La nuova disciplina degli Agenti Sportivi dopo il decreto attuativo n. 218/2025
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Il decreto attuativo n. 218 del 2 dicembre 2025 del decreto legislativo n. 37 del 2021, lungamente atteso dagli operatori del settore, interviene su uno dei profili più delicati della riforma del lavoro sportivo, ossia la disciplina dell’accesso e dell’esercizio della professione di agente sportivo. Giova sin da subito segnalare che le disposizioni regolamentari di attuazione non si limitano a dare esecuzione formale ai principi già contenuti nel decreto legislativo, ma introducono una serie di precisazioni operative, snodi procedurali e soluzioni organizzative che incidono in maniera significativa sull’assetto complessivo della professione. L’intento del presente contributo è quello di analizzare tali novità, adottando un approccio che consenta di coglierne la portata, le implicazioni pratiche e i possibili profili di criticità.
L’articolo 1 del decreto attuativo chiarisce in modo inequivoco che l’iscrizione al Registro nazionale costituisce condizione necessaria e imprescindibile per l’esercizio della professione di agente sportivo in Italia, conferendo così al Registro una funzione non meramente ricognitiva, ma autenticamente abilitante. La norma rafforza l’impostazione già delineata dall’art. 5 del d.lgs. n. 37 del 2021, sancendo un nesso diretto tra iscrizione e legittimazione professionale, nonché tra iscrizione e possibilità di operare nell’ambito di una o più Federazioni sportive nazionali o paralimpiche. Il Registro si articola in più sezioni – agenti sportivi, società di agenti sportivi e agenti sportivi stabiliti – cui si affianca l’elenco degli agenti sportivi domiciliati di cui all’art. 15 del regolamento attuativo. Tale articolazione risponde all’esigenza di rappresentare in modo differenziato le diverse figure soggettive legittimate a operare nel mercato dell’intermediazione sportiva. Degna di attenzione è anche la previsione di un’area del Registro dedicata al deposito dei contratti di mandato sportivo, che consolida il principio di trasparenza già affermato dal legislatore primario e pone in capo agli agenti un obbligo di tracciabilità dei rapporti contrattuali, con un correlativo dovere di verifica dei titoli abilitativi in capo ai contraenti. In questo contesto si inserisce, infine, la disciplina del trattamento dei dati personali, affidata a un successivo provvedimento del CONI ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 37 del 2021, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui al regolamento (UE) 2016/679.
L’articolo 2 disciplina la tenuta e la gestione del Registro nazionale, attribuendone la competenza al CONI e prevedendo l’adozione di un sistema informatico centrale a banca dati unificata. Tale scelta organizzativa appare coerente con l’obiettivo di assicurare uniformità, certezza e interoperabilità delle informazioni, superando la frammentazione che aveva caratterizzato la disciplina previgente. Il sistema informatico è concepito come una piattaforma multifunzionale, idonea a consentire alle Federazioni sportive non solo la consultazione degli elenchi e della documentazione degli iscritti, ma anche la gestione dei flussi informativi relativi alle prove abilitanti e ai contratti di mandato sportivo. Sul piano della protezione dei dati personali, l’articolo individua con chiarezza il CONI quale titolare del trattamento e il gestore del sistema informatico quale responsabile, delineando un assetto conforme ai principi del GDPR.
Con l’articolo 3 si entra nel nucleo della disciplina dell’iscrizione alla sezione del Registro dedicata agli agenti sportivi persone fisiche. La norma delinea un procedimento caratterizzato da una ripartizione di competenze tra CONI e Federazioni sportive, nel quale il sistema informatico centrale svolge un ruolo centrale. I requisiti soggettivi per l’iscrizione ricalcano quelli già previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 37 del 2021, ma il regolamento ne puntualizza l’ambito applicativo, facendo salvi i titoli abilitativi rilasciati in epoca anteriore alle riforme succedutesi dal 2015 in poi, nonché quelli rilasciati nell’ambito di specifiche discipline sportive, come il basket, prima del 31 dicembre 2017. Accanto al possesso del titolo, assumono rilievo l’assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo, la stipula di una polizza di responsabilità professionale conforme all’art. 8 e il regolare versamento dei diritti di segreteria. Il procedimento si articola in una fase di verifica federale, finalizzata ad attestare il superamento della prova speciale, la frequenza dei corsi di aggiornamento e l’idoneità della copertura assicurativa, cui segue la decisione finale del CONI sull’iscrizione. L’iscrizione al Registro è limitata all’anno solare.
