Lo svincolo del calciatore dilettante, giovane dilettante e giovane di serie
- Excellentia11
- 2 giorni fa
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Nel contesto normativo federale, il tesseramento rappresenta l’atto formale che vincola un calciatore alla società sportiva, con effetti giuridici rilevanti sia in ambito dilettantistico che giovanile. La cessazione di tale vincolo può avvenire in presenza di ipotesi specifiche di decadenza previste dalle NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione).
Conoscere tali fattispecie – spesso trascurate o poco conosciute – è fondamentale per tutelare correttamente i diritti del calciatore. L’articolo che segue offre una panoramica chiara e aggiornata delle principali ipotesi di decadenza, con l’obiettivo di fornire uno strumento utile a chi intenda valutare l’opportunità di agire per ottenere la cessazione anticipata del vincolo.
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La decadenza dal tesseramento per rinuncia
La decadenza dal tesseramento per rinuncia è disciplinata dall’art. 107 delle NOIF e si applica ai calciatori e alle calciatrici appartenenti alle categorie “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, a condizione che non abbiano stipulato un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi degli artt. 28 e 30 del d.lgs. n. 36/2021. In tal caso, la società può manifestare la volontà di rinunciare al tesseramento tramite l’inserimento del nominativo in una specifica “lista di svincolo”, redatta secondo il modello predisposto dalla Segreteria generale.
L’inserimento è consentito in due distinti momenti della stagione: una prima finestra per i tesserati con vincolo pluriennale e una seconda, detta periodo suppletivo, per coloro che non sono legati da contratto. Entrambi i periodi vengono stabiliti annualmente dal Consiglio federale. Ogni società può presentare una sola lista per ciascuno dei due momenti e soltanto per tesseramenti avvenuti entro il 30 giugno o il 30 novembre.
Una volta decaduto il tesseramento, il calciatore o la calciatrice può tesserarsi con altra società in qualsiasi momento, purché al di fuori dei periodi riservati alle “liste di svincolo”. Qualora il tesserato sia minorenne, la nuova richiesta di tesseramento, denominata “aggiornamento della posizione di tesseramento”, deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. Per i giovani tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, l’inserimento in lista è ammesso solo nel periodo suppletivo, secondo le modalità indicate dal Consiglio federale. Le liste devono contenere l’elenco nominativo dei tesserati da svincolare e devono essere trasmesse, entro un termine perentorio, agli organi di appartenenza (Leghe, Comitati o Divisioni). Tali organi, al termine del periodo previsto, pubblicano gli elenchi ufficiali dei soggetti decaduti. Fino alla scadenza del termine, le liste possono essere modificate unicamente per l’aggiunta di ulteriori nominativi. Entro il 15 luglio, le Leghe e le Divisioni di Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria generale di non procedere alla decadenza nei casi in cui emerga un inadempimento da parte della società o del calciatore, riconosciuto da un organo federale. È ammesso ricorso al Tribunale federale nazionale contro l’inclusione o l’omissione negli elenchi, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Comunicato Ufficiale. Le società devono inoltre comunicare ai calciatori o alle calciatrici l’avvenuta rinuncia al tesseramento mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro cinque giorni dalla scadenza del termine di invio delle liste. L’inserimento equivale anche al rilascio del nulla osta per il trasferimento del tesserato all’estero.
La decadenza dal tesseramento per accordo
La decadenza può avvenire anche per accordo tra le parti, secondo quanto previsto dall’art. 108 delle NOIF. Tale possibilità è riservata ai calciatori e alle calciatrici “giovani dilettanti” non titolari di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, e richiede la formalizzazione di un’intesa scritta tra le parti, da depositare, a pena di nullità, presso l’organo federale competente entro venti giorni dalla sottoscrizione. Il deposito non produce effetti automatici, ma è seguito da un provvedimento dell’organo federale che, verificata la regolarità della documentazione e la tempestività del deposito, dispone la decadenza. Qualora insorgano controversie sulla validità dell’accordo, le parti possono presentare reclamo alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale entro trenta giorni dalla restituzione della copia dell’accordo. Come chiarito dalla Corte federale d’appello (decisione n. 38/CFA/2023-2024/B), l’intervento dell’organo federale ha natura costitutiva e non si esaurisce in un’attività meramente esecutiva o certificativa: in mancanza di tale verifica o in caso di ritardo nel deposito, l’accordo non produce effetti giuridici.
La decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore o della società
Ulteriori ipotesi di decadenza sono contemplate per inattività. L’art. 109 delle NOIF disciplina la decadenza per inattività del calciatore o della calciatrice, riconoscendo il diritto allo svincolo in favore di chi, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, non sia stato inserito in distinta ufficiale per almeno quattro gare consecutive durante la stagione, per cause non imputabili al medesimo. Sono escluse da tale computo le assenze dovute a infortunio, malattia o mancata presentazione del certificato medico, ove la società abbia inviato almeno due solleciti formali. La Corte federale d’appello (decisione n. 41/CFA/2020-2021/A) ha precisato che incombe sul tesserato l’onere di dimostrare l’inattività per ragioni non imputabili, indicando puntualmente le gare non disputate. Ulteriori chiarimenti giurisprudenziali (decisione n. 78/CFA/2021-2022/A) escludono effetti impeditivi derivanti da richieste di rinnovo del certificato medico inviate prima della scadenza della certificazione in corso di validità. Analogamente, richieste tardive inviate dopo la manifestazione della volontà di svincolo non precludono il diritto alla decadenza (decisione n. 78/CFA/2021-2022/B). La domanda deve essere inviata alla società e all’organo federale entro il 28 febbraio per i “non professionisti” o entro il 30 aprile per i “giovani dilettanti”. La società ha otto giorni per opporsi; in assenza di opposizione, il tesseramento cessa automaticamente. In caso contrario, decide l’organo federale entro 15 giorni. Il reclamo contro tale decisione deve essere proposto entro 30 giorni, senza effetto sospensivo.
Il successivo art. 110 disciplina la decadenza per inattività della società. In tale ipotesi, i tesserati decadono d’autorità nei casi in cui la società non prenda parte al campionato, vi rinunci, venga esclusa o perda l’affiliazione, salvo diversa decisione motivata del Presidente federale. Come sottolineato dalla giurisprudenza (decisione n. 28/CFA/2021-2022/A), si tratta di un provvedimento automatico, adottato per tutelare la possibilità del tesserato di continuare l’attività sportiva. Solo in presenza di circostanze eccezionali, dimostranti una inattività temporanea e non definitiva, il Presidente federale può sospendere tale effetto (decisione n. 34/CFA/2020-2021/A). La decadenza produce effetto immediato e consente il trasferimento in altra società anche a stagione in corso, salvo che il tesserato abbia già disputato una gara del girone di ritorno della prima squadra.
Specifiche previsioni sono dettate anche per il settore giovanile. I tesserati con meno di 15 anni decadono d’autorità se, al 31 dicembre, la società non partecipa ad attività ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico. Analoga decadenza si verifica per i tesserati delle categorie “pulcini” ed “esordienti” se la società non risulta iscritta alle competizioni entro il 30 marzo. Inoltre, i Comitati Regionali possono revocare il tesseramento in qualsiasi momento quando il trasferimento della famiglia del tesserato impedisca la prosecuzione dell’attività presso la stessa società.
La decadenza dal tesseramento per cambiamento di residenza
Altra causa di decadenza è rappresentata dal cambio di residenza, disciplinato dall’art. 111 delle NOIF. Il calciatore o la calciatrice “giovane dilettante” può ottenere la decadenza dal tesseramento qualora, a seguito del trasferimento dell’intero nucleo familiare, stabilisca la propria residenza in un Comune situato in una Regione e Provincia non limitrofa rispetto a quella risultante all’atto del tesseramento, e siano trascorsi almeno novanta giorni dal cambio di residenza. La relativa istanza va presentata alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale in qualsiasi momento, corredata dalla documentazione comprovante il trasferimento e dalla ricevuta della raccomandata inviata alla società con copia della documentazione.
La decadenza dal tesseramento per la stipulazione di contratto da professionista
Infine, l’art. 113 delle NOIF prevede la decadenza dal tesseramento nel caso in cui il calciatore o la calciatrice sottoscriva un contratto da professionista. Tale disposizione, di portata generale, persegue la finalità di favorire il passaggio al professionismo del tesserato dilettante, determinando la cessazione del precedente vincolo (Corte federale di appello, decisione n. 26/CFA/2021-2022/B). La norma dispone che “il calciatore e la calciatrice non professionista, titolare di un tesseramento annuale e privo di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, che, avendo raggiunto l’età prevista dal comma 3 dell’art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche o con società di Serie A femminile, reso esecutivo rispettivamente dalla Lega competente o dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di professionista: a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio; b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio federale. Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo”.
Da ciò deriva che il nuovo tesseramento da professionista comporta, di diritto, la perdita di efficacia del tesseramento pluriennale quale dilettante e la risoluzione dell’eventuale accordo economico collegato, anche se di durata pluriennale. Resta tuttavia impregiudicata ogni questione relativa agli effetti patrimoniali derivanti dalla risoluzione, che potrà essere oggetto di separato giudizio. In particolare, l’accertamento circa la legittimità del nuovo tesseramento professionistico – rientrante nella competenza funzionale della Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale – non incide sulle eventuali controversie economiche tra il calciatore e la società dilettantistica, le quali potranno essere fatte valere secondo le ordinarie procedure previste dall’ordinamento federale.
Dott. Mario Piroli
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