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L'esercizio della potestà disciplinare sugli Agenti in assenza di competenza: criticità nel vigente quadro regolamentare FIFA

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    Excellentia11
  • 19 giu
  • Tempo di lettura: 5 min
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Nel vigente quadro normativo in materia di calcio professionistico la potestà sanzionatoria delle autorità sportive internazionali costituisce una componente essenziale per garantire, nell’ordinamento sportivo internazionale, il rispetto dei principi di legalità e di certezza del diritto.


Il recente lodo (2024/A/10918) pronunciato dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha, tuttavia, posto in evidenzia una criticità sistemica di notevole rilevanza: l’attuale impossibilità giuridica per la FIFA di adottare delle sanzioni disciplinari nei confronti degli Agenti di calcio licenziati ai sensi del FIFA Football Agent Regulations (FFAR). Tale circostanza, lungi dal configurare una mera disfunzione transitoria, fa emergere un vulnus operativo nella struttura regolamentare vigente, reso ancor più evidente dalla sospensione, disposta con Circolare n. 1873 del dicembre 2023, dell’art. 21 del FFAR, norma cardine in materia di competenza disciplinare.


Il FFAR — come noto — ha reintrodotto, dal 2023, un articolato sistema di requisiti (su tutti, la previsione di un esame di abilitazione) per l’esercizio dell’attività di Agente in ambito calcistico. Per quanto interessa in questa sede, l’art. 5, comma 1, lett. b), del FFAR, in materia di requisiti soggettivi, statuisce che il candidato all’esame “nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di licenza, non deve essere mai stato riconosciuto colpevole di aver svolto Servizi da Agente di Calcio senza la licenza richiesta”. Si rammenta che con “Servizi da Agente di Calcio” (Football Agent Services), ci si riferisce — stando alla definizione fornita dallo stesso FFAR — a “servizi connessi al calcio svolti per conto o nell’interesse di un Cliente, ivi inclusa qualsiasi negoziazione, comunicazione relativa o preparatoria alla stessa, o altra attività connessa, avente lo scopo, l’obiettivo e/o l’intenzione di concludere una Transazione”. In presenza di elementi idonei a far ritenere la violazione della citata disposizione, l’art. 17, comma 3, del FFAR autorizza il Segretariato Generale della FIFA ad adottare una sospensione provvisoria automatica della licenza, qualora si tratti di un Agente licenziato, ovvero a sancire l’impossibilità di accedere all’esame di abilitazione (qualora si tratti di un candidato all’esame). In tal senso, si precisa che i requisiti di cui all’art. 5 del FFAR devono essere rispettati, sia ante sostenimento dell’esame, sia una volta ottenuta la licenza da Agente di calcio. In ogni caso, il Segretariato Generale della FIFA, adottato il provvedimento provvisorio, ha l’obbligo di trasmettere il caso al Comitato Disciplinare della FIFA per una valutazione di merito e l’eventuale irrogazione di sanzioni definitive. Tale competenza del Comitato Disciplinare trova il suo fondamento nell’art. 21 del FFAR, norma, tuttavia, ad oggi sospesa.


Ciò premesso, la vicenda processuale in commento si fonda proprio su di una sospensione provvisoria della licenza di un Agente, misura giustificata in base a presunte attività di rappresentanza esercitate senza licenza nel gennaio 2024, nel corso di una trattativa con un club inglese. A fronte di tale misura, l’Agente proponeva ricorso al TAS, contestando non solo l’assenza dei presupposti sostanziali della violazione, ma anche e soprattutto l’incompetenza del Segretariato Generale della FIFA ad adottare misure con effetti sanzionatori definitivi in assenza di un successivo intervento del Comitato Disciplinare della FIFA. Il lodo del TAS, particolarmente incisivo sotto il profilo argomentativo, ha ritenuto che dal combinato disposto degli artt. 5, 17 e 21 del FFAR emergano i seguenti passaggi:

  1. Se il Segretariato Generale della FIFA, a seguito di un’indagine, giunge alla convinzione che sussistano motivi per ritenere che un Agente di calcio non soddisfi i requisiti soggettivi;

  2. Il Segretariato Generale della FIFA è tenuto a informare l’Agente di tale convinzione;

  3. Il Segretariato Generale della FIFA è tenuto a imporre automaticamente una sospensione provvisoria all’Agente;

  4. Il Segretariato Generale della FIFA è tenuto a deferire la questione al Comitato Disciplinare affinché questa assuma una decisione definitiva.

Nel caso di specie, osserva il panel, sebbene il Segretariato Generale della FIFA abbia legittimamente compiuto, in linea di principio, i primi tre passaggi del processo — ossia: i) abbia formato una convinzione in ordine alla non sussistenza dei requisiti di idoneità; ii) abbia informato l’agente; iii) abbia imposto una sospensione provvisoria automatica — non ha potuto compiere il quarto passaggio a causa della sospensione dell’art. 21 del FFAR, ossia non ha potuto deferire la questione al Comitato Disciplinare per una decisione definitiva.


Per le supra esposte ragioni, la sospensione imposta, in mancanza di una successiva valutazione da parte del Comitato Disciplinare (oggi non operativo), si configura come una sanzione definitiva de facto, con evidente violazione dei principi di legalità, proporzionalità e del diritto al giusto processo. Ergo, il collegio arbitrale, sebbene abbia riconosciuto la situazione complessa in cui si è trovata la FIFA, nel dover garantire il rispetto del FFAR nonostante la sospensione di diverse sue disposizioni, ha annullato la decisione impugnata in quanto in assenza di un organo competente a decidere sulle eventuali violazioni del FFAR e sulle loro conseguenze, tale competenza non può essere semplicemente usurpata dal Segretariato Generale della FIFA, senza almeno un regime regolamentare provvisorio che glielo consenta. Invero, nell’evidenziare che la sospensione provvisoria automatica della licenza non è indefinita temporalmente, il collegio arbitrale del TAS ha ritenuto che se attualmente non esiste un organo FIFA competente a decidere sulla sussistenza dei requisiti di idoneità in corso, ciò significa che nessun organo FIFA è competente a revocare la sospensione provvisoria. In altri termini, il Segretariato Generale della FIFA ha confuso i propri poteri istruttori con i poteri che ordinariamente spetterebbero al Comitato Disciplinare (se l’art. 21 del FFAR non fosse stato sospeso), chiamata ad accertare, attraverso un procedimento disciplinare pieno, se l’agente abbia effettivamente — e non solo in base a una convinzione — violato i requisiti di idoneità e quali debbano essere le conseguenze definitive, ossia: sospensione definitiva, inidoneità a operare come Agente ai sensi del FFAR, o altre misure.


In definitiva, il lodo del TAS in commento, oltre a sancire l’illegittimità dell’architettura regolamentare della FIFA, determinata dalla sospensione dell’art. 21 del FFAR e dall’assenza di un meccanismo sostitutivo idoneo a garantire l’effettività del controllo disciplinare, richiama con forza la necessità, per gli enti sportivi internazionali, di adottare assetti regolamentari coerenti con i principi fondamentali del giusto processo, evitando che misure istruttorie si trasformino, di fatto, in sanzioni definitive prive di fondamento legale e di garanzie procedurali.


Dott. Mario Piroli


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