L’articolo 4 estende la disciplina dell’iscrizione al Registro alla sezione dedicata alle società di agenti sportivi, muovendo dal principio, già affermato precedenemente, secondo cui l’attività di agente sportivo può essere esercitata solo da persone fisiche abilitate, pur potendo essere organizzata in forma societaria. La norma chiarisce che l’iscrizione della società è subordinata e funzionalmente collegata a quella dell’agente sportivo socio e legale rappresentante, confermando la centralità della responsabilità personale dell’agente. Vengono dettagliati i requisiti societari richiesti dall’art. 9 del d.lgs. n. 37 del 2021, con una particolare attenzione alle ipotesi di partecipazione minoritaria di persone giuridiche, per le quali è previsto un obbligo rafforzato di trasparenza sull’oggetto sociale, anche mediante il deposito di visure camerali aggiornate. Anche in questo caso il procedimento prevede una fase di attestazione federale, limitata alla verifica dell’assenza di incompatibilità e conflitti di interessi, seguita dalla decisione del CONI, con obblighi di aggiornamento costante e una validità dell’iscrizione allineata a quella dell’agente di riferimento.
L’articolo 5 disciplina la posizione degli agenti sportivi stabiliti, collocandosi nel solco del diritto dell’Unione europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera prestazione dei servizi. La norma distingue nettamente tra esercizio stabile dell’attività, subordinato al riconoscimento della qualifica professionale eventualmente integrato da misure compensative, ed esercizio temporaneo e occasionale in regime di libera prestazione. In tale quadro, al CONI è attribuito un ruolo nella definizione delle qualifiche europee equipollenti e di quelle soggette a misura compensativa, mediante un atto adottato d’intesa con l’Autorità politica competente in materia di sport. Particolarmente significativa è la previsione della prova generale in forma orale e in più lingue quale possibile misura compensativa. Anche per gli agenti stabiliti, il procedimento di iscrizione ricalca lo schema già visto per gli agenti nazionali, con una verifica federale e una decisione finale del CONI, nonché con l’obbligo di utilizzare una specifica dicitura qualificante in ogni documento sottoscritto (agente sportivo stabilito). Anche in questo caso l’iscrizione ha validità annuale.
L’articolo 6 disciplina il rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale. La norma introduce un termine anticipato per la presentazione della domanda di rinnovo, fissato nel sessantesimo giorno antecedente la scadenza, e subordina il rinnovo non solo al pagamento degli oneri amministrativi, ma anche alla conferma sostanziale dei requisiti previsti per ciascuna categoria di iscritti. Il procedimento ricalca, ancora una volta, la sequenza attestazione federale–decisione del CONI, con una validità annuale del rinnovo.
Gli articoli da 7 a 12 disciplinano rispettivamente la cancellazione dal Registro nazionale, gli obblighi gravanti sull’agente, il percorso formativo permanente e il meccanismo di abilitazione, articolato tra prova generale e prova speciale.
L’articolo 7 regola la cancellazione dal Registro nazionale, configurandola come un provvedimento formale adottato dalla Commissione per gli agenti sportivi di cui all’articolo 13 del regolamento attuativo. Le ipotesi di cancellazione si collocano su tre piani distinti: volontaristico, oggettivo e deontologico. Accanto alla cancellazione su richiesta dell’interessato, la norma contempla la perdita dei requisiti sostanziali previsti dal decreto legislativo n. 37 del 2021, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi, alla conformità dell’assetto societario e alla copertura assicurativa, nonché l’insorgenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, incluse quelle ulteriori eventualmente previste dal Codice etico. In tal modo, la cancellazione si configura non già come una sanzione in senso stretto, ma come una conseguenza amministrativa della sopravvenuta inidoneità a esercitare la professione secondo i parametri fissati dall’ordinamento. La comunicazione contestuale del provvedimento alla Federazione sportiva di riferimento assicura il coordinamento tra livello centrale e livello federale, mentre la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione una volta venute meno le cause di cancellazione conferma la natura non irreversibile dell’effetto espulsivo.
