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L'Agente Sportivo nella pallavolo: lo Statuto FIPAV apre al nuovo quadro normativo

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    Excellentia11
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In data 22 e 23 febbraio 2025, l’Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) ha approvato il nuovo Statuto federale, all’interno del quale, all’art. 72, compare la figura dell’Agente Sportivo. Tale articolo, nel compiere un richiamo normativo al D. Lgs. 37/2021, apparentemente superficiale ma estremamente dirimente, anticipa quello che sarà il nuovo quadro legislativo e regolamentare della professione in ambito pallavolistico. Pertanto, sebbene attualmente, in ambito federale, alla professione dell’Agente Sportivo sia dedicato solo il suddetto art. 72 del rinnovato Statuto, è possibile anticipare quella che, nel futuro prossimo sarà la disciplina, in quanto già ampiamente delineata al di fuori dell’ordinamento federale FIPAV. Il riconoscimento suddetto in Statuto appare essere inequivocabilmente espressione della volontà della FIPAV di allinearsi al sistema normativo attualmente vigente, trapiantando così al proprio interno la normativa dedicata agli Agenti Sportivi già da tempo delineata nell’ambito di altri sport. Tuttavia, il percorso verso una compiuta e definitiva implementazione regolamentare è ancora lungo e bisognoso di ingenti sforzi da parte della Federazione; conseguentemente, il quadro normativo che sarà esposto nel prosieguo, troverà applicazione solo al termine di tale percorso innovativo.

 

In ambito FIPAV, tale figura aveva già avuto un accenno di riconoscimento: il “Procuratore”, per utilizzare la denominazione di una vecchia versione dello Statuto FIPAV risalente al 2004, era ivi previsto; lo era altresì nell’art. 60 di una versione altrettanto obsoleta del Regolamento Affiliazione e Tesseramento. Tuttavia, i relativi regolamenti e disciplina non sono mai stati implementati, lasciando così, la regolamentazione di tale figura all’interno dell’ordinamento federale, incompiuta sotto il profilo sostanziale.

 

Diversi anni dopo, venne istituita la figura dell’Agente Sportivo nell’ambito della Lega Pallavolo Serie A (Lega di Serie A maschile), apparentemente senza alcuna delega da parte della Federazione; titolo divenuto poi desueto, sebbene il relativo regolamento sia ancora consultabile sul relativo sito istituzionale, conseguentemente alla creazione, da parte della Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB), del FIVB Agent, tutt’oggi prevista nella Section II delle FIVB Sports Regulations. È di immediata evidenza, tuttavia, che tali ultime due fonti normative, anche qualora coesistenti, avrebbero trovato un campo di applicazione oggettivo differente e, pertanto, non sarebbero state integralmente sovrapponibili né coerenti. Ad ogni modo, l’unica disciplina in materia di Agenti nella pallavolo vigente ad oggi è quella istituita dalla FIVB, che, tuttavia, non vincola le Federazioni Nazionali ad implementare un sistema regolamentare coerente all’interno dei propri confini, lasciando tale ipotesi come una mera scelta in capo alla Federazione Nazionale di riferimento; sulla scorta di ciò, la FIPAV è rimasta sprovvista di disciplina, e, logicamente, di un esame abilitativo, in materia di Agenti, il cui esercizio della professione è rimasto liberalizzato.

 

