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L’intervento del terzo nel giudizio dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport

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Il Tribunale Arbitrale dello Sport — con lodo CAS 2023/A/10168 del 29 febbraio 2024 — ha statuito, in merito alla possibilità di cui agli artt. R41.3 e R.41.4 del Code CAS di intervento del terzo nel giudizio arbitrale, che la parte coinvolta in una controversia nazionale che non abbia presentato autonoma impugnazione dinanzi al TAS, non può intervenire nella procedura arbitrale instaurata con istanza di intervento se scaduto il perentorio termine di 21 giorni per la proposizione dell’impugnazione. Ammettere tale intervento, invero, rappresenterebbe de facto una elusione dell’art. R49 del Code CAS, il quale indica un termine di 21 giorni per l’impugnazione della decisione, decorrente dalla data di ricezione di quest’ultima.


Quanto supra riportato emerge dalla lettura del citato lodo avente ad oggetto una controversia di carattere disciplinare che ha coinvolto un club calcistico greco e la Federcalcio greca. Omettendo il merito della controversia che, non rileva ai fini della presente trattazione, risulta invece di interesse quanto il panel ha osservato in relazione all’intervento del terzo nel giudizio arbitrale dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport. Tale possibilità, come accennato, è espressamente prevista dagli artt. R41.3 e R41.4 del Code CAS, i quali statuiscono che ove un terzo intenda partecipare nel giudizio arbitrale, deve presentare apposita istanza debitamente motivata, nel termine di 10 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell’instaurazione del giudizio arbitrale, a condizione che tale istanza venga presentata prima dell’udienza ovvero prima della definizione del procedimento nei casi in cui non si svolga l’udienza. Presentata l’istanza, ne viene data comunicazione alle parti coinvolte e fissato un termine per la replica in merito all’intervento del terzo. Giova, ulteriormente, precisare che il terzo può intervenire nel giudizio arbitrale solo se è vincolato alla clausola compromissoria che ha dato origine al giudizio ovvero se sussista tra esso e le parti del giudizio un accordo scritto che gli permetta di intervenire.


Nel caso de quo, l’istanza di intervento è stata presentata da una parte che, oltre a non essere mai stata coinvolta formalmente come parte nei giudizi aventi dimensione nazionale, non aveva proposto appello dinanzi al TAS avverso la decisione dell’organo della giustizia sportiva nazionale e per tale ragione — si legge nel lodo — ammettere tale intervento “might set a dangerous precedent in which a direct party to a dispute before a first instance […] does not submit an appeal on time, but rather would be permitted to “enter through the back door” and join the proceedings if its request for intervention as a party would be upheld, while filed only after the expiry of the time limit to appeal (CAS 2016/A/4903)”.


Il panel ha inoltre evidenziato che l’intervento del terzo nel giudizio arbitrale dovrebbe ammettersi allorquando l’istante subisca in maniera significativa degli effetti dalla decisione, condizione non emersa nella vicenda in commento.


Ciononostante, il panel ha ritenuto di ammettere la suddetta parte quale amicus curiae nel giudizio, usufruendo dell’espressa previsione di cui all’art. R41.4, la quale prevede che “After consideration of submissions by all parties concerned, the Panel may allow the filing of amicus curiae briefs, on such terms and conditions as it may fix”.


Per consultare il lodo integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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