L’articolo 8 introduce e dettaglia l’obbligo di copertura assicurativa, che si pone come presidio essenziale a tutela dei soggetti assistiti dall’agente sportivo e, più in generale, dell’affidamento che il mercato ripone nell’intermediario professionale. La norma impone la stipula di una polizza di responsabilità civile professionale con le seguenti caratteristiche: compagnia avente sede legale nell’Unione europea, assenza di franchigia opponibile al terzo danneggiato e durata almeno annuale, parametrata all’anno solare di iscrizione. A tale disciplina di base si affianca la possibilità, per ciascuna Federazione sportiva, di indicare requisiti ulteriori, in particolare con riferimento al massimale di copertura, adattando così il livello di tutela alle specificità economiche e operative delle singole discipline. Giova precisare che il ruolo delle Federazioni sportive non si esaurisce nella fissazione di tali parametri, ma si estende alla funzione di attestazione dell’idoneità della polizza, prevista in più fasi del procedimento di iscrizione e rinnovo, rafforzando il modello di controllo diffuso e multilivello che caratterizza l’intero sistema.
L’articolo 9 disciplina l’obbligo di aggiornamento professionale. La previsione di un minimo di venti ore annue di formazione, da assolversi mediante la partecipazione a corsi, seminari e convegni organizzati o accreditati dalle Federazioni sportive, testimonia la volontà del legislatore regolamentare di promuovere una professionalità dinamica, capace di adeguarsi all’evoluzione normativa e di mercato. Il termine per l’assolvimento è fissato al 1° novembre di ogni anno. Degna di nota è, inoltre, la previsione secondo cui l’obbligo di aggiornamento non si estingue in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione seguito da una nuova iscrizione.
Gli articoli 10, 11 e 12 delineano la struttura dell’esame di abilitazione nazionale, articolato in una prova generale e in una prova speciale, secondo un modello che riflette la duplice dimensione, generale e settoriale, della professione di agente sportivo. L’articolo 10 si limita a enunciare tale articolazione, rinviando alle disposizioni successive per la disciplina di dettaglio.
L’articolo 11 attribuisce al CONI, di concerto con il Comitato italiano paralimpico, l’organizzazione della prova generale, prevedendo almeno due sessioni annuali. La prova è concepita come un momento di verifica delle competenze giuridiche di base, attraverso accertamenti scritti e orali in materia di diritto dello sport, diritto privato e diritto amministrativo, a conferma della natura trasversale della professione. L’accesso alla prova è subordinato al possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento CONI e all’assolvimento dell’obbligo di tirocinio o di frequenza di un corso di formazione, salvo esonero motivato concesso dalla Commissione per gli agenti sportivi in ragione del percorso universitario svolto. Tale previsione introduce un elemento di flessibilità che valorizza la formazione accademica, pur senza sacrificare l’esigenza di selezione. Di particolare rilievo è la composizione della Commissione esaminatrice, che riflette un equilibrio istituzionale tra CONI, CIP, Federazioni sportive e Autorità politica delegata in materia di sport, e che si caratterizza per l’elevato profilo tecnico-giuridico dei suoi componenti. Il giudizio di idoneità alla prova generale ha validità biennale.
L’articolo 12 completa il percorso abilitativo disciplinando la prova speciale, affidata alle singole Federazioni sportive, chiamate a organizzare anch’esse almeno due sessioni annuali. La prova speciale assume la funzione di verifica della conoscenza dell’ordinamento federale di riferimento, o, nel caso delle Federazioni sportive paralimpiche, dell’ordinamento del CIP, e può articolarsi in una prova orale eventualmente preceduta da una prova scritta. L’accesso alla prova è riservato a chi abbia superato la prova generale ed è in possesso dei requisiti federali richiesti, ma la norma apre anche alla partecipazione di agenti già iscritti e abilitati presso altre Federazioni. La definizione del programma d’esame mediante bando federale rafforza i principi di trasparenza e prevedibilità, mentre la composizione della Commissione esaminatrice, arricchita, nel caso delle prove presso le Federazioni paralimpiche, dalla presenza obbligatoria di uno psicologo dello sport, evidenzia una particolare attenzione alle specificità del contesto di riferimento.
