Agenti Sportivi nella pallavolo: la normativa internazionale FIVB
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- 27 ott
- Tempo di lettura: 13 min

A cura di Giorgia Costa
1. Introduzione.
L’approvazione del nuovo Statuto FIPAV, il quale all’art. 72 riconosce ora la figura dell’Agente Sportivo – per come definito e disciplinato dal D. Lgs 37/2021 –, ha aperto la strada all’implementazione di una disciplina organica della professione in ambito pallavolistico, all’interno dei confini nazionali, già in gran parte definita in altre Federazioni. In attesa dell’evoluzione regolamentare in ambito FIPAV – a sua volta dipendente dall’emanazione del decreto attuativo del D. Lgs 37/2021, come ivi previsto all’art. 12, comma 1 –, ad oggi continua ad applicarsi la normativa Agenti emanata dalla Federazione Internazionale (da qui in poi, FIVB). Peraltro, una futura coesistenza delle due fonti normative sarà possibile e auspicabile, considerata la differenza tra gli ambiti di applicazione oggettiva del dell’emanando regolamento in ambito FIPAV e del regolamento in ambito FIVB. Tale ultimo, non è in realtà un regolamento ad hoc, bensì una porzione di un regolamento di più ampio respiro, le FIVB Sports Regulations, come da ultima versione approvata nel settembre 2025, che dedica agli Agenti la Section II, suddivisa negli articoli da 9 a 17.
In particolare, all’art. 9.2 FIVB Sports Regulations viene esplicitamente stabilito l’obiettivo della normativa, e cioè quello di fornire un complesso regolamentare equo, omogeneo e trasparente volto a tutelare, da un lato, la categoria professionale in questione, e, al contempo, quello di garantire protezione a qualsiasi soggetto destinatario dei servizi di un Agente, nonché a qualsiasi altro operatore che, nell’ambito della propria attività lavorativa, sia comunque tenuto ad aver a che fare con detta figura professionale.
L’art. 9.3 traccia il campo soggettivo di applicazione della Section II: quest’ultima è pertanto, rivolta ad Agenti, Club, Atleti, Allenatori e Federazioni Nazionali, i quali sono tenuti al rispetto delle disposizioni ivi contenute. A tali soggetti è fatto categorico divieto di avvalersi dei servizi di un soggetto privo di titolo abilitativo ai sensi delle FIVB Sports Regulations – definito Licenza –, al fine di concludere un qualsiasi movimento di mercato di dimensione internazionale – campo oggettivo di applicazione –. Il divieto appena esposto è oltremodo rafforzato dall’obbligo di astensione, per i soggetti appena indicati, di essere, a qualunque titolo (e dunque non solo in qualità di potenziali beneficiari delle prestazioni), coinvolti in un movimento di mercato di dimensione internazionale, qualora sappiano, o, che con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza avrebbero potuto sapere, che un’altra parte coinvolta della specifica trattativa si sta avvalendo dei servizi di un soggetto non abilitato.
2. Procedura abilitativa, incompatibilità.
Dalle disposizioni in apertura della Section II emerge la volontà della FIVB di esercitare un controllo in capo ai soggetti che si trovino ad operare sul mercato internazionale, subordinando la possibilità di fare ciò alla sussistenza del requisito fondamentale che permette l’accesso alla professione medesima: il possesso di un titolo abilitativo, detto Licenza, ottenibile al termine di una specifica procedura abilitativa. Pertanto, colui che voglia abilitarsi come Agente è tenuto ad inviare alla FIVB un modulo contenente la richiesta di ammissione all’esame – di cui all’Appendice A delle FIVB Sports Regulations –. Tale, deve essere corredata da un certificato del casellario giudiziale, una copia del passaporto e una dichiarazione standard firmata, contenuta in calce al modulo medesimo; tale documentazione va, peraltro, inviata alla Federazione Nazionale corrispondente alla nazionalità del candidato, alla quale è concessa la possibilità di fornire osservazioni nel termine di due settimane dalla ricezione. All’FIVB è concesso di respingere la richiesta nel caso in cui il richiedente non goda di buona reputazione o abbia commesso reati, anche minori. Qualora, invece, non vi siano motivi ostativi all’accoglimento della domanda, il candidato è ammesso alla prova d’esame, organizzata almeno una volta all’anno, consistente in una prova scritta avente ad oggetto alcuni testi normativi in ambito FIVB, quali: FIVB Event Regulations (Chapter 1), FIVB Sports Regulations, FIVB Disciplinary Regulations, FIVB Medical and Anti-Doping Regulations (Chapter A), FIVB Code of Ethic.
