniaca. Il calciatore aveva quindi adito la FIFA, domandando il pagamento delle retribuzioni arretrate e il riconoscimento dell’indennizzo per la cessazione anticipata del rapporto, oltre a un’ulteriore compensazione prevista dalla disciplina FIFA in materia di inadempimenti relativi agli obblighi di pagamento.


La società resistente aveva preliminarmente contestato la competenza del FIFA Football Tribunal, invocando le clausole contenute nel contratto standard di lavoro e nell’accordo integrativo, entrambe dirette, secondo la propria prospettazione, a devolvere le controversie agli organi competenti della Cyprus Football Association. Nel merito, pur riconoscendo il proprio inadempimento per gli importi richiesti dal calciatore, aveva contestato la quantificazione dell’indennizzo, sostenendo, in particolare, che le indennità previste dall’accordo integrativo non avrebbero potuto essere incluse nel valore residuo del contratto dopo la cessazione del rapporto. La società aveva inoltre dedotto che il calciatore avesse deliberatamente atteso il verificarsi delle condizioni per il rinnovo automatico prima di procedere alla risoluzione, così da incrementare il valore delle somme reclamabili, e che il successivo ingaggio presso un altro club, a condizioni economiche significativamente inferiori, avrebbe dovuto condurre a una maggiore riduzione del risarcimento.


Excellentia11 assiste calciatori, società e operatori del settore nella gestione delle controversie contrattuali nazionali e internazionali, con particolare attenzione al contenzioso dinanzi agli organi FIFA e alla tutela dei crediti derivanti dai rapporti di lavoro sportivo. Per richiedere una valutazione professionale della propria posizione, è possibile contattare lo Studio attraverso la pagina Contatti.

Il primo passaggio significativo della decisione riguarda la competenza del FIFA Football Tribunal. La Camera ha rilevato che la controversia presentava natura lavoristica e dimensione internazionale, coinvolgendo un calciatore croato e una società cipriota. In applicazione dell’art. 22, par. 1, lett. b), RSTP, nella versione applicabile al procedimento, le controversie internazionali di lavoro tra un club e un calciatore rientrano, in linea di principio, nella competenza della FIFA, salvo che le parti abbiano validamente convenuto per iscritto di devolvere la controversia a un organismo nazionale di risoluzione delle controversie (National Dispute Resolution Chamber, NDRC), o a un organismo equivalente, purché ufficialmente riconosciuto dalla FIFA e individuato mediante una clausola chiara ed esclusiva, inserita nel contratto o in un accordo collettivo applicabile alle parti.


La pronuncia chiarisce che tali condizioni devono sussistere congiuntamente e che la parte che eccepisce il difetto di giurisdizione FIFA deve dimostrare sia l’esistenza di un valido accordo attributivo di competenza sia il riconoscimento dell’organismo nazionale da parte della FIFA. Non è sufficiente, dunque, che il contratto contenga un generico riferimento agli organi di giustizia della federazione nazionale, né che l’ordinamento sportivo del Paese interessato preveda formalmente un organismo deputato alla risoluzione delle controversie lavoristiche.


Nel caso esaminato, il contratto standard attribuiva la competenza esclusiva alla National Dispute Resolution Chamber della federazione cipriota, mentre l’accordo integrativo faceva riferimento, in termini più generici, agli «organi giudiziari» della medesima federazione, senza individuare in modo preciso l’organismo competente. La Camera, valutando congiuntamente le due clausole, ha ritenuto che esse non soddisfacessero il requisito di chiarezza ed esclusività richiesto dall’art. 22 RSTP. La presenza di clausole non perfettamente coordinate nei diversi documenti contrattuali può quindi impedire di riconoscere una valida ed esclusiva attribuzione di competenza a un organismo nazionale.


La FIFA ha inoltre evidenziato un elemento autonomamente decisivo: al momento rilevante, in Cipro non risultava esistente una NDRC ufficialmente riconosciuta dalla FIFA secondo i criteri regolamentari applicabili. Di conseguenza, anche ipotizzando che le clausole contrattuali fossero state sufficientemente chiare ed esclusive, sarebbe comunque mancato il requisito del riconoscimento dell’organismo nazionale. La Camera ha pertanto affermato la propria competenza a decidere la controversia.


Il principio assume particolare rilevanza nella redazione dei contratti di lavoro sportivo internazionale. L’individuazione dell’organismo competente non può essere affidata a richiami generici alla federazione nazionale o a clausole inserite in documenti contrattuali differenti senza un adeguato coordinamento. La scelta di devolvere le controversie a un organismo nazionale deve essere formulata in modo inequivoco e deve rispettare i requisiti previsti dalla regolamentazione FIFA. È opportuno, pertanto, verificare non soltanto il contenuto letterale della clausola, ma anche lo status dell’organismo individuato e la sua effettiva riconoscibilità ai sensi delle disposizioni applicabili al momento in cui il procedimento viene instaurato.


