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Licenze Agenti Sportivi FIVB: sono davvero a rischio? Criticità nel futuro quadro regolamentare FIPAV

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  • 11 minuti fa
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A cura di Giorgia Costa


All’indomani dell’emanazione del decreto n. 218/2025 in attuazione del D. Lgs. 37/2021, e, nella prospettiva di riforma della professione di Agente Sportivo nel contesto della pallavolo italiana, iniziata dal riconoscimento di tale professione all’art. 72 del nuovo Statuto FIPAV, sorgono alcune criticità interpretative che richiedono un’attenta valutazione.


Sotto il profilo normativo esterno, gerarchicamente preposto alle norme FIPAV, il processo legislativo non risulta, ad oggi, ancora terminato, in quanto il Regolamento Agenti Sportivi del CONI è attualmente applicabile alle sole Federazioni Nazionali professionistiche (calcio, basket, golf e ciclismo), come riscontrabile, in particolar modo, al relativo art. 1, comma 2; manca, inoltre, a mente dell’art. 12, comma 1 del D. Lgs. 37/2021, il Codice Etico degli Agenti Sportivi. Tali questioni non porgono invero particolari complicazioni, in quanto il decreto attuativo concede un termine di sei mesi, dalla data della sua entrata in vigore, (anche) al CONI per l’adeguamento dei relativi provvedimenti normativi.


Sotto il profilo regolamentare della FIPAV, questione particolarmente laboriosa appare essere la possibile ricognizione dei preesistenti titoli abilitativi. All’interno del quadro normativo FIPAV non è mai esistito un formale titolo abilitativo, in quanto la professione non è mai stata oggetto di apposita regolamentazione. Quanto poi al quadro regolamentare della Federazione Internazionale (FIVB), nelle Sports Regulations sono presenti alcune norme, eccessivamente scarse e scarne, relative al procedimento per l’ottenimento della licenza di Agente FIVB. La sostanziale evanescenza delle norme in questione, nonché del relativo procedimento abilitativo, sono elementi quantomai dirimenti, in quanto, il Legislatore Nazionale, nell’ottica della riforma della professione di Agente Sportivo, iniziata con la L. di Bilancio nel 2018, ha inteso innalzare esponenzialmente gli standard personali e professionali dei soggetti che vogliano esercitare tale professione, la cui verifica è compiuta, tra l’altro, riscontrando positivamente l’adeguatezza dell’esame abilitativo. Chiaro è che, le FIVB Sports Regulations e il (futuro) Regolamento FIPAV avranno un ambito di applicazione differente: il primo troverà applicazione ai movimenti di mercato internazionali, mentre il secondo a quelli domestici (da intendersi ricompresi, comunque, quelli con dimensione internazionale ma in entrata). Tuttavia, poiché il primo istituisce l'unica licenza nel mondo della pallavolo, sarà necessario valutare se la licenza FIVB costituisca titolo idoneo ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale, o se, al contrario, gli Agenti FIVB dovranno sottoporsi a una nuova procedura abilitativa per come descritta a mente del D. Lgs. 37/2021 e relative norme attuative.


Ad ogni buon conto, anche in caso di riconoscimento, un Agente FIVB sarà esentato unicamente dal sostenimento di un ulteriore (duplice) esame, in quanto comunque tenuto al rispetto di ogni norma contenuta nel complesso quadro legislativo, multilivello, ad oggi vigente. Le molteplici questioni relative al riconoscimento del titolo FIVB sono parzialmente paragonabili a quelle che stanno animando il mondo del calcio a livello internazionale. In tal contesto, la licenza da Agente FIFA (la relativa Federazione Internazionale) non costituisce titolo idoneo ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale, in quanto istituita da un ente privato di diritto svizzero, privo quindi di potestà normativa in capo allo Stato italiano, il cui procedimento abilitativo, tra le altre cose, non richiede gli stessi eminenti requisiti soggettivi e standard professionali richiesti dal legislatore italiano; un elemento differenziale tra i contesti calcistico e pallavolistico, tuttavia, è il fatto che il regolamento istitutivo della licenza FIFA è entrato in vigore successivamente alla L. di Bilancio del 2018, (il testo normativo già applicabile al mondo del calcio cui, il D. Lgs. 37/2021 si è, nella sostanza, ispirato). Questo complesso argomento deve essere affrontato dalle autorità e commissioni competenti; in questa sede può comunque essere utile dare atto delle disposizioni più critiche che, in base ad una prima lettura, sembrerebbero escludere un possibile riconoscimento della licenza FIVB nella giurisdizione italiana.


In particolare, l'art. 14, comma 2 del D. Lgs. 37/2021 e l'art. 3, comma 2 del decreto attuativo considerano valide solo le licenze rilasciate prima del 31 marzo 2015 o rilasciate ai sensi della L. di Bilancio del 2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, tra i quali i titoli rilasciati dalla Fédération lnternationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro prima del 31 dicembre 2017. Pertanto, limitandosi al mero dato letterale, e in carenza di qualsiasi ulteriore attività interpretativa, anche sistematica, potrebbe sembrare che solo gli Agenti abilitati presso l’FIVB prima del 31 marzo 2015 sarebbero esentati dal sostenimento del duplice esame. Sebbene tale conclusione appaia quantomeno estrema, anche considerando che il titolo di Agente FIVB è stato istituito nel 2014, rifletterebbe la logica che anima il legislatore nazionale, di consentire l’iscrizione al Registro Nazionale solo agli Agenti che abbiano superato un esame esaustivo, strumentale a valutarne conoscenze teoriche e professionalità, come quello istituito dalla legge italiana. Tuttavia, una delle molteplici criticità di tale estrema interpretazione è proprio la scadenza del 31 marzo 2015, ereditata dal previgente testo legislativo e significativa solo in ambito calcistico in quanto abolita, nel contesto internazionale, ogni procedura abilitativa finalizzata all’ottenimento di una licenza da Agente. Inoltre, potrebbe non essere privo di significato il fatto che il decreto attuativo faccia salvi i titoli abilitativi come appena descritti riferendosi ai soli unici due sport che, in seguito all’emanazione della L. di Bilancio del 2018, hanno visto la professione dell’Agente Sportivo divenire una professione regolamentata.


È comunque imprescindibile la ricerca di un bilanciamento dei molteplici interessi in gioco, che richiedono l’adozione di una soluzione equa ed equilibrata: da un lato, una corretta interpretazione e attuazione della normativa statale; dall’altro, la tutela degli interessi di soggetti che, nel vuoto normativo e regolamentare, hanno esercitato, sino ad oggi, legittimamente tale professione. Un giusto compromesso potrebbe essere, ad esempio, l'emanazione di un regime transitorio che garantisca un termine adeguato a chi svolge oggi tale attività, per conseguire la licenza per come intesa nel nuovo assetto legislativo, evitando medio tempore, conseguenze relative all’abusivismo, gravanti peraltro anche in capo ad atleti e club. Ad ogni buon conto, qualora ammessa la validità delle pregresse licenze FIVB, occorre stabilire un limite temporale oltre il quale l’ottenimento di un titolo presso l’FIVB non consentirà l’iscrizione al Registro Nazionale; questo, evidentemente, al fine di evitare strategiche ed abusive elusioni dell’odierno assetto legislativo e regolamentare.


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