In seguito alla prova scritta, qualora l’FIVB lo ritenga necessario, il candidato è tenuto a svolgere un colloquio, con riferimento al quale non sono fornite ulteriori specificazioni, lasciando intendere una certa discrezionalità in capo alla commissione valutatrice; tanto è confermato altresì all’art. 11.7, ove si stabilisce che, sulla base della documentazione fornita dal candidato, le eventuali osservazioni svolte dalla Federazione Nazionale di appartenenza, nonché il risultato dell’esame, alla FIVB è rimessa la valutazione discrezionale di concedere o non concedere il titolo abilitativo.
Nel termine di un mese, l’FIVB notifica al candidato, alla Federazione Nazionale di appartenenza e a tutte le Confederazioni il relativo risultato. All’art. 11.2 sono poi elencate le incompatibilità allo svolgimento della professione: il candidato non può rivestire le qualifiche di Atleta, Allenatore, Arbitro, Giudice di linea o Giudice da tavolo; inoltre, non può essere un soggetto ricoprente una carica all’interno della FIVB, delle Confederazioni, una Federazione Nazionale né di ogni altra organizzazione riconosciuta, connessa o affiliata a tali enti, a mero titolo esemplificativo Leghe o associazioni di atleti. L’aspirante Agente deve dare atto nella dichiarazione in calce alla richiesta di ammissione all’esame del fatto che non sussistano incompatibilità al tempo della richiesta; è tuttavia da intendersi, che tali situazioni di incompatibilità non debbano sussistere per tutto il periodo di esercizio dell’attività professionale. Una volta ottenuto il titolo abilitativo, il neo Agente è tenuto a pagare a titolo di “garanzia” la somma di 5.000 CHF, al fine di rispettare, nello svolgimento dell’attività professionale che andrà a svolgere, il quadro regolamentare FIVB, unitamente ad un contributo amministrativo per la registrazione nel relativo elenco, la somma annuale di 1.000 CHF; all’Agente sarà poi spedito il tesserino identificativo con la denominazione “FIVB Licensed Agent”. Come ovvio, la Licenza è personale e inalienabile.
3. Validità della Licenza, Volleyball Information System e cessazione dell’attività.
La Licenza è da considerarsi valida a tempo indeterminato dalla data della sua concessione, a meno che la medesima non venga “ritirata” dalla FIVB – da intendersi quale conseguenza all’irrogazione di sanzioni disciplinari come la sospensione dall’esercizio dell’attività o radiazione dal relativo registro – o riconsegnata dall’Agente che intenda dismettere la propria attività. L’Agente, al fine di essere in regola per il periodo in cui svolge la propria attività, è tenuto a versare annualmente una somma di 1.000 CHF; un eventuale morosità non sanata nel termine perentorio di 30 giorni, può essere causa di ritiro della Licenza dell’Agente; inoltre, all’Agente è richiesto di partecipare ad un seminario organizzato con cadenza annuale dalla FIVB. Anche il fatto di non partecipare o mancare di fornire un’adeguata spiegazione circa un’eventuale assenza, può condurre al ritiro della Licenza; conseguenza fisiologica anche nel caso in cui emerga un’incompatibilità postuma rispetto alla data di ottenimento della Licenza, o se emergono, sempre successivamente a tale momento, ipotesi di reputazione non ottimale, ed in particolar modo dovuti all’accertamento di qualsiasi reato.