Il vuoto normativo presente nell’ambito federale italiano è tuttavia destinato ad essere colmato, in seguito al novellato Statuto FIPAV, sulla scorta dell’emanazione del D. Lgs. 37/2021 (quest’ultimo, in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente Sportivo): la natura di tale ultima fonte normativa – legge dello Stato – è una circostanza dirimente per comprendere la forza cogente delle disposizioni ivi contenute. La legge italiana, in realtà, già dal 2017 (con la Legge 205/2017, art. 1, comma 373 – Legge di Bilancio 2018) ha reso la figura dell’Agente Sportivo in ambito italiano una professione regolamentata, tuttavia, prevedendo una normativa vincolante solo per coloro che volessero operare nell’ambito delle federazioni professionistiche – definite come tali ai sensi dell’abrogata Legge 91/1981 –, quali, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Italiana Golf (FIG) e Federazione Ciclistica Italiana (FCI). Tale impianto normativo è stato palesemente ispiratore del contenuto del D. Lgs. 37/2021, che, diversamente da quanto specificato nella Legge di Bilancio 2018, è vincolante per qualunque federazione, anche non professionistica – quale è la FIPAV – che decida di riconoscere al proprio interno la figura dell’Agente. Per tale motivo, la disciplina contenuta nel D. Lgs. 37/2021 non è affatto una novità per gli operatori del settore che già possono vantare un certo grado di dimestichezza con la disciplina Agenti evolutasi a partire dalla comparsa della professione in commento nella Legge di Bilancio 2018. In attuazione di quest’ultima e di alcune successive modifiche, è stato delegato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) quale ente primariamente deputato al controllo e alla regolamentazione degli Agenti, alla redazione di un Regolamento Agenti CONI, definendo il perimetro normativo entro il quale, le Federazioni avrebbero poi dovuto conformarsi nell’emanazione dei relativi regolamenti. La vigente versione, risalente al 2022, è destinata ad essere emendata in seguito all’emanazione del decreto attuativo del D. Lgs. 37/2021, a mente del relativo art. 12, comma 1. Si segnala che, i margini di autonomia delle federazioni nazionali esistono, ma sono oltremodo limitati in quanto la disciplina fondamentale è designata da una fonte primaria statale, che, in quanto tale, pone un perimetro legislativo invalicabile e inderogabile da un regolamento federale; inoltre, la stessa legge dello Stato, delega il CONI all’ulteriore specificazione di un Regolamento Agenti, anch’esso, tendenzialmente inderogabile da parte della federazione.

 

Pertanto, stante la vincolatività e la cogenza delle norme sopracitate, è possibile individuare la disciplina minima che, il Regolamento Agenti FIPAV di futura emanazione dovrà recepire, sulla scorta di quanto previsto dalla norma di fonte primaria.

 

In primo luogo, la definizione di Agente Sportivo è fornita dalla legge stessa; costui è il soggetto che, in esecuzione di un contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione.

Radicali, dunque, le novità che sono destinate a mutare l’esercizio della professione.

(I)         Accesso alla professione e necessità di iscrizione ai registri (art. 4). Sulla scorta di quanto sin qua esposto, sarà richiesto un titolo abilitativo conseguito in seguito ad un duplice esame, prima presso il CONI, poi presso la FIPAV. Il CONI organizzerà la prova di parte generale almeno due volte all’anno. Una volta superata questa, l’aspirante Agente dovrà sostenere quella in FIPAV alla quale, coerentemente, sarà possibile accedere solo una volta superata la prova presso il CONI. Tuttavia, non basterà conseguire l’abilitazione, in quanto, una volta conseguito il titolo, sarà necessario iscriversi ai registri Agenti Sportivi, tenuti presso la federazione e presso il CONI, ambedue imprescindibili, dunque, per poter legittimamente esercitare la professione. Sul punto, il “Registro Nazionale degli Agenti Sportivi” ai sensi dell’art. 72, comma 1 dello Statuto FIPAV, sebbene con una denominazione quantomeno forviante, è da ritenersi a tutti gli effetti un registro federale, in quanto l’istituzione – già da anni avvenuta – del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, è prerogativa esclusiva del CONI. Tra l’altro, a dimostrazione dell’imprescindibilità dell’iscrizione ai registri, si segnala che, sulla scorta di una recente decisione della Commissione Federale Agenti Sportivi FIGC (cfr. proc. n. 1/24-25, C.U. n. 6/2024/2025), organo dotato di potere disciplinare nei confronti degli Agenti in ambito calcistico, un soggetto legittimamente abilitato come Agente in conformità alle normative vigenti, tuttavia, non regolarmente iscritto alla data di sottoscrizione del relativo incarico, è idoneo ad essere sanzionato all’interno dell’ordinamento sportivo. Con riferimento poi, al soggetto che dovesse trovarsi a svolgere, nei fatti, l’attività di Agente in totale mancanza di titolo abilitativo (e quindi, non solo dell’iscrizione), occorre notare che siffatta condotta potrebbe essere penalmente rilevante, ad esempio, in virtù dell’art. 348 del codice penale, che prevede il reato di “Esercizio abusivo della professione”.

