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L’Agente Sportivo nel calcio femminile

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    Excellentia11
  • 21 ore fa
  • Tempo di lettura: 7 min

Negli ultimi anni il calcio femminile italiano ha conosciuto una trasformazione profonda sotto il profilo organizzativo, economico e giuridico. Un passaggio decisivo in questa evoluzione è rappresentato dall’introduzione dello status di professionista per le calciatrici della Serie A femminile, entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2022. Con tale riforma, il movimento femminile ha compiuto un salto di qualità rilevante, allineandosi – almeno sul piano formale – al modello già consolidato nel calcio maschile.


L’acquisizione dello status professionistico comporta conseguenze significative anche sul piano della rappresentanza contrattuale e dell’intermediazione sportiva. Le calciatrici professioniste possono infatti avvalersi dei servizi di un agente sportivo, il quale svolge un ruolo essenziale nell’assistenza durante le trattative contrattuali, nella gestione dei rapporti con i club e nella tutela degli interessi economici e professionali dell’atleta. È tuttavia opportuno evidenziare che l’assistenza di un agente sportivo non è limitata alle sole calciatrici professioniste. In determinate circostanze di cui si parlerà di seguito, infatti, anche le calciatrici dilettanti possono beneficiare dei servizi di un agente.


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La figura dell’agente sportivo, disciplinata a livello internazionale dal FIFA Football Agent Regulations e, a livello nazionale, dalla normativa statale e federale in materia, rappresenta oggi uno strumento di garanzia e di professionalizzazione del sistema. L’agente non si limita infatti a svolgere un’attività di intermediazione, ma presta una consulenza complessa che può riguardare la negoziazione dei contratti di prestazione sportiva, la gestione dei trasferimenti, la pianificazione della carriera sportiva e la tutela dell’immagine dell’atleta.


In un contesto in cui il movimento femminile è in piena espansione e il mercato delle calciatrici sta progressivamente acquisendo maggiore struttura, la presenza di un agente qualificato consente di ridurre l’asimmetria informativa tra atleta e club, garantendo che le decisioni più importanti della carriera sportiva siano assunte sulla base di valutazioni tecniche, giuridiche ed economiche adeguate.


Proprio per tale ragione, è fondamentale che atlete e famiglie si rivolgano esclusivamente ad agenti sportivi regolarmente abilitati, iscritti nei preposti registri professionali. Per le attività svolte sul territorio nazionale, l’agente deve risultare iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi tenuto dal CONI e al registro federale FIGC; per le operazioni con dimensione internazionale, è inoltre necessario il possesso della licenza di agente FIFA, prevista dalla normativa internazionale.


L’agente sportivo nel calcio femminile


Secondo la definizione contenuta nel Regolamento FIGC Agenti Sportivi, l’agente è il soggetto abilitato che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più parti al fine di concludere operazioni rilevanti sotto il profilo sportivo e contrattuale. In particolare, l’art. 1, comma 2, del regolamento stabilisce che l’iscrizione al Registro federale FIGC è obbligatoria per tutti coloro che svolgono attività di intermediazione finalizzata alla conclusione, al rinnovo o alla risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, al trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori o calciatrici professioniste oppure al tesseramento presso una società affiliata alla federazione.


L’agente sportivo opera dunque come intermediario professionale tra le parti coinvolte nel rapporto sportivo, svolgendo un’attività che non si esaurisce nella mera segnalazione di opportunità di mercato, ma che comprende negoziazione, consulenza strategica e gestione delle relazioni contrattuali tra atleta e club.


A livello internazionale, una definizione analoga è fornita dal FIFA Football Agent Regulations, che qualifica il Football Agent come una persona fisica in possesso di licenza rilasciata dalla FIFA, autorizzata a svolgere servizi di intermediazione nel settore calcistico. Tali Football Agent Services comprendono ogni attività svolta per conto di un cliente – atleta o società – che sia finalizzata alla negoziazione, alla preparazione o alla conclusione di una transazione, come ad esempio la firma di un contratto di lavoro sportivo o il trasferimento di una calciatrice tra club.


Dal coordinamento tra disciplina nazionale e normativa internazionale emerge con chiarezza un principio fondamentale: l’attività di intermediazione nel calcio è una professione regolamentata, che può essere esercitata esclusivamente da soggetti abilitati e iscritti nei  preposti registri professionali. Nel contesto del calcio femminile, ciò significa che l’assistenza professionale delle calciatrici deve essere prestata da agenti regolarmente abilitati e iscritti nei registri CONI e FIGC, nonché, per le operazioni di mercato con dimensione internazionale, in possesso della licenza FIFA.


L’esercizio dell’attività professionale


L’attività dell’agente sportivo nel calcio femminile si fonda su un rapporto contrattuale formale con l’atleta o con la società sportiva, disciplinato in modo puntuale dalla normativa federale e internazionale. L’agente, infatti, non può svolgere alcuna attività di intermediazione se non in forza di un incarico scritto, comunemente definito contratto di mandato o contratto di rappresentanza.


Secondo il Regolamento FIGC Agenti Sportivi, il mandato è il contratto mediante il quale una calciatrice o una società sportiva conferisce formalmente all’agente l’incarico di curare i propri interessi nelle trattative sportive e contrattuali. La normativa federale richiede che tale accordo sia stipulato utilizzando i modelli ufficiali predisposti dalla FIGC, pubblicati sul sito istituzionale della Federazione, e che venga depositato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro i termini previsti dal regolamento.


