Come il caso Diarra potrebbe cambiare il sistema dei trasferimenti dei calciatori
- Excellentia11
- 31 ott 2024
- Tempo di lettura: 6 min

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea — con la sentenza C-650/22 del 4 ottobre 2024 (Lassana Diarra e FIFPRO c. FIFA e URBSFA) — ha statuito che le disposizioni previste dal FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), che impongono un risarcimento pecuniario e delle sanzioni sportive supplementari in capo ai club ed ai calciatori nell’ipotesi di risoluzione del contratto del calciatore senza giusta causa, sono incompatibili con i principi europei in materia di libera circolazione, nonché con il diritto eurounitario sulla libera concorrenza.
La vicenda processuale
Il calciatore Lassana Diarra, nel 2013, sottoscrive un contratto di prestazione sportiva di durata quadriennale con il club russo Lokomotiv Mosca. A seguito di una riduzione della sua retribuzione, il calciatore — unilateralmente — risolve il suo contratto. Il club russo, successivamente, ha adito la FIFA Dispute Resolution Chamber (DRC), sostenendo che il calciatore avesse violato l’RSTP, trattandosi di una risoluzione del contratto senza giusta causa.
Il calciatore ha poi ricevuto un’offerta da un club belga, lo Sporting Charleroi. Tuttavia, il club in questione ha ritirato la sua offerta d’ingaggio al calciatore per 2 concorrenti motivazioni:
La FIFA e la Federazione calcistica belga (Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association) molto probabilmente non avrebbero autorizzato il tesseramento del calciatore;
Lo Sporting Charleroi, nell’ipotesi in cui il calciatore fosse stato soccombente dinanzi alla DRC, sarebbe stato condannato in solido con lo stesso al risarcimento pecuniario in favore della Lokomotiv Mosca, nonché soggetto ad eventuali sanzioni sportive.
Nel 2015, la DRC ha condannato il calciatore Lassana Diarra al pagamento, con fine risarcitorio, di 10,5 milioni di euro in favore della Lokomotiv Mosca.
Di seguito, il calciatore ha intentato causa alla FIFA ed alla Federazione calcistica belga, innanzi alla giurisdizione ordinaria belga, chiedendo un risarcimento del danno di 6 milioni di euro. Il giudizio di primo grado si è concluso con esito favorevole al calciatore. La sentenza è stata poi impugnata dinanzi la Corte d’appello di Mons, la quale ha ritenuto necessario rinviare — in forza dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) — alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.
La norma “incriminata”
La decisione della DRC, nel condannare il calciatore Lassana Diarra, si fonda su di una norma ben precisa: l’art. 17 RSTP, rubricato “Consequences of terminating a contract whitout just cause”, il quale dispone, in sintesi, che la parte che risolve unilateralmente un contratto di prestazione sportiva è tenuta a corrispondere un risarcimento pecuniario. La stessa norma precisa che se un calciatore è stato condannato a corrispondere un risarcimento pecuniario, il nuovo club che lo ha tesserato sarà responsabile in solido con il calciatore.
Oltre alla previsione di un risarcimento pecuniario, la norma prevede la possibilità di imporre anche delle sanzioni sportive in capo al calciatore che ha risolto unilateralmente il contratto senza giusta causa ed al club che lo ha tesserato; ciò in quanto si presume che il club con il quale ha sottoscritto un nuovo contratto abbia indotto il calciatore a risolvere il suo precedente contratto.
Doveroso, inoltre, considerare che il tesseramento di un calciatore presso un nuovo club è subordinato al rilascio da parte della Federazione sportiva nazionale del precedente club del ITC (International Transfer Certificate). A tal proposito, la versione dell’RSTP (2014) applicabile alla vicenda Diarra prevedeva che l’ITC non potesse essere rilasciato se il calciatore fosse coinvolto in una controversia contrattuale avente ad oggetto la conclusione del contratto ovvero un accordo consensuale sulla risoluzione anticipata del contratto.
La valutazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La Corte ha, anzitutto, richiamato i principi sanciti nella nota sentenza “Superlega”, evidenziando che le regole adottate dalle Federazioni sportive sono soggette al diritto eurounitario, salvo i casi in cui tali regole siano adottate esclusivamente a questioni non economiche ovvero per questioni di solo interesse sportivo. Il citato art. 17 RSTP, secondo la Corte, rientra nell’ambito di applicazione del diritto eurounitario, avendo un diretto impatto sia sul lavoro dei calciatori come attività economica professionale, sia in relazione alla composizione dei club che, comunque, rientra nella loro attività professionale.