L’Agente, al momento dell’ottenimento del titolo abilitativo, è poi dotato di uno username personale e password funzionali all’accesso al Volleyball Information System (VIS), una piattaforma creata dalla FIVB al fine di gestire e monitorare lo stato dei trasferimenti internazionali. A tale scopo, un Atleta o un Club ricevente possono autorizzare sino ad un massimo di un Agente – cui corrispondono, appunto, password e username forniti dalla FIVB – la visualizzazione circa lo stato di avanzamento dell’International Transfer Certificate, ovviamente nel contesto di un trasferimento internazionale; ciononostante, all’Agente cui sia consentita la visualizzazione della singola operazione di mercato, non è consentito in alcun modo di modificare la richiesta.
Non mancano poi alcune disposizioni relative alla cessazione dell’attività professionale da parte dell’Agente. A tal proposito, all’Agente che voglia dismettere la propria attività è richiesto di firmare una dichiarazione, congiuntamente alla quale la Licenza – n.d.r. il tesserino – deve essere restituita; decorsi sei mesi dalla notificazione della dichiarazione, la garanzia inizialmente prestata di 5.000 CHF sarà rimborsata da parte dell’FIVB.
4. Obblighi, diritti, divieti.
All’interno del capitolo 6 della Section II, sono poi elencati i diritti, obblighi e divieti posti in capo agli Agenti.
Fra i diritti degli Agenti sono ricompresi:
a. Rappresentare e fornire consulenza ad un Atleta o un Club in relazione al trasferimento internazionale di un Atleta.
b. Rappresentare e fornire consulenza un Atleta, un Allenatore o un Club in relazione alla stipula di un contratto di lavoro con dimensione internazionale.
c. Ricevere un compenso per i servizi di cui ai punti (a) e/o (b) di cui sopra.
d. Utilizzare la denominazione professionale “FIVB Licensed Agent”.
e. Essere menzionato sul sito istituzionale alla stregua di “FIVB Licensed Agent”.
f. Utilizzare il Volleyball Information System;
g. Accedere al sistema di risoluzione delle controversie stabilito dal Regolamento FIVB.
h. Nel caso in cui l’FIVB decida di creare un sistema di distribuzione dei biglietti per le competizioni FIVB, partecipare a tale sistema di distribuzione.
Con riferimento poi agli obblighi, un Agente è tenuto a:
a. Agire nel rispetto di tutte le norme FIVB costantemente, osservandone meticolosamente le regole;
b. Notificare alla FIVB il nome dei propri clienti;
c. Rappresentare ed assistere in buona fede i propri clienti, ispirando la propria opera professionale ad integrità e trasparenza in ogni momento.
d. Assicurarsi che il proprio Cliente firmi personalmente il contratto negoziato dall’Agente per conto del medesimo.
e. Co-firmare quest’ultimo, intendendo che il nome dell’Agente debba risultare dal contratto di lavoro o dal trasferimento negoziato.
f. Notificare all’FIVB il nome dell’ente giuridico tramite il quale l’Agente opera, qualora esistente, nonché assumersi la responsabilità, nei confronti dell’FIVB e di ogni altra terza parte, per l’ente e per ogni azione od omissione compiuta da un qualsiasi soggetto – da intendersi, anche non abilitato – operante per l’ente giuridico o per conto del medesimo.
g. Assicurarsi che la garanzia di 5.000 CHF rimanga depositata per tutto il periodo di svolgimento della professione.
h. Ottenere una Licenza dalla propria Federazione Nazionale, qualora quest’ultima abbia emanato una disciplina Agenti con ambito di applicazione oggettivo limitato ai trasferimenti nazionali, e, unitamente, operare in piena conformità con questo regolamento.
i. Partecipare ai seminari di FIVB Play Clean, Competition Manipulation indetti dalla FIVB, nonché di ogni altro corso dalla medesima richiesto.