L’articolo 13 disciplina la composizione e il funzionamento della Commissione per gli agenti sportivi, già prevista dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 37 del 2021, attribuendole una struttura collegiale ampia e fortemente qualificata. La scelta di prevedere otto componenti, selezionati in base a requisiti stringenti di competenza e indipendenza, riflette l’intento di assicurare un elevato livello tecnico e una rappresentatività istituzionale equilibrata. La composizione della Commissione evidenzia un bilanciamento tra istanze governative, sportive e di garanzia, attraverso la presenza di esperti indicati dall’Autorità politica delegata in materia di sport, dal CONI, dal CIP, dal Ministero degli affari esteri e dalle Federazioni sportive nazionali, nonché di un componente espresso dal tavolo consultivo delle associazioni di categoria, espressamente escluso dall’iscrizione al Registro nazionale. I requisiti soggettivi richiesti ai componenti, individuati tra magistrati a riposo, professori universitari, avvocati dello Stato e avvocati abilitati alle giurisdizioni superiori, confermano la volontà di attribuire alla Commissione una connotazione spiccatamente giuridica, ulteriormente rafforzata dalla presenza di un esperto in materia di revisione dei conti e fiscale.
L’articolo 14 individua le funzioni attribuite alla Commissione di cui supra, configurandola come il vero fulcro decisionale e di indirizzo dell’intero ordinamento professionale. Alla Commissione sono attribuite competenze che spaziano dall’iscrizione e cancellazione dal Registro nazionale alla definizione del programma e del bando della prova generale di abilitazione, dall’accreditamento delle attività formative alla valutazione delle misure compensative per gli agenti stabiliti, fino all’adozione dei provvedimenti sanzionatori. Particolarmente rilevante è il potere di disporre accertamenti e richiedere documentazione integrativa, che rafforza il controllo sostanziale sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli agenti in sede di iscrizione e rinnovo. La previsione di rapporti consultivi strutturati con le associazioni di categoria, riunite in un apposito tavolo consultivo, introduce un elemento di partecipazione e confronto che, pur non incidendo sulla titolarità delle decisioni, consente di intercettare le esigenze della categoria e di valorizzare forme di autoregolazione, come la proposta di un Codice etico. In tale prospettiva si colloca il comma 2 dell’articolo 14, che affida al CONI, di intesa con il CIP, l’adozione del Codice etico degli agenti sportivi, previo confronto con la Commissione e le Federazioni sportive e nel rispetto delle linee guida dell’Autorità politica competente. Il Codice etico assume così una funzione integrativa della disciplina normativa, destinata a incidere non solo sul piano deontologico, ma anche su quello disciplinare.
