Ammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport non notificato alla Procura Federale
- Excellentia11
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Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Sezione IV, con decisione n. 63 del 2025, è intervenuto in una complessa vicenda disciplinare scaturente da plurime violazioni del Regolamento di giustizia della FISE (Federazione Italiana Sport Equestri). Per quanto interessa in questa sede, nel corso del giudizio, definito all’udienza del 28 maggio 2025, emerge quale questione dirimente l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Federazione per la mancata notifica dell’impugnazione alla Procura Federale FISE. L’eccezione, articolata mediante memoria depositata ex art. 60, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) del CONI, verte sul presupposto che l’omessa notificazione violerebbe l’art. 59, comma 1, CGS, il quale impone la trasmissione del ricorso alla “parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio” e che, nell’ottica della resistente, richiederebbe comunque una distinta attivazione nei confronti della Procura Federale, soggetto ritenuto autonomo rispetto alla Federazione. A tale impostazione si sono allineate, in sede di discussione, le conclusioni della Procura Generale dello Sport presso il CONI, mentre il ricorrente ha contrapposto l’infondatezza dell’eccezione, facendo leva sul rapporto di immedesimazione organica tra Procura Federale e Federazione sportiva di appartenenza.
Il Collegio muove da una ricognizione sistematica dell’art. 59 CGS (“Instaurazione del giudizio”), evidenziandone — con franca chiarezza — la non perfetta linearità terminologica nella parte in cui disciplina l’introduzione del ricorso (art. 59, commi 1–5, CGS). La norma prevede un unico termine decadenziale di trenta giorni che coincide con il deposito del ricorso al Collegio di Garanzia; contempla poi, da un lato, l’onere per il ricorrente di trasmettere copia del ricorso alla parte intimata e agli altri soggetti eventualmente presenti nel grado precedente (comma 1, nonché l’allegazione dell’attestazione dell’avvenuto invio: comma 4); dall’altro lato, affida alla Segreteria del Collegio la trasmissione “in ogni caso” del ricorso alla Federazione interessata e alla Procura Generale dello Sport (comma 2). Ne consegue che il Codice non detta una disciplina positiva della “notifica” in senso tecnico né istituisce un termine autonomo per l’adempimento, ma impone una trasmissione funzionale all’instaurazione del contraddittorio, con la Federazione qualificata quale parte necessaria, atteso che dinanzi al Collegio vengono impugnate decisioni degli organi di giustizia delle singole Federazioni (art. 59, commi 1–2, CGS CONI).
All’interno di questo quadro, il Collegio richiama la propria giurisprudenza che ha affermato la necessità della presenza della Federazione in giudizio e, in talune pronunce, ha ricollegato all’omessa notifica alla Federazione stessa la sanzione dell’inammissibilità (cfr. Sez. I, 17 luglio 2015, n. 26; Sez. II, 21 ottobre 2015, n. 56). Si tratta, tuttavia, di un approdo che non può essere meccanicamente esteso alla diversa omissione lamentata nel caso de quo, concernente la Procura Federale. La ratio è duplice. Anzitutto, sul piano strutturale, la Procura Federale non è titolare di una autonoma legittimazione processuale distinta dalla Federazione, essendo organo interno deputato all’esercizio dell’azione disciplinare e, dunque, espressivo della medesima soggettività federale nell’ordinamento sportivo (cfr. Sez. II, 23 febbraio 2015, n. 5; Sez. I, 25 febbraio 2021, n. 26). L’“immedesimazione organica” tra Procura e Federazione comporta che la trasmissione del ricorso alla Federazione sportiva interessata è sufficiente a perfezionare l’instaurazione del contraddittorio, senza che l’eventuale mancata trasmissione alla Procura Federale possa trasmodare in una sanzione di inammissibilità.
In secondo luogo, l’esegesi coordinata dell’art. 59 CGS mette in rilievo la pluralità di canali di comunicazione delineati dal Codice e la loro ripartizione funzionale: l’onere di trasmissione del ricorrente verso la parte intimata (comma 1), l’allegazione della relativa attestazione (comma 4), e la trasmissione ex officio della Segreteria verso la Federazione interessata e la Procura Generale dello Sport presso il CONI (comma 2). La scelta del legislatore sportivo di riferire la trasmissione d’ufficio alla Procura Generale (organo del CONI) e non già alle Procure Federali conferma, per implicito, che l’assetto del contraddittorio necessario ruota attorno alla Federazione quale parte; mentre la Procura Federale agisce come articolazione funzionale della stessa nell’ambito dell’azione disciplinare. Tale ricostruzione trova un ulteriore riscontro nel Regolamento di giustizia della FISE, che colloca “presso la Federazione” l’Ufficio del Procuratore Federale (art. 60 Reg. Giustizia FISE), rimarcando così l’inerenza organica dell’ufficio all’ente federale.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio qualifica come infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla FISE, sottolineando che, quand’anche si volesse sostenere — per ragioni di coerenza con la struttura impugnatoria — l’utilità di una notificazione preventiva alle parti coinvolte, la fattispecie scrutinata non involge l’omessa trasmissione alla parte necessaria (la Federazione), bensì la sola mancata trasmissione alla Procura Federale, evenienza che non incide sull’ammissibilità del gravame. Il Collegio, per completezza, non tace le ambiguità lessicali del Codice (“trasmissione”, “comunicazione”, assenza del lemma “notifica” in senso tecnico) e reputa auspicabile un intervento di manutenzione normativa che chiarisca, in via generale, tempi, forme e destinatari degli adempimenti introduttivi del giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia (art. 59 CGS).
In definitiva, la c.d. Cassazione dello Sport — con la decisione in commento — evidenzia come la Federazione sia il contraddittore imprescindibile nel giudizio avanti al Collegio, mentre la Procura Federale, quale articolazione organica della Federazione, non goda di autonoma legittimazione processuale; da ciò discende che l’eventuale omissione di trasmissione del ricorso alla Procura Federale non determina l’inammissibilità del gravame, una volta assicurata la trasmissione alla Federazione (art. 59, commi 1–2 e 4, CGS; Reg. Giustizia FISE, art. 60). Tuttavia, è auspicabile un intervento chiarificatore del legislatore sportivo sulla tecnica di instaurazione del contraddittorio, così da fugare ogni incertezza terminologica e funzionale.
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Dott. Mario Piroli
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