All’Agente è poi vietato:
a. Risolvere, incoraggiare, o, in ogni caso essere coinvolti nella risoluzione anticipata di un contratto – da intendersi, di lavoro o accordo di trasferimento – del Cliente sulla base del mancato pagamento della commissione dovuta all’Agente.
b. Utilizzare il logo FIVB se non nelle circostanze approvate e conformemente alle linee guida dalla medesima FIVB redatte.
c. Incoraggiare i propri clienti alla violazione delle fonti normative FIVB.
5. Contratti.
Il Capitolo 7 della Section II si occupa poi dei contratti degli Agenti. In particolare, è stabilito che un Agente è legittimato a fornire i propri servizi ad un Cliente solo ed unicamente sulla base di un contratto di mandato redatto in forma scritta; tale, può essere formalizzato mediante il “template Representation Agreement” di cui all’Appendix B delle FIVB Sports Regulations. Tuttavia, è necessario evidenziare la scarsa cogenza, quantomeno terminologica, della norma in commento, in quanto, all’art. 16.1 è letteralmente previsto che l’Agente “(…) shall use, to the extent possible (…)”, lasciando intendere che, qualora nell’ambito di un trasferimento internazionale, il relativo incarico scritto sia difforme dal template, il contratto e il rapporto giuridico non siano comunque inficiati da alcun tipo di sanzione. Rimane incerto, tuttavia, se la difformità possa essere solo formale o anche sostanziale. Per quanto concerne il contenuto del mandato, questo non può eccedere la durata di due anni, con esclusione della possibilità di inserimento di una clausola di tacito rinnovo, non differentemente da quanto previsto in ambito calcistico internazionale all’interno del FIFA Football Agent Regulations (d’ora in avanti FFAR). Inoltre, come emerge dall’art. 4.2 del template, qualsiasi addendum del Representation Agreement va necessariamente stipulato per iscritto e debitamente firmato da ambedue le parti.
Con riferimento infine alla commissione, l’art. 16.3 è conciso ma inequivoco nel disporre che, qualora la prestazione sia prestata in favore di un Atleta o un Allenatore – in relazione alla negoziazione del contratto di lavoro con un Club – la commissione non possa superare il 10% del “valore totale del contratto”, da leggersi come remunerazione. Tale profilo, peraltro, presta il fianco ad una comparazione con il FFAR, ed il particolare con la “Commission fee cap” di cui all’art. 15 del medesimo regolamento, quale limite normativamente imposto volto a definire un tetto al compenso per la prestazione del servizio dell’Agente, differenziato peraltro su base soggettiva ed oggettiva, questione attualmente al vaglio della Corte di Giustizia dell’Unione Europea poiché potenzialmente in violazione delle norme in materia di concorrenza euro-unionale.
6. Conflitto di interessi.
Diverso dall’incompatibilità allo svolgimento della professione è invece il conflitto di interessi. A tal proposito, all’art. 10.1 è posto un generico divieto in capo agli Agenti di esercitare la loro attività in una condizione di conflitto di interessi, anche potenziale. A titolo meramente esemplificativo, un conflitto di interessi può verificarsi nel momento in cui l’Agente riceva un incarico sia da un Atleta sia dal Club, con oggetto la negoziazione di un contratto di lavoro tra le due parti. Il conflitto di interessi è estremamente evidente, in quanto da un lato, l’Agente è incaricato di condurre la trattativa per conto dell’Atleta, e, rappresentandone gli interessi, tenta di negoziare un ingaggio più elevato possibile; dall’altro lato, l’Agente è incaricato di rappresentare gli interessi del Club nel corso della medesima trattativa, e in virtù di ciò portato a negoziare, al contrario, un ingaggio più basso. Sempre a mente dell’art. 10.1, nel caso in cui un conflitto di interessi si concretizzi, l’Agente è tenuto a rendere di ciò edotto il Cliente – o i Clienti – e, al contempo, tentare di porre rimedio al conflitto.