Superata la questione preliminare, la Camera è passata all’esame dell’inadempimento retributivo e della legittimità della risoluzione unilaterale del rapporto. Il riferimento normativo centrale è costituito dall’art. 14bis RSTP, secondo cui il calciatore può essere considerato legittimato a risolvere unilateralmente il contratto per giusta causa quando il club abbia omesso illegittimamente di corrispondere almeno due mensilità alle rispettive scadenze, purché il giocatore abbia preventivamente costituito in mora la società per iscritto, concedendole un termine di almeno quindici giorni per adempiere integralmente alle proprie obbligazioni finanziarie. Nel caso concreto, il calciatore aveva prodotto la comunicazione del 2 maggio 2025, con la quale aveva intimato il pagamento delle somme arretrate, e aveva proceduto alla risoluzione il 21 maggio successivo. La società, dal canto suo, aveva espressamente riconosciuto di essere inadempiente rispetto agli importi reclamati. La Camera ha quindi ritenuto soddisfatti i presupposti formali e sostanziali previsti dall’art. 14bis RSTP, riconoscendo che il mancato pagamento delle somme dovute, protrattosi nonostante la costituzione in mora e la concessione del termine regolamentare, integrava una giusta causa di risoluzione unilaterale del contratto da parte del calciatore.


Quanto alle conseguenze economiche della violazione, la Camera ha riconosciuto in favore del calciatore € 252.800 netti a titolo di remunerazione arretrata, oltre agli interessi del 5% annuo calcolati dalle rispettive scadenze sino all’effettivo pagamento. L’importo comprendeva il bonus relativo alla stagione 2023/2024, le retribuzioni contrattuali maturate per i mesi di marzo, aprile e maggio 2025, gli ulteriori emolumenti previsti dall’accordo integrativo sino al mese di maggio 2025 e le indennità maturate per il medesimo periodo. Il riconoscimento di tali importi si fonda sul principio pacta sunt servanda: le obbligazioni economiche validamente assunte devono essere adempiute e la società non può sottrarsi al pagamento delle somme maturate in forza del contratto e dell’accordo integrativo.


Particolarmente interessante è la valutazione relativa alla natura e alla funzione delle somme previste dall’accordo integrativo. La società aveva sostenuto che le indennità per alloggio e viaggio non potessero essere riconosciute per il periodo successivo alla cessazione del contratto, richiamando la clausola che ne subordinava il pagamento alla permanenza di un valido rapporto di lavoro. La Camera ha respinto tale argomentazione, osservando che gli importi erano stati pattuiti in misura fissa e dovevano essere corrisposti periodicamente durante la validità del rapporto. La cessazione anticipata determinata dall’inadempimento del club aveva impedito al calciatore di percepire somme che, in assenza della violazione contrattuale, sarebbero maturate. Le indennità previste dall’accordo integrativo sono state pertanto incluse nel valore residuo del contratto e nella conseguente determinazione dell’indennizzo, in applicazione del principio del positive interest, che mira a collocare la parte lesa nella situazione economica in cui si sarebbe trovata se il contratto fosse stato regolarmente eseguito. La qualificazione contrattuale di un importo come indennità o rimborso non è stata ritenuta, nel caso concreto, sufficiente a escluderlo dal calcolo quando, per struttura e modalità di corresponsione, esso rappresentava un beneficio economico fisso pattuito per la durata del rapporto. La conclusione rimane, naturalmente, legata alle caratteristiche delle somme esaminate e non implica che ogni rimborso spese debba essere automaticamente incluso nel valore residuo di un contratto: occorre verificare il contenuto dell’accordo, le condizioni di maturazione e la concreta funzione economica dell’importo.


Un secondo profilo decisivo concerne il rinnovo automatico previsto dal contratto principale. La società aveva sostenuto che il calciatore avesse deliberatamente atteso il verificarsi delle condizioni necessarie per l’estensione del rapporto alla stagione 2025/2026 prima di risolvere il contratto, allo scopo di incrementare il valore dell’indennizzo. La Camera ha escluso che tale circostanza potesse essere imputata al giocatore. Il rinnovo era subordinato al raggiungimento di una determinata soglia di partecipazione alle gare, ma la concreta utilizzazione del calciatore dipendeva dalle scelte della società, che ne determinava l’impiego nelle partite ufficiali. Il giocatore non disponeva, pertanto, di un potere discrezionale autonomo sul verificarsi della condizione. La Camera ha rilevato che il contratto prevedeva chiaramente l’estensione automatica al ricorrere del requisito di partecipazione stabilito dalle parti. Il club non poteva quindi attribuire al calciatore le conseguenze derivanti dall’avveramento di una condizione il cui verificarsi dipendeva, in misura determinante, dalle decisioni della stessa società. L’inadempiente non può invocare a proprio vantaggio le conseguenze economiche di una condizione contrattuale verificatasi nell’ambito di un rapporto che esso stesso ha illegittimamente interrotto. In applicazione di tale criterio, il valore residuo è stato calcolato considerando la durata del rapporto sino al 31 maggio 2026, termine finale della stagione contrattualmente interessata dal rinnovo.


