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Agente sportivo per calciatori minorenni: quando è possibile e quali sono i limiti

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    Excellentia11
  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

La rappresentanza del calciatore minorenne rappresenta certamente uno dei profili più delicati e sensibili dell’ordinamento sportivo, collocandosi all’incrocio tra tutela della persona, protezione dell’interesse superiore del minore e regolazione dell’attività economico-professionale degli agenti sportivi. Proprio per tale ragione, tanto la normativa nazionale quanto quella internazionale hanno introdotto limiti stringenti e presidi di garanzia volti a prevenire fenomeni di sfruttamento, conflitti di interesse e interferenze indebite nel percorso di crescita sportiva e personale dell’atleta.


Sul piano interno, il Regolamento FIGC Agenti Sportivi detta una disciplina particolarmente rigorosa. L’art. 21, comma 8, stabilisce che il calciatore o la calciatrice minorenne non può essere assistito/a da un agente sportivo prima del compimento del 16° anno di età. Si tratta di un divieto espresso che segna un confine temporale invalicabile per l’avvio legittimo del rapporto di rappresentanza. La norma prevede, inoltre, che l’incarico conferito da un minore debba essere sottoscritto anche da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore o curatore legale. Tale previsione rafforza la funzione di controllo e di protezione esercitata dalla famiglia, assicurando che le scelte contrattuali siano assunte con piena consapevolezza e nel superiore interesse del minore.


Ancora più incisivo è l’art. 22, comma 7, del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, che sancisce il seguente principio: nessun compenso, utilità o beneficio è dovuto all’agente sportivo in relazione a trasferimenti, tesseramenti o contratti riguardanti calciatori minorenni. La norma ammette un’unica eccezione: la possibile remunerazione dell’agente esclusivamente in occasione della stipula del primo (o successivo) contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore minorenne. Qualsiasi accordo difforme è espressamente dichiarato nullo ed espone l’agente a sanzioni disciplinari, in conformità al Regolamento disciplinare FIGC e CONI.


Famiglie, calciatori e operatori del settore che intendano approfondire, in modo serio e consapevole, le condizioni di rappresentanza del calciatore minorenne possono richiedere una valutazione tecnica specialistica, contattandoci attraverso i riferimenti indicati sul sito.

A livello internazionale, il FIFA Football Agent Regulations (FFAR) rafforza ulteriormente il sistema di tutele. L’art. 13 del FFAR, dedicato alla rappresentanza dei minori, consente l’“approccio” da parte dell’agente non prima dei sei mesi antecedenti l’età in cui il minore può sottoscrivere il primo contratto professionistico, secondo la legge applicabile. Tale contatto è subordinato al preventivo consenso scritto del legale rappresentante.


La FIFA introduce inoltre un requisito qualificante di particolare rilievo: l’obbligo per l’agente di completare uno specifico corso di formazione (CPD) sulla rappresentanza dei minori, oltre al rispetto di ogni ulteriore requisito previsto dall’ordinamento nazionale della federazione di riferimento. Il contratto di rappresentanza è valido solo se conforme a tali condizioni e sottoscritto congiuntamente dal minore e dal suo legale rappresentante. La violazione di tali obblighi comporta sanzioni severe, fino alla sospensione della licenza di agente per un periodo massimo di due anni.


In linea con la disciplina FIGC, anche l’art. 14, comma 9, del FFAR ribadisce che l’agente non può percepire alcun compenso per attività relative a un minore, salvo il caso della firma del primo o di un successivo contratto professionistico.


Dal quadro normativo emerge con chiarezza un principio fondamentale: la rappresentanza del calciatore minorenne è consentita solo entro limiti rigorosi e deve essere esercitata esclusivamente da agenti sportivi regolarmente abilitati. Il ricorso a soggetti privi di licenza o l’anticipazione indebita di rapporti economici non solo espone a responsabilità disciplinari, ma compromette la tutela del minore e la validità degli atti compiuti.


In un contesto caratterizzato da forte asimmetria informativa e da aspettative spesso sproporzionate, la presenza di un agente qualificato, formato e sottoposto a vigilanza regolamentare rappresenta uno strumento di garanzia, non un mero intermediario economico.


Prima ancora della rappresentanza contrattuale, è essenziale che il percorso del giovane calciatore sia preceduto da una valutazione tecnica seria, indipendente e professionale, capace di orientare le scelte sportive senza forzature e senza indebite pressioni. Solo un approccio fondato su competenza giuridica e conoscenza del sistema calcistico consente di preservare il corretto sviluppo dell’atleta e di prevenire criticità future.


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