L’Agente è tuttavia dispensato da tale ultimo onere, allorché il Cliente, debitamente edotto al riguardo, acconsenta per iscritto alla conduzione della specifica operazione di mercato da parte dello stesso Agente pur in presenza di detto conflitto di interessi. Nonostante questo possibile rimedio, l’Agente è comunque tenuto ad evitare che un concreto conflitto di interessi si verifichi; ciò, tanto in capo all’Agente inteso come persona fisica, quanto all’eventuale ente giuridico per mezzo del quale il medesimo si trovi a svolgere la propria attività professionale. All’art. 10.1 è presente una codificazione delle situazioni che danno evidentemente luogo ad un conflitto di interessi, da intendersi, a parere di chi scrive, quale elenco non esaustivo, bensì esemplificativo. In particolare, sono tipizzati quali conflitto di interessi:
a. Rappresentare o svolgere consulenza per più di una parte nella stessa operazione di mercato.
b. Accettare pagamenti per aver fornito qualsiasi servizio da parte di un soggetto diverso dal suo Cliente.
c. Rappresentare o fornire servizi di consulenza ad un Club, nel contesto di una qualsiasi operazione, se l’Agente – o l’ente giuridico attraverso il quale il medesimo si trovi ad operare – è l’Agente di un qualsiasi Atleta o Allenatore di detto Club.
d. Utilizzare – direttamente o indirettamente – una terza parte al fine di eludere tutti i divieti precedenti.
7. Regime sanzionatorio.
Al capitolo 8 della Section II è infine previsto un sistema sanzionatorio. In particolare, l’FIVB può irrogare sanzioni, ai sensi delle FIVB Disciplinary Regulations in capo ad un Agente, un Atleta, un Allenatore, una Federazione Nazionale o un Club per la violazione della normativa relativa agli Agenti. Le sanzioni, differenziabili a seconda del soggetto che abbia commesso la violazione, sono tipizzate in:
a. Sospensione permanente o temporanea della Licenza se la sanzione è rivolta all’Agente, con conseguente pubblicazione da parte dell’FIVB del nominativo del soggetto incorso in tale sanzione.
b. Sanzione di tipo pecuniario in capo all’Agente, anche “coattivamente” attraverso la garanzia di 5.000 CHF inizialmente versata, salvo poi obbligo di eseguire un conguaglio per l’intero ammontare della garanzia.
c. Divieto di trasferimento internazionale nel caso in cui la normativa sia violata da un Atleta.
d. Divieto di tesserare nuovi atleti e/o un divieto di partecipare alle competizioni internazionali per Club – vedasi Champions o equivalente a seconda della Confederazione, Mondiale per Club –, qualora il soggetto sanzionato sia un Club.
