top of page

L'esercizio dell'attività di Agente FIFA in Italia: profili critici

  • Immagine del redattore: Excellentia11
    Excellentia11
  • 25 lug
  • Tempo di lettura: 6 min

Aggiornamento: 7 set

ree

Negli ultimi due decenni, la disciplina dell’attività di Agente sportivo ha subito continue trasformazioni, riflettendo le oscillazioni della FIFA tra spinte deregolatorie e tentativi di riordino normativo. Dopo un lungo periodo di liberalizzazione avviato nel 2015, la FIFA è tornata ad adottare un approccio più rigoroso, reintroducendo – a partire dal 2023 – un sistema di licenze obbligatorie, accessibili solo previo superamento di un esame centralizzato. Questa inversione di rotta ha generato, in particolare in Italia, rilevanti problematiche applicative, soprattutto per coloro che già operavano nel settore con il titolo nazionale rilasciato secondo le procedure CONI–FIGC. L’assenza di riconoscimento reciproco tra titolo nazionale e licenza FIFA ha evidenziato una profonda frattura tra ordinamento sportivo internazionale e regolazione nazionale, generando incertezza giuridica e ostacoli concreti all’esercizio dell’attività. In questo contesto, recentemente, è emersa la soluzione – ancora in via di assestamento – dell’istituto della “domiciliazione”, che consente di conciliare, almeno formalmente, i due sistemi. Il presente contributo intende offrire un’analisi critica e sistematica di tali problematiche, con l’obiettivo di chiarire lo stato dell’arte e le implicazioni pratiche per chi intenda oggi esercitare la professione di Agente FIFA in Italia.


Come supra accennato, la recente riforma regolamentare federale adottata in Italia nel 2025 ha introdotto, tra le principali innovazioni, l’istituto della domiciliazione, quale meccanismo volto ad armonizzare l’ordinamento nazionale con quello sovranazionale delineato dal FIFA Football Agent Regulations (FFAR). In particolare, la figura dell’Agente sportivo domiciliato, prevista all’art. 23 del Regolamento CONI e richiamata in modo espresso anche dal Regolamento FIGC, rappresenta un tentativo di rendere operativo il principio della cooperazione funzionale tra i due livelli regolatori, senza tuttavia risolverne le disomogeneità strutturali. In tale contesto, giova effettuare una doverosa precisazione preliminare: l’applicazione pratica del citato FFAR ha sollevato diverse criticità nell’ordinamento italiano, derivanti dal necessario bilanciamento tra il rispetto delle disposizioni dettate dal CONI, cui la FIGC è tenuta ex lege, e le norme previste in sede FIFA. Si consideri che è lo stesso art. 3 del FFAR a imporre alle federazioni nazionali affiliate l’adozione di regolamenti nazionali sugli Agenti sportivi che siano conformi alle norme FIFA. Tali regolamenti devono disciplinare l’attività degli Agenti all’interno del territorio nazionale e si applicano ai contratti di rappresentanza privi di dimensione internazionale. In particolare, le federazioni nazionali devono: incorporare per integralmente gli artt. da 11 a 21 del FFAR; richiamare gli elementi obbligatori previsti dalla legge nazionale; istituire un organo nazionale competente a risolvere controversie e adottare sanzioni disciplinari conformemente alle previsioni FIFA. Le federazioni nazionali, inoltre, possono prevedere misure più restrittive o derogare agli artt. 11–21 qualora essi risultino in contrasto con norme imperative nazionali. In Italia, la FIGC si trova in medias res tra due ordini normativi: da un lato quello sovranazionale rappresentato dalla FIFA, dall’altro quello interno che fa capo al CONI, cui è riservata la competenza esclusiva in materia di regolazione delle professioni sportive, come sancito dal d.lgs. n. 37/2021.


Ciò posto, secondo la definizione contenuta nel regolamento federale, è considerato domiciliato il soggetto abilitato ad operare quale Agente sportivo secondo le disposizioni FIFA, regolarmente iscritto nella FIFA Agents Directory. La ratio dell’istituto risiede nella volontà di consentire a tali soggetti – pur privi di abilitazione “interna” – di esercitare legittimamente l’attività sul territorio nazionale, previa elezione di domicilio presso un Agente sportivo in possesso di titolo abilitativo permanente, ossia conseguito secondo il regime nazionale vigente o antecedente alla deregolamentazione FIFA del 2015.


Necessiti di maggiori informazioni? Contattaci subito.

L’iscrizione dell’Agente sportivo domiciliato, tuttavia, non ha natura meramente formale: essa è subordinata alla sussistenza di molteplici requisiti soggettivi elencati all’art. 4, comma 1, del Regolamento FIGC, oltre al deposito dell’accordo di collaborazione professionale con il domiciliatario, del documento di identità e della documentazione attestante il possesso della licenza FIFA. Tra gli obblighi principali derivanti da tale rapporto si segnalano: la responsabilità solidale del domiciliatario per eventuali violazioni commesse dall’Agente domiciliato; l’obbligo, in capo al primo, di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato, provvedendo a corrisponderli secondo le pattuizioni interne; e, infine, l’agire congiunto nell’ambito dell’attività professionale, pur nel rispetto dell’autonomia decisionale dell’Agente titolare della licenza FIFA. Il contratto di mandato stipulato da un Agente domiciliato non iscritto nel registro federale è espressamente considerato nullo.