Per la determinazione dell’indennizzo, la Camera ha fatto applicazione dell’art. 17, par. 1, RSTP, in assenza di una clausola contrattuale che predeterminasse l’importo dovuto in caso di violazione. La disposizione impone di valutare il danno subito dalla parte lesa secondo il principio del positive interest, tenendo conto delle circostanze individuali del caso e, in particolare, del valore residuo del contratto risolto anticipatamente, nonché dei redditi eventualmente percepiti in forza di un nuovo rapporto di lavoro. La Camera ha individuato in € 236.900 netti il valore residuo del contratto e dell’accordo integrativo, includendovi le retribuzioni previste per il periodo successivo alla risoluzione, gli ulteriori emolumenti concordati e le indennità fisse per il periodo di estensione. Il successivo ingaggio del calciatore presso un’altra società è stato considerato ai fini della mitigazione del danno, in conformità all’art. 17, par. 1, lett. ii), RSTP. La nuova occupazione aveva consentito al giocatore di percepire complessivamente € 12.000 netti nel periodo considerato, importo che la Camera ha detratto dal valore residuo.


La società aveva sostenuto che il calciatore non avesse adeguatamente mitigato il danno, accettando un nuovo contratto a condizioni economiche significativamente inferiori rispetto a quelle precedenti. La Camera ha respinto tale eccezione, rilevando che il club non aveva fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare un comportamento negligente del giocatore nella ricerca di una nuova occupazione. Il fatto che il nuovo rapporto fosse economicamente meno favorevole non dimostrava, di per sé, che il calciatore avesse ingiustificatamente aggravato il danno. La valutazione deve essere condotta in concreto e non può tradursi in un obbligo per il giocatore di assicurarsi necessariamente condizioni economiche equivalenti a quelle perdute. La decisione precisa, in questa prospettiva, che l’obbligo di mitigazione del danno non può essere utilizzato per trasferire sul calciatore le conseguenze dell’inadempimento del club in assenza di prove di una condotta concretamente censurabile. Il nuovo reddito deve essere considerato ai fini del calcolo dell’indennizzo, ma non legittima automaticamente una riduzione ulteriore fondata sulla sola differenza tra le condizioni economiche del contratto originario e quelle del successivo ingaggio.


La Camera ha inoltre riconosciuto la compensazione aggiuntiva prevista dall’art. 17, par. 1, lett. ii), RSTP per il caso in cui la risoluzione sia determinata da arretrati retributivi. Tale disposizione consente, ricorrendone i presupposti, di riconoscere al calciatore un importo corrispondente a tre mensilità aggiuntive; nella fattispecie, la somma era stata quantificata in € 65.700 netti. La Camera ha tuttavia ricordato che l’indennizzo complessivo non può superare il valore residuo del contratto prematuramente risolto. Pertanto, pur considerando la detrazione dei redditi derivanti dal nuovo rapporto e l’ulteriore compensazione dovuta per gli arretrati, l’importo finale è stato limitato a € 236.900 netti, corrispondente al valore residuo del contratto individuato dalla Camera.


La decisione si conclude quindi con l’accoglimento parziale della domanda. Alla società è stato ordinato di corrispondere € 252.800 netti a titolo di remunerazione arretrata, oltre agli interessi del 5% annuo dalle rispettive scadenze, e ulteriori € 236.900 netti a titolo di indennizzo per la violazione contrattuale, oltre agli interessi del 5% annuo a decorrere dal 21 maggio 2025 sino all’effettivo pagamento. Il valore complessivo delle somme riconosciute ammonta a € 489.700 netti, oltre interessi.


Nel suo complesso, la pronuncia offre indicazioni importanti per la gestione dei rapporti di lavoro nel calcio professionistico internazionale. Sul piano processuale, conferma che la devoluzione delle controversie a un organismo nazionale richiede una clausola chiara ed esclusiva e il riconoscimento dell’organismo da parte della FIFA secondo i criteri regolamentari applicabili. Sul piano sostanziale, ribadisce il rilievo della costituzione in mora e del termine di quindici giorni previsto dall’art. 14bis RSTP, nonché la necessità di ricostruire puntualmente tutte le obbligazioni maturate al momento della risoluzione.


La decisione conferma, in definitiva, che la tutela del calciatore in caso di inadempimento retributivo richiede una valutazione congiunta della disciplina FIFA, delle clausole contrattuali e dell’effettiva struttura economica del rapporto, senza limitare l’analisi al solo contratto principale. La ricostruzione dei crediti scaduti, la corretta gestione della procedura di messa in mora, l’individuazione del valore residuo e la verifica delle somme percepite dopo la cessazione rappresentano passaggi essenziali per formulare una domanda fondata e ottenere una quantificazione coerente con i criteri regolamentari.


Dott. Mario Piroli


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