8. Sistema di risoluzione delle controversie.
La parte relativa alla risoluzione delle controversie non è contenuta nella Section II delle FIVB Sports Regualtions, bensì nella Section III, avente genericamente ad oggetto le controversie di natura economica – denominate “Financial Disputes” –, tra Club, Atleti, Agenti FIVB e Allenatori; pertanto, qualsiasi controversia di natura economica, quindi anche relativa ad una questione circa il mandato con un Agente, nel limite in cui questo sia effettivamente abilitato in FIVB, è da devolversi mediante la procedura standard ai sensi degli artt. 18 e seguenti delle FIVB Sports Regulations. Non esiste, pertanto, né un organo incaricato di dirimere le dispute cui un Agente è parte, come accade ad esempio, in ambito calcistico internazionale, ai sensi dell’art. 20 FFAR (Agents Chamber, la cui giurisdizione è peraltro derogabile), né una procedura ad hoc. Tanto è confermato dall’art. 5 del Template di Representation Agreement, in cui è contenuta una clausola che impone, con esplicito riferimento all’art. 18, appunto, di devolvere ogni controversia relativa al contratto, dinnanzi alla FIVB, all’FIVB Tribunal nel caso di un secondo grado di giudizio, e dinnanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna quale organo di ultima istanza (coerentemente con gli artt. 20.7 e 20.12). Una precisazione è poi necessaria con riferimento al legittimato attivo o passivo del giudizio a seconda della modalità organizzativa dell’attività dell’Agente. All’art. 18.1, lett. a, è stabilito che “(…) an FIVB licensed agent or a legal entity controlled by an FIVB licensed agent may file a complaint before FIVB.” La norma procede quindi a decifrare la nozione di “controllo”, specificando che ricadono in tale fattispecie tutte le situazioni in cui un Agente, alternativamente:
a. Eserciti, direttamente o indirettamente, un potere – da intendersi, quindi, anche di fatto – tale da causare la direzione o amministrazione dell’ente, su base contrattuale o altro;
b. Sia il titolare di almeno il 50% delle azioni dell’ente;
c. Abbia la titolarità effettiva dell’ente.
9. Possibili criticità di coordinamento con il futuro Regolamento Agenti in ambito FIPAV.
Impregiudicato quanto sin qua detto, sorgono tuttavia alcuni dubbi circa il coordinamento tra fonti normative nazionali ed internazionali. In particolare, a mente dell’art. 9.4, le Federazioni Nazionali hanno la facoltà emanare propri Regolamenti Agenti relativamente ai trasferimenti nazionali, a condizione che tali:
a. Siano approvati dalla FIVB.
b. Rispettino le norme e i principi stabiliti nella Section II FIVB Sports Regulations.
c. Entrino in vigore non prima della loro approvazione scritta da parte della FIVB.
Tali condizioni conducono, ancora una volta, a svolgere un parallelismo in ambito calcistico. Ciò in quanto, in tema di gerarchia delle fonti normative dell’ordinamento sportivo internazionale, nelle cause C-209/23, C-428/23 e C-133/24 innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si discute circa la validità del FFAR eventualmente in spregio ad alcune norme di matrice euro-unionale e nazionale. Pertanto, sul tracciato di detta controversia, si può ugualmente argomentare che l’FIVB, in qualità di ente privato di diritto svizzero, che riconosce la FIPAV, non avrebbe alcuna autorità nell’imporre il rispetto di norme, approvare o ritardare l’entrata in vigore di un Regolamento Agenti di una Federazione Nazionale, nella misura in cui quest’ultimo sia emanato in applicazione di una norma di rango – teoricamente – superiore, quale la legge dello Stato italiano, esattamente come nel caso del D. Lgs. 37/2021, cui la FIPAV sarà tenuta al rispetto. Allo stesso modo, risulta apparentemente di dubbia legittimità e difficile applicazione l’inciso, sempre contenuto nell’art. 9.4, a mente del quale in caso di conflitto tra i regolamenti di una Federazione Nazionale e la normativa FIVB, sarà quest’ultima a prevalere, in quanto, ancora una volta, è necessario valorizzare la differente cogenza e rango delle fonti cui la FIPAV sarà tenuta al rispetto. Tali argomentazioni potrebbero essere tenuamente mitigate alla luce dell’ultimo capoverso dell’art. 9.3, il quale dispone che, la legge applicabile – da intendersi, la legge di uno Stato – può richiedere requisiti più stringenti rispetto a quelli richiesti dalla normativa FIVB. Tuttavia, con ogni probabilità, tale previsione è applicabile unicamente ai requisiti richiesti ai candidati Agenti, quindi relativamente alla procedura abilitativa, non valendo, pertanto, quale implicito riconoscimento di una legge nazionale alla stregua di fonte di rango superiore in caso di conflitto normativo.
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