(II)       Requisiti di forma e di sostanza del mandato (art. 5) e compenso maturato in esecuzione del medesimo (art. 8). Il mandato è il contratto mediante il quale un lavoratore o un club, fornisce incarico al proprio Agente di assisterlo (da tenere assolutamente distinto dal contratto di lavoro sportivo che l’Agente andrà eventualmente a negoziare, in quanto due contratti e rapporti giuridici radicalmente differenti). Il mandato non potrà eccedere la durata di due anni, a pena di riduzione a tale termine ex lege, con esplicita esclusione della possibilità di inserimento di una clausola di tacito rinnovo. A pena di inefficacia, poi, tale contratto andrà conseguentemente depositato presso un Registro Federale dei mandati sportivi, che consentirà alla Federazione stessa un ancor più capillare controllo circa la liceità dell’attività realizzata dagli Agenti. Il corrispettivo spettante all’Agente quale compenso per l’attività svolta in esecuzione del mandato regolarmente depositato potrà essere determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione – nel caso di un trasferimento – ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto dall’Agente negoziato; la corresponsione del compenso dovrà essere eseguita mediante pagamento tracciabile, ed effettuato esclusivamente dal soggetto parte del mandato con l'Agente, salva la possibilità, per il lavoratore, ove debitore del compenso, di autorizzare il club ad effettuare tale pagamento in sua vece. Peraltro, entro il 31 dicembre di ogni anno, i club e i lavoratori sportivi saranno tenuti a comunicare al CONI e alla FIPAV, modalità e ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun Agente per ogni attività realizzata nell’anno solare di competenza, con l’intento di rendere i controlli ancor più capillari.

(III)     Cause di incompatibilità allo svolgimento della professione, conflitto di interessi (art. 6) e obblighi nell’esercizio dell’attività (art. 7). L’attività di Agente Sportivo sarà poi preclusa ad una serie di soggetti con qualifiche e incarichi professionali di vario genere, quali, ad esempio i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o qualsiasi soggetto che ivi ricopra un ampio spettro di cariche. Soprattutto, sarà preclusa l’attività ai lavoratori sportivi, agli atleti tesserati presso la FIPAV, ai soggetti che ricoprono qualsiasi tipo di incarico, presso i Comitati Olimpico e Paralimpico Internazionali, il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), la FIVB, la FIPAV, e, comunque, presso club, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo della Federazione. Più in generale, l’attività sarà preclusa a tutti quei soggetti titolari di rapporti di qualsiasi altro genere, anche di fatto, tali da comportare un'influenza su tali enti. A seconda di quale tra queste cariche si ricopra, una volta dismessa, anche l’incompatibilità allo svolgimento della professione sarà destinata a venir meno: o al termine della stagione sportiva, o decorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’incarico. Inoltre, l’Agente, nell’esercizio della sua attività, sarà tenuto al rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza, competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico, anch’esso emanando, e di ogni altra normativa applicabile, quali quelle del CONI, FIPAV e FIVB, nonché ad un aggiornamento professionale, secondo le modalità stabilite dall’emanando decreto attuativo.

(IV)     Modalità di organizzazione dell’attività (art. 9). Sarà poi consentita l’organizzazione dell'attività di Agente mediante una società di persone o di capitali, a condizione che: a) l'oggetto sociale sia costituito dalle attività riservate ad un Agente ai sensi del medesimo decreto legislativo, nonché da eventuali attività connesse o strumentali; b) la maggioranza assoluta delle quote societarie sia detenuta da soggetti iscritti nel Registro; c) la rappresentanza e i poteri di gestione della società siano conferiti a soggetti iscritti nei registri e, contestualmente, i soci non devono possedere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione in altre società di Agenti Sportivi. Anche la società, a mezzo del suo legale rappresentante, dovrà essere iscritta nell'apposita sezione dei registri.