Più specificatamente, l’art. 17 RSTP è stato ritenuto incompatibile con la libera circolazione di cui all’art. 45 del TFUE; invero, tale norma ha il potenziale di privare, in larga misura, qualsiasi calciatore di ricevere offerte d’ingaggio da parte di club stabiliti in Stati membri, in quanto “the existence of these rules and the combination of them means that these clubs are faced with major legal risks, unpredictable and potentially very high financial risks, as well as major sporting risks, which, taken together, are clearly likely to dissuade them from hiring such players”. Tale contesto potrebbe, dunque, creare situazioni di svantaggio per i calciatori professionisti che hanno residenza nell’Unione Europea ovvero che svolgono la loro attività professionale nell’Unione Europea.
Seppure spetti ora al giudice belga stabilire se, nella vicenda de qua, l’applicazione dell’art. 17 RSTP possa essere giustificato, la Corte ha rilevato che:
I criteri per la definizione del quantum del risarcimento sono poco chiari e vaghi;
La presunzione che il nuovo club che ha tesserato il calciatore che ha risolto il contratto senza giusta causa sia da condannare in solido non tiene conto di particolari circostanze che possono variare da caso a caso ed è da ritenere, pertanto, sproporzionata;
Il mancato rilascio dell’ITC (documento necessario per effettuare il tesseramento di un calciatore) “manifestly disregards the principle of proportionality, in particular in that its application ignores the circumstances specific to each individual case, in particular the factual context in which the breach of contract occurred, the respective conduct of the player concerned and his former club and the role or lack of role played by the new club, which is ultimately subject to the ban on registering that player and fielding him in competitions”.
L’art. 17 RSTP è, in aggiunta, incompatibile con l’art. 101 del TFUE; norma, quest’ultima, che vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno dell’UE.
Invero, seppur può considerarsi legittimo che una Federazione sportiva (quale la FIFA) subordini l’organizzazione e lo svolgimento di competizioni internazionali a norme comuni intese ad assicurare omogeneità e coordinamento del sistema, così come può ritenersi legittimo che la FIFA voglia prevedere — al fine del mantenimento della stabilità contrattuale — norme che sanzionano la risoluzione unilaterale del contratto di prestazione sportiva (si veda in tal senso l’art. 16 RSTP che secondo la Corte rappresenta un esempio legittimo), non può ritenersi legittima una “generalized, drastic and permanent restriction, or even a prevention, throughout the entire territory of the European Union, of any possibility for clubs to engage in cross-border competition by unilaterally recruiting players already engaged by a club established in another Member State or players whose employment contract with such a club is allegedly terminated without just cause”. Difatti, secondo la Corte “the classic mechanisms of contract law, such as the right to receive compensation by the club in the event of a breach of contract by one of its players, where applicable at the instigation of another club, in breach of the provisions of that contract, are sufficient to ensure, on the one hand, the long-term presence of that player in the first-mentioned club, in accordance with those provisions, and, on the other hand, the normal operation of market rules between clubs, which allow them, upon expiry of the normal duration of the contract or earlier if a financial agreement is concluded between clubs, to proceed with the recruitment of that player”.
I potenziali sviluppi
Al lume delle considerazioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea non è utopico ipotizzare che le norme “incriminate” saranno ritenute incompatibili con il diritto eurounitario anche dal giudice belga.
La FIFA, in data 14 ottobre 2024, tramite la pubblicazione di una nota sul proprio sito web si è dichiarata aperta ad un dialogo globale al fine di introdurre delle modifiche sull’art. 17 RSTP, sottolineando l’intenzione di operare ed agire sempre nel rispetto del diritto eurounitario.
Le eventuali modifiche potrebbero assicurare una maggiore mobilità ai calciatori, i quali, in assenza di sanzioni sarebbero più propensi a risolvere unilateralmente i propri contratti di lavoro, emergendo, inoltre, un maggior “potere contrattuale” in capo agli stessi a discapito dei club. In tal contesto si assisterebbe anche ad una riduzione dei trasferimenti e, dunque, a minor introiti nelle casse dei club.
Dott. Mario Piroli
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