L’articolo 15 affronta uno dei profili più delicati e innovativi dell’intero impianto regolatorio, ossia la disciplina dell’attività temporanea e occasionale degli agenti sportivi stranieri, con particolare riferimento ai soggetti provenienti da ordinamenti extraeuropei o comunque diversi da quelli indicati all’articolo 5 (stabiliti). La norma introduce un regime fondato su requisiti stringenti e su un sistema di controllo preventivo, volto a evitare fenomeni di elusione delle regole nazionali (c.d. dumping) e a garantire la tracciabilità dell’attività svolta in Italia. I requisiti richiesti, quali l’abilitazione da almeno un anno presso una Federazione sportiva straniera riconosciuta e l’effettivo svolgimento di attività professionale mediante almeno due mandati nell’ultimo anno, mirano a selezionare operatori dotati di una reale esperienza professionale. Centrale è l’istituto della domiciliazione presso un agente sportivo iscritto al Registro nazionale, che costituisce condizione imprescindibile per l’iscrizione nell’elenco degli agenti sportivi domiciliati. La domiciliazione, attuata mediante un accordo di collaborazione professionale, non solo assolve a una funzione di garanzia e raccordo con l’ordinamento nazionale, ma consente anche di disciplinare in modo chiaro le modalità operative e la ripartizione delle competenze tra agente domiciliato e agente domiciliatario. La previsione secondo cui i due soggetti agiscono congiuntamente nell’ambito del mandato rafforza l’idea di una responsabilità condivisa e consente di evitare che l’agente straniero operi di fatto in modo autonomo e incontrollato. Di particolare rilievo è la disciplina del trattamento economico e fiscale, che individua nel mandante il sostituto d’imposta per la quota spettante all’agente domiciliato, assicurando così il rispetto delle norme tributarie italiane. La limitazione temporale dell’iscrizione, valida per tre mesi e rinnovabile una sola volta nell’anno solare, conferma la natura eccezionale e circoscritta dell’istituto, mentre la precisazione secondo cui la domiciliazione non comporta la costituzione di una stabile organizzazione in Italia assume rilievo anche sul piano fiscale. Il comma 10, infine, coordina tale disciplina con il regime della libera prestazione di servizi previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2007, attribuendo al CONI il potere di accertare il carattere temporaneo e occasionale dell’attività e introducendo criteri quantitativi e procedurali volti a prevenire abusi, quali il limite di un solo mandato annuo e l’obbligo di comunicazione preventiva.
L’articolo 16 si occupa dei profili disciplinari e sanzionatori. La norma estende l’ambito soggettivo di applicazione non solo agli agenti sportivi regolarmente iscritti, ma anche a coloro che abbiano esercitato l’attività in assenza di iscrizione, a seguito di cancellazione o mancato rinnovo, nonché in violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale. Il novero delle sanzioni è graduato e proporzionato, spaziando dalla censura, intesa come biasimo formale, alla sanzione pecuniaria, fino alla sospensione dal Registro nazionale per un periodo che può arrivare a trentasei mesi. Particolarmente incisiva è la sanzione dell’annotazione, prevista per chi abbia svolto attività di agente senza essere iscritto, che comporta l’inibizione all’iscrizione per un periodo analogo. La norma dettaglia, con un livello di specificità significativo, le sanzioni applicabili alle singole violazioni delle disposizioni del decreto legislativo n. 37 del 2021, dei provvedimenti attuativi e del Codice etico, consentendo una risposta disciplinare calibrata in funzione della gravità dell’illecito. Di rilievo sistematico è il coordinamento con le ipotesi di responsabilità penale, in particolare con il reato di esercizio abusivo della professione di cui all’articolo 348 del codice penale, nonché la previsione di sanzioni disciplinari a carico di agenti, società sportive e lavoratori sportivi che abbiano agevolato o si siano avvalsi dell’opera di soggetti non iscritti. Tale estensione della responsabilità rafforza l’efficacia deterrente del sistema e mira a contrastare in modo strutturale il fenomeno dell’intermediazione irregolare. Il riparto di competenze tra Federazioni sportive e Commissione per gli agenti sportivi, rispettivamente in primo e secondo grado, inserisce il regime disciplinare in un quadro procedurale coerente con i principi del giusto procedimento e del doppio grado di giudizio, mentre la destinazione delle sanzioni pecuniarie alle Federazioni nel cui ambito si sono verificati i fatti contribuisce a rafforzare il legame tra attività di controllo e contesto sportivo di riferimento.
L’articolo 17, infine, reca le disposizioni finali, imponendo a CONI, CIP e Federazioni sportive l’adozione degli atti necessari per l’adeguamento al nuovo regolamento entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, e ribadendo il principio di invarianza finanziaria.
Conclusivamente, l’effettiva portata innovativa del decreto in parola potrà essere pienamente colta solo nei prossimi mesi, con l’adozione da parte del CONI e del CIP della nuova regolamentazione in materia di agenti. Parimenti, assumerà rilievo il ruolo delle Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, chiamate non solo a dare concreta attuazione alle previsioni del regolamento attuativo, ma anche a procedere, ove necessario, a un adeguamento della propria normativa federale. In alcuni casi, peraltro, non potrà essere trascurata l’esigenza di coordinamento anche con la regolamentazione dettata dalla Federazione internazionale di riferimento.
Dott. Mario Piroli
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