(V)       Tutela dei minori (art. 10). È poi prevista ex lege una soglia minima d’età per il lavoratore che voglia farsi assistere da un Agente, fissata nei 14 anni.

(VI)     Regime sanzionatorio (art. 11). Ferme restando le responsabilità in sede civile e penale, con il decreto attuativo sarà previsto il regime sanzionatorio – disciplinare – cui saranno soggetti gli Agenti, anche in ambito federale, ferma restando la competenza di controllo e disciplinare della Commissione Agenti Sportivi istituita presso il CONI.

 

È di fondamentale importanza sottolineare che, all’assistito – sia esso lavoratore o club – sarà formalmente vietato avvalersi dei servizi di un soggetto non dotato di idoneo titolo abilitativo (art. 4, comma 8 D. Lgs. 37/2021); pertanto, sarà necessaria, da parte dell’assistito medesimo, sia una verifica sia del titolo abilitativo dell’Agente, sia della regolare iscrizione ai Registri, Nazionale e Federale, consultabili sui siti istituzionali o sulle piattaforme dedicate. In caso di violazione di tale precetto normativo, il club o il lavoratore sarà soggetto a sanzioni disciplinari nell’ordinamento federale, come peraltro già previsto ai sensi dell’art. 72, comma 5 del novellato Statuto FIPAV.

 

Da ultimo, si segnala la questione circa il riconoscimento del titolo internazionale di FIVB Agent, cui conseguirebbe la possibilità per coloro in possesso di tale qualifica, di operare in Italia senza dover sostenere un nuovo procedimento abilitativo. Si rinvia la complessa riflessione nelle competenti sedi, anche considerando il fuorviante disposto dell’art. 14, comma 2 del D. Lgs. 37/2021, a mente del quale “È fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione di agente sportivo rilasciati prima del 31 marzo 2015 (…)”, che pare una norma transitoria appositamente pensata per essere applicata in ambito calcistico, in quanto riportante la data della “deregulation” in ambito FIFAquale termine ultimo per aver ottenuto un titolo abilitativo che possa ritenersi valido anche pro-futuro. In ogni caso, anche qualora avvenga il riconoscimento del titolo FIVB, l’Agente FIVB che desideri operare in Italia sarà comunque tenuto a conformarsi alla disciplina sin qui esposta, e soggetta, nel prossimo futuro, a ulteriore implementazione e specificazione; il riconoscimento del titolo eviterà al professionista abilitato presso l’FIVB solamente di dover sostenere un duplice esame ai fini dell’ottenimento di un ulteriore titolo, prima presso il CONI, e, in seguito presso la FIPAV; resta obbligatorio, pertanto l’obbligo di iscrizione ai registri. Oltre alla validità del titolo, alcuni dubbi sorgono in merito al coordinamento tra le fonti normative, con riferimento particolare al dispositivo di cui all’art. 9.4 delle FIVB Sports Regulations, ai sensi del quale i regolamenti Agenti delle Federazioni Nazionali, qualora emanati, vanno preventivamente approvati dall’FIVB. Norma, quest’ultima, che apparentemente presta il fianco ad una profonda riflessione in tema di gerarchia delle fonti normative dell’ordinamento sportivo internazionale, non diversamente da quanto sta accadendo innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nelle cause C-209/23, C-428/23 e C-133/24, ove si discute circa la validità del FIFA Football Agents Regulation, eventualmente in spregio ad alcune norme di matrice euro-unionale.

 

In conclusione, non resta che attendere i successivi sviluppi, in larga parte dipendenti dall’emanazione del decreto attuativo del D. Lgs. 37/2021, ivi previsto all’art. 12, comma 1, nonché dagli sforzi della Federazione nel dar seguito all’appena iniziata implementazione di un sistema complesso, composto da rigidi controlli, richiedente un ingente impegno di risorse, che tuttavia, appaiono sforzi già considerati dalla Federazione, nel dare origine, con l’approvazione del nuovo Statuto, ad un copioso ed interessante percorso di regolamentazione.


Dott.ssa Giorgia Costa


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