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Il premio di formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF

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    Excellentia11
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Il “premio di formazione tecnica” fonda la sua disciplina nell’art. 99 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (c.d. NOIF); tale disposizione si configura come un presidio normativo volto a garantire la sostenibilità del sistema piramidale calcistico, traducendo il principio solidaristico del ristoro economico spettante alle c.d. "società formatrici" in un articolato e rigoroso meccanismo a formazione progressiva.


Il fatto costitutivo del diritto al premio si perfeziona al verificarsi di specifiche vicende negoziali o amministrative, tassativamente individuate dal legislatore federale:

  1. il primo tesseramento con vincolo biennale in qualità di “giovane dilettante”, “non professionista” o “giovane di serie;

  2. ovvero la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo, sia esso a titolo professionistico o dilettantistico, considerati anche in via alternativa o in successione tra loro, ancorché non continuativa.


Il soggetto passivo dell'obbligazione indennitaria è la società che acquisisce ex novo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore o della calciatrice, mentre la platea dei beneficiari è composta da quei sodalizi presso i quali l'atleta è stato precedentemente tesserato, senza la sottoscrizione di un contratto di lavoro sportivo e a titolo sia definitivo sia temporaneo, all'interno di un preciso arco temporale, compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto i 10 anni e la fine dell’annualità in cui ha raggiunto il 21° anno di età.


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Ai fini della quantificazione del premio, l’algoritmo regolamentare assume quale fulcro il valore base” del premio, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale e indicizzato al termine di ogni stagione sportiva secondo i parametri ISTAT sul costo della vita; tale valore viene moltiplicato per lo specifico “coefficiente categoria cristallizzato nella Tabella “A” allegata alla norma, nonché per il numero di anni – o frazioni di essi – di durata del primo vincolo contrattuale, ovvero per il moltiplicatore fisso pari a due nell'ipotesi di tesseramento biennale, determinando così il c.d. premio totale.


La Tabella “A” riflette una precisa scala gerarchica di valori economici, che spazia dall'ambito dilettantistico puro (ove si rinvengono coefficienti progressivi che vanno dal valore di 1 per la Terza Categoria, passando per i valori intermedi di Prima Categoria e Promozione, sino al coefficiente 6 per il Campionato Nazionale di Serie D, lambendo le specificità del calcio femminile, graduato da 0 a 4, e del calcio a cinque maschile e femminile, con indici sino a 4 per la Serie A) per poi impennarsi significativamente dinnanzi al settore professionistico, ove i coefficienti di categoria sono fissati a 11 per la Serie C, 15 per la Serie B e ben 18 per la Serie A.


Il "premio totale" così enucleato è oggetto di una ripartizione in quote annuali di pari importo fra le diverse società formatrici fino alla stagione in cui è intervenuto l'atto generatore del premio, computando per quest'ultima annualità soltanto i club che siano stati titolari del tesseramento per una durata minima di almeno due mesi. Lo stesso termine bimestrale opera quale sbarramento negativo in caso di frazionamento stagionale del tesseramento tra più società, escludendo dal riparto proporzionale i rapporti di durata inferiore. Al fine di scongiurare vuoti di tutela o indebiti arricchimenti, il legislatore federale ha previsto che le quote corrispondenti a stagioni in cui il calciatore non risulti tesserato non vengano attribuite, mentre quelle relative a periodi di militanza presso società medio tempore divenute inattive o cancellate dall'anagrafe federale debbano essere versate direttamente alla FIGC, la cui destinazione sociale viene rimessa alla discrezionalità del Consiglio Federale.


Sotto il profilo della dinamica delle tutele e dei rapporti di forza tra il comparto professionistico e quello dilettantistico, la norma introduce sofisticati correttivi di carattere protezionistico. In prima battuta, qualora il primo contratto o il vincolo biennale vengano sottoscritti con un club dilettantistico, le società professionistiche che abbiano eventualmente contribuito alla formazione del giovane tra i 10 e i 21 anni vengono rigidamente escluse dal diritto a percepire alcuna quota del premio, blindando la destinazione delle risorse all'interno del circuito di base. Di converso, nell'ipotesi in cui l'approdo al professionismo o al tesseramento biennale avvenga presso una società professionistica, le quote di "premio totale" spettanti alle società formatrici di ambito dilettantistico sono ex lege raddoppiate.


La norma disciplina altresì l'eventualità di successivi trasferimenti intra-stagionali: qualora il calciatore, nel corso della medesima annata in cui ha sottoscritto il primo vincolo o contratto, venga tesserato per un'ulteriore società a titolo definitivo o temporaneo, anche quest'ultima sarà tenuta alla corresponsione del premio di formazione tecnica calcolato sulla base della propria categoria di appartenenza, se superiore, previa detrazione dell'importo già dovuto dal club precedente. Una peculiare clausola di ultrattività e stabilità del vincolo è dettata per i casi di continuità del rapporto negoziale o di tesseramento con la medesima società inizialmente obbligata: in caso di estensione, rinnovo o stipula consecutiva di contratti o tesseramenti biennali senza soluzione di continuità, l'obbligo indennitario si ridetermina tenendo conto dello sviluppo complessivo del rapporto sino a un tetto massimo di cinque stagioni sportive, ferma restando la facoltà per le parti di stipulare accordi scritti volti alla riduzione convenzionale del premio, da depositarsi telematicamente a pena di inefficacia presso la Commissione Premi entro novanta giorni.