Tuttavia, la disciplina appena esposta si discosta, in alcuni punti fondamentali, dalla previsione contenuta nel Regolamento CONI, generando un primo, significativo vulnus di coordinamento interno. Invero, l’art. 23 del Regolamento CONI subordina l’acquisizione della qualifica di Agente domiciliato alla sussistenza di tre condizioni cumulative:

  • la residenza da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia, San Marino o Città del Vaticano;

  • l’abilitazione, da almeno un anno, da parte della federazione sportiva nazionale estera (o della federazione internazionale di riferimento);

  • l’effettiva esecuzione di almeno due mandati nell’ultimo anno.

Tali requisiti, rigorosamente cronologici e sostanziali, non trovano riscontro nella disciplina FIGC, che appare più permissiva e formalistica, e che soprattutto non pone limiti temporali all’abilitazione né richiede la prova dell’effettivo esercizio della professione. Si tratta di una disarmonia regolamentare non trascurabile, tenendo conto che per poter esercitare legittimamente la professione di Agente sportivo nel territorio italiano è richiesta l’iscrizione sia nel registro federale FIGC, sia nel registro nazionale tenuto dal CONI. Ne deriva, dunque, una possibile situazione paradossale in cui un soggetto, pur avendo ottenuto la domiciliazione ai sensi del Regolamento FIGC e risultando iscritto nel relativo registro federale, non potrebbe perfezionare l’iscrizione al registro CONI per carenza dei requisiti ulteriori previsti dal proprio regolamento, restando così privo del titolo abilitativo rilevante ai fini dell’ordinamento nazionale.


Ancor più rilevante è il mancato utilizzo da parte della FIGC della procedura prevista dall’art. 24 del FFAR, rubricato “Recognition of national law licensing systems. Tale disposizione consentirebbe alle federazioni sportive nazionali dotate di un proprio sistema di licenze nazionali per Agenti sportivi, di richiederne il riconoscimento da parte della FIFA. Tale riconoscimento è subordinato alla previsione di requisiti di ammissibilità e lo svolgimento di un esame avente ad oggetto tematiche correlate ai profili regolamentari in materia calcistica. In tale ipotesi, il soggetto abilitato a livello nazionale, prima dell’entrata in vigore del FFAR, sarebbe esentato dall’esame FIFA e otterrebbe, in tal modo, il riconoscimento da parte della FIFA del proprio titolo nazionale. La disposizione, ispirata ad un principio di mutuo riconoscimento, costituisce un’opportunità normativa rilevante per la tutela degli Agenti già abilitati a livello nazionale, e mira ad evitare una duplicazione delle procedure abilitanti, in ossequio al principio di proporzionalità e al rispetto del legittimo affidamento. La scelta della FIGC di non attivare tale procedura – ad oggi non risultano istanze presentate alla FIFA – appare poco comprensibile, soprattutto alla luce del fatto che l’ordinamento italiano ha già da tempo reintegrato un sistema di accesso alla professione tramite esame pubblico e registro ufficiale, dotato di adeguati requisiti sostanziali. La mancata valorizzazione della normativa statale da parte della federazione calcistica italiana, oltre a indebolire l'efficacia del titolo nazionale, rischia di creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra Agenti italiani e Agenti di altri Paesi.


In conclusione, sebbene l’istituto della domiciliazione abbia consentito – almeno sul piano operativo – di evitare una paralisi dell’attività degli Agenti FIFA in Italia, esso si presenta come uno strumento transitorio, privo di un’adeguata cornice sistemica e foriero di criticità applicative. Una maggiore sinergia tra i livelli regolatori – statale, federale e internazionale – appare non solo auspicabile, ma imprescindibile per assicurare certezza giuridica, parità di condizioni e piena valorizzazione del titolo professionale, anche nell’ottica della tutela del mercato interno e della libera prestazione dei servizi. In tale prospettiva, si renderebbe opportuna, in primo luogo, un’iniziativa formale della FIGC volta all’attivazione della procedura di riconoscimento prevista dall’art. 24 del FFAR, così da consentire agli Agenti abilitati a livello nazionale di ottenere una licenza FIFA senza dover duplicare percorsi abilitanti già superati. In secondo luogo, occorrerebbe un coordinamento più rigoroso tra Regolamento CONI e Regolamento FIGC, al fine di uniformare requisiti, presupposti e obblighi connessi all’istituto della domiciliazione, evitando sovrapposizioni e disallineamenti interpretativi. Infine, in un’ottica di riforma più organica, si potrebbe valutare l’introduzione di un meccanismo di riconoscimento automatico delle abilitazioni tra FIFA e sistemi nazionali, fondato su criteri minimi di equivalenza sostanziale, al fine di garantire una piena interoperabilità dei titoli professionali nel rispetto dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento.


Dott. Mario Piroli


© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore ed il sito come fonte.


Tag: agente sportivo figc, agente sportivo coni, agente sportivo fifa, agente fifa esame, fifa agent platform, agente fifa, agente fifa può operare in Italia, domiciliazione figc, agente sportivo domiciliato, agente sportivo requisiti, regolamento fifa agenti sportivi, differenza agente fifa e procuratore sportivo.


Commenti


bottom of page