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Il contratto di lavoro del calciatore dilettante

  • Immagine del redattore: Excellentia11
    Excellentia11
  • 20 mag
  • Tempo di lettura: 5 min

La riforma del lavoro sportivo introdotta con il D.Lgs. n. 36/2021 ha inciso profondamente sull’inquadramento giuridico del rapporto intercorrente tra società dilettantistiche e calciatori tesserati, determinando il definitivo superamento di quell’impostazione — per lungo tempo radicata nel calcio italiano — che tendeva a relegare l’attività sportiva dilettantistica nell’alveo di rapporti meramente informali o privi di reale rilevanza contrattuale.


L’attuale assetto normativo federale, infatti, attribuisce piena centralità al contratto di lavoro sportivo, riconoscendogli funzione costitutiva del rapporto e disciplinandone dettagliatamente forma, contenuto, efficacia e rimedi in caso di inadempimento.


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Per comprendere la portata della disciplina, occorre preliminarmente richiamare la nozione di calciatore “non professionista contenuta nell’art. 29 delle NOIF FIGC, ai sensi del quale sono qualificati tali i/le calciatori/calciatrici tesserati/e per società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, nonché coloro che svolgono attività di calcio a cinque, attività ricreativa e attività calcistica femminile non professionistica. La status federale di “non professionista”, tuttavia, non implica affatto l’assenza di un rapporto economicamente oneroso o giuridicamente vincolante. Al contrario, proprio il legislatore sportivo — anche in attuazione della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 36/2021 — ha previsto una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, demandandone la regolamentazione all’Accordo Collettivo stipulato tra FIGC, LND e AIC.


L’art. 1 dell’Accordo Collettivo individua espressamente il proprio ambito applicativo, precisando che esso regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorrenti tra atleti e società partecipanti ai campionati dilettantistici organizzati dalla FIGC e dalla Lega Nazionale Dilettanti. La disposizione assume particolare rilievo poiché recepisce il modello delineato dall’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021, fondato sulla presunzione di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, purché ricorrano determinati requisiti, tra i quali la continuità della prestazione entro i limiti orari previsti dalla legge, il coordinamento tecnico-sportivo dell’attività e, soprattutto, la sottoscrizione di un contratto conforme alla normativa federale vigente.


È proprio il contratto, dunque, a rappresentare il fulcro dell’intero rapporto sportivo.


L’art. 2 dell’Accordo Collettivo stabilisce che il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo si costituisce mediante stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia, redatto obbligatoriamente in forma scritta — a pena di nullità — attraverso il modulo di “Contratto Tipo” generato dal sistema informatico della LND. La previsione della forma scritta non assolve a una mera funzione probatoria, bensì integra un requisito essenziale di validità del rapporto. In assenza del contratto federale regolarmente predisposto e sottoscritto, l’accordo risulta radicalmente nullo nell’ordinamento sportivo.


La norma, inoltre, si inserisce in una più ampia prospettiva di trasparenza e tipizzazione del rapporto, volta a contrastare quelle prassi patologiche che per anni hanno caratterizzato il calcio dilettantistico, fondate su accordi verbali, compensi “fuori contratto” o scritture private non depositate presso gli organi federali. Particolarmente significativa, sotto tale profilo, è la previsione contenuta nell’art. 4 dell’Accordo Collettivo, ai sensi del quale le pattuizioni economiche non risultanti dai contratti redatti e depositati secondo le modalità previste dagli artt. 2 e 3 “non trovano tutela nell’ordinamento federale”.


L’art. 3 disciplina, poi, il tema del deposito e dell’approvazione federale del contratto, imponendo alla società l’obbligo di depositare il contratto contestualmente alla richiesta di tesseramento. La norma scandisce con precisione anche i termini relativi agli atti modificativi, novativi o estintivi del rapporto, prevedendo, altresì, un meccanismo di supplenza in favore dell’atleta qualora la società ometta il deposito nei termini prescritti. Di particolare interesse è anche il comma 4, che riconosce, limitatamente ai campionati nazionali dilettantistici, il diritto dell’atleta ad un equo indennizzo qualora il contratto non ottenga approvazione per fatto imputabile alla società.


Sotto il profilo economico, l’art. 5 dell’Accordo Collettivo definisce il compenso quale corrispettivo dell’attività sportiva svolta dall’atleta, imponendone l’indicazione nel contratto a pena di nullità. La disposizione regolamenta la struttura del trattamento economico, distinguendo tra compenso fisso e premi variabili collegati al conseguimento di risultati sportivi individuali o collettivi. La norma prevede espressamente la nullità e inefficacia di pattuizioni che comportino limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio o alla maternità della lavoratrice sportiva, con possibilità di attivazione della Procura Federale ai fini disciplinari.


Il successivo art. 6 disciplina, invece, le modalità di corresponsione del compenso e dei premi, prevedendo, nei campionati nazionali dilettantistici, il pagamento in rate mensili posticipate entro il decimo giorno del mese successivo. Particolarmente rilevante è il comma 4, il quale attribuisce all’atleta il diritto di costituire formalmente in mora la società in caso di ritardo superiore a un mese rispetto alla scadenza prevista. La messa in mora assume, nell’economia dell’ordinamento sportivo, una funzione centrale poiché rappresenta il presupposto necessario per l’attivazione dei rimedi risolutori previsti dall’art. 10 dell’Accordo Collettivo. Quest’ultima disposizione riconosce infatti all’atleta il diritto di ottenere, dinanzi al competente Collegio Arbitrale, il pagamento delle retribuzioni non corrisposte, nonché la risoluzione del contratto.


La devoluzione delle controversie al Collegio Arbitrale trova il proprio fondamento nell’art. 11 dell’Accordo Collettivo, il quale prevede l’inserimento obbligatorio nel contratto di una clausola compromissoria devolutiva alla giurisdizione arbitrale sportiva.


Non meno rilevante è la disciplina concernente gli obblighi reciproci delle parti. L’art. 7 chiarisce come il rapporto dell’atleta si collochi nell’ambito del lavoro autonomo coordinato, escludendo espressamente l’assoggettamento al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare della società, pur permanendo il necessario coordinamento tecnico-sportivo con lo staff societario. L’art. 8, specularmente, individua gli obblighi gravanti sulla società, imponendo alla stessa di garantire all’atleta strutture, attrezzature e condizioni compatibili con la dignità professionale del lavoratore sportivo, nonché specifiche tutele in materia di trasferte, assicurazione e assistenza sanitaria.


L’attuale disciplina del contratto di lavoro del calciatore dilettante evidenzia, dunque, una trasformazione profonda dell’intero sistema sportivo federale. Il rapporto tra atleta e società non può più essere considerato quale mera relazione fiduciaria o accordo informale privo di contenuto giuridico tipizzato. Esso costituisce, oggi, un rapporto contrattuale, disciplinato da norme imperative federali e legislative, assistito da strumenti arbitrali di tutela e caratterizzato da precise obbligazioni reciproche.


In tale contesto, la corretta redazione del contratto, la verifica delle condizioni economiche e la gestione delle eventuali controversie richiedono competenze altamente specialistiche, atteso che il diritto sportivo presenta regole, termini e rimedi profondamente differenti rispetto al diritto civile ordinario.


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