Il mandato può essere conferito in via esclusiva oppure senza esclusiva, lasciando alle parti la libertà di modulare il rapporto in funzione delle esigenze della calciatrice e delle caratteristiche della sua carriera sportiva. La durata del contratto, tuttavia, non può superare i due anni, in linea con la logica dell’ordinamento sportivo che mira a evitare vincoli eccessivamente prolungati nel tempo e a garantire la libertà professionale dell’atleta.


Sul piano internazionale, il FIFA Football Agent Regulations prevede una disciplina sostanzialmente analoga. Anche secondo la normativa FIFA, infatti, l’agente può svolgere servizi di intermediazione solo dopo aver sottoscritto con il proprio cliente un Representation Agreement, ossia un accordo scritto che stabilisce la natura dei servizi prestati, la durata del rapporto e il compenso dovuto all’agente. Anche in questo caso, quando il cliente è un atleta, la durata massima del contratto è fissata in due anni, rinnovabile soltanto attraverso la stipula di un nuovo accordo.


Una volta conferito il mandato, l’agente può assistere la calciatrice in tutte le attività connesse alla sua carriera sportiva: negoziazione dei contratti di prestazione sportiva, gestione dei trasferimenti tra club, rinnovi contrattuali e interlocuzione con le società sportive. In tale contesto, l’agente è tenuto a operare nel rispetto delle norme federali e dei principi di correttezza e trasparenza, evitando situazioni di conflitto di interessi e garantendo la piena informazione del proprio cliente.


Per quanto riguarda il compenso dell’agente sportivo, questo generalmente può essere determinato in misura percentuale sul valore della transazione oppure sulla retribuzione complessiva della calciatrice risultante dal contratto di prestazione sportiva, oppure ancora mediante una somma forfettaria concordata tra le parti. Il pagamento deve avvenire con modalità tracciabili ed è normalmente effettuato dal soggetto che ha conferito il mandato, salvo specifiche autorizzazioni della calciatrice che consentano al club di versare il compenso direttamente all’agente per suo conto.


L’ordinamento sportivo prevede inoltre alcune limitazioni a tutela degli atleti, come il divieto di inserire clausole che impediscano alla calciatrice di negoziare autonomamente un contratto con una società o che la penalizzino qualora decida di concludere una trattativa senza l’assistenza dell’agente.


L’assistenza delle calciatrici dilettanti


Un ulteriore aspetto di particolare interesse riguarda la possibilità per l’agente sportivo di assistere anche calciatrici che non hanno ancora acquisito lo status di professionista. Sebbene la disciplina degli agenti sia strettamente collegata al mondo del professionismo sportivo, l’ordinamento federale ammette, in determinate circostanze, la possibilità che l’agente presti i propri servizi anche a favore di calciatrici dilettanti, soprattutto nelle fasi che precedono l’eventuale accesso al professionismo.


Il Regolamento FIGC Agenti Sportivi affronta espressamente questa ipotesi all’art. 21. In particolare, il comma 9 stabilisce che il mandato sottoscritto tra una calciatrice non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente qualora, entro otto mesi dalla sua stipula, l’atleta non acquisisca lo status di professionista. Una previsione analoga opera anche nel caso inverso, ossia quando una calciatrice perda lo status professionistico e non lo riacquisisca entro il medesimo termine.


La ratio della norma è chiara: consentire l’assistenza dell’agente nelle fasi di transizione verso il professionismo, evitando però che il rapporto di rappresentanza si protragga stabilmente nell’ambito del dilettantismo, contesto nel quale l’intermediazione sportiva assume un ruolo meno centrale sotto il profilo contrattuale.


Il regolamento federale disciplina inoltre l’ipotesi in cui una società professionistica venga retrocessa in una categoria dilettantistica. In tale circostanza, come previsto dall’art. 21, comma 10, nessun corrispettivo è dovuto all’agente sportivo per le annualità contrattuali successive alla retrocessione, a conferma del principio secondo cui l’attività di rappresentanza trova la propria naturale collocazione nel contesto del professionismo.


Un orientamento sostanzialmente analogo emerge anche dalla normativa internazionale FIFA. Il FIFA Football Agent Regulations non prevede espressamente la possibilità per un agente di assistere calciatori o calciatrici dilettanti, ma allo stesso tempo non contiene alcun divieto in tal senso. Sul punto, un importante chiarimento è stato fornito direttamente dalla FIFA nelle FAQs ufficiali sul regolamento, nelle quali si precisa che un agente può rappresentare anche atleti dilettanti.


La stessa FIFA, tuttavia, introduce un limite significativo: poiché gli atleti dilettanti non percepiscono una retribuzione sportiva, l’agente non può ricevere alcuna commissione per i servizi prestati nei loro confronti. In altri termini, l’attività di assistenza può essere svolta in funzione di future opportunità professionistiche, ma non può generare un compenso diretto finché l’atleta non accede al professionismo.


Nel contesto del calcio femminile, caratterizzato da una fase di progressiva crescita e strutturazione del settore professionistico, questa disciplina assume un rilievo particolare. Molte calciatrici, infatti, si trovano oggi in una fase di passaggio tra il dilettantismo e il professionismo, e possono quindi beneficiare di un supporto qualificato nella gestione delle opportunità sportive e contrattuali che precedono l’accesso alle categorie professionistiche.


Dott. Mario Piroli


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