L'operatività pratica dell'istituto è oggi largamente affidata alla digitalizzazione dei flussi amministrativi federali, i quali gestiscono la quantificazione del premio attraverso apposite sezioni della piattaforma telematica. Sul valore giuridico di tali risultanze tecnologiche è intervenuta la Corte Federale di Appello della FIGC che, con la decisione n. 0130/CFA/2025-2026/E, ha chiarito i confini tra l'attività di certificazione contabile e la tutela dei diritti soggettivi. Il giudice di seconde cure ha statuito che le attestazioni rilasciate dal Portale Servizi FIGC non integrano una declaratoria inscalfibile, fidefacente e definitiva circa la debenza intrinseca del premio, ma rivestono la natura di mero strumento tecnico-amministrativo inserito nel procedimento di accertamento. Ne consegue che permane intatta e impregiudicata la facoltà per la parte interessata di agire giudizialmente a tutela del proprio diritto di credito davanti agli organi di giustizia sportiva, così come specularmente è fatta salva la facoltà per il club convenuto di contestare l'an della debenza o di eccepire eventuali termini di prescrizione, i quali, a mente del comma 4 dell’art. 99, spirano inderogabilmente al termine della stagione sportiva successiva a quella di maturazione del diritto. Sotto il profilo processuale, la medesima pronuncia ha recisamente escluso che possa configurarsi, in assenza di un'esplicita norma di sbarramento, una condizione di procedibilità dell'azione fondata sulla preventiva e formale richiesta stragiudiziale del premio al club obbligato, garantendo l'immediato accesso alla tutela giurisdizionale di prima istanza innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, ai sensi dell’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva.


Con riferimento all'efficacia estensiva delle clausole transattive e delle dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai club, un rilevante contributo chiarificatore giunge dalla decisione n. 0130/CFA/2025-2026/C della Corte Federale d'Appello, ove si è riaffermata l'irriducibile distinzione che separa il premio di formazione ex art. 99 NOIF dal premio di tesseramento annuale disciplinato dall’art. 96 NOIF, evidenziando come si tratti di fattispecie distinte, governate da presupposti regolamentari autonomi e non sovrapponibili. Sulla scorta di tale premessa, il giudice federale ha statuito che una dichiarazione liberatoria recante un espresso ed esclusivo riferimento al premio di cui all’art. 96 NOIF non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva automatica a copertura del distinto credito derivante dall’art. 99 NOIF, a meno che dal testo negoziale non emerga in termini di assoluta e inequivocabile chiarezza la volontà abdicativa della parte anche in ordine a quest'ultimo emolumento. Dunque, l'interprete deve attenersi a un rigido canone di interpretazione letterale e contestuale, valorizzando il richiamo alle specifiche norme federale evocate dalle parti; il principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può infatti essere distorto fino al punto da attribuire all'atto dispositivo un oggetto radicalmente diverso da quello chiaramente risultante dal testo della liberatoria, salvaguardando così la certezza dei rapporti patrimoniali e impedendo surrettizie rinunce a diritti non espressamente considerati.


Infine, la disamina della fattispecie non può prescindere dalla corretta individuazione dei soggetti del rapporto processuale all'interno del contenzioso dinanzi alla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale. Il rilievo economico delle controversie aventi a oggetto il premio di formazione ha sollevato delicati quesiti circa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'atleta il cui tesseramento ha dato origine al diritto di credito. Risolvendo la quaestio, la Corte Federale d'Appello, con la decisione n. 0112/CFA/2025-2026/A, ha delineato la fisionomia soggettiva del giudizio, statuendo che nelle controversie concernenti il premio ex art. 99 NOIF il calciatore riveste indubbiamente la qualifica di parte interessata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 1, e 91, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in ragione delle evidenti ripercussioni indirette che lo status del proprio vincolo riflette sul piano patrimoniale delle società coinvolte. Tuttavia, tale posizione di qualificato interesse non assurge al rango di un litisconsorzio necessario, atteso che l'oggetto del contendere risiede in un rapporto obbligatorio di natura squisitamente intersocietaria, volto a regolare il dare e l'avere tra il club acquirente e i club formatori, senza che l'accertamento giudiziale vada a incidere direttamente o a modificare la validità o l'efficacia del contratto di lavoro sportivo o del tesseramento dell'atleta. Di conseguenza, la mancata notificazione del ricorso originario al calciatore non inficia la valida costituzione del rapporto processuale né determina alcuna nullità insanabile del giudizio, preservando le esigenze di celerità e di concentrazione proprie del rito sportivo.


Dott. Mario Piroli


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