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L'arbitrato TAS e il controllo del diritto UE: verso un'affievolimento del principio della res iudicata?

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    Excellentia11
  • 26 nov 2024
  • Tempo di lettura: 6 min
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Un lodo arbitrale emesso dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) perde la forza di res iudicata nel caso in cui il controllo di conformità al diritto dell’Unione è stato compiuto da un giudice di uno Stato che non è membro dell’Unione e che non può sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea una questione pregiudiziale?


Tale quesito è stato portato all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea operato dalla Cour de Cassation belga (Causa C-600/23, Royal Football Club Seraing). In particolare, la vicenda processuale si fonda su una serie di sanzioni irrogate dal Comitato Disciplinare FIFA al Royal Football Club Seraing in applicazione degli artt. 18 bis e 18 ter del FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), i quali vietano rispettivamente la stipulazione da parte di un club di qualsiasi accordo che possa influenzare le scelte societarie in materia di trasferimenti dei calciatori e qualsiasi accordo che possa permettere ad una terza parte di acquistare in tutto o in parte i diritti federativi ed economici di un calciatore.


La controversia è successivamente giunta dinanzi al TAS, il quale oltre ad aver confermato le sanzioni irrogate al club, ha statuito la compatibilità delle citate norme del RSTP con il diritto eurounitario.


Al fine di approfondire funditus la questione, giova svolgere alcune premesse. Il combinato disposto degli artt. 49, 50, 51 dello Statuto FIFA, per quanto interessa in questa sede, statuisce:

  1. il riconoscimento della giurisdizione del TAS a risolvere le controversie insorte tra i soggetti dell’ordinamento calcistico internazionale;

  2. la possibilità di ricorrere al TAS solo dopo aver esperito i rimedi di giustizia sportiva interni;

  3. l’obbligo per le confederazioni, le federazioni sportive nazionali e le leghe affiliate alla FIFA di riconoscere la giurisdizione del TAS, al fine di garantire che i loro tesserati ed affiliati rispettino le decisioni del TAS. Inoltre, “the associations shall insert a clause in their statutes or regulations, stipulating that it is prohibited to take disputes in the association or disputes affecting leagues, members of leagues, clubs, members of clubs, players, officials and other association officials to ordinary courts of law, unless the FIFA regulations or binding legal provisions specifically provide for or stipulate recourse to ordinary courts of law. Instead of recourse to ordinary courts of law, provision shall be made for arbitration. Such disputes shall be taken to an independent and duly constituted arbitration tribunal recognised under the rules of the association or confederation or to CAS. The associations shall also ensure that this stipulation is implemented in the association, if necessary by imposing a binding obligation on its members. The associations shall impose sanctions on any party that fails to respect this obligation and ensure that any appeal against such sanctions shall likewise be strictly submitted to arbitration, and not to ordinary courts of law” (cfr. Art 51, comma 3, Statuto FIFA).


Volgendo lo sguardo al nostro Paese, ad esempio, l’art. 1, comma 5, dello Statuto della Federcalcio dispone che “La FIGC è affiliata alla FIFA e all’UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell’ordinamento federale sono tenuti a: […] riconoscere nei rapporti con la FIFA e l’UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell’UEFA”.


Al lume di quanto esposto, dunque, qualsiasi soggetto che entra a far parte dell’ordinamento sportivo, sia che si tratti di persona fisica che di persona giuridica, con l’atto di tesseramento ovvero di affiliazione si impegna a rispettare le fonti normative di quell’ordinamento, nonché a riconoscere la giurisdizione sportiva su tutte le controversie insorte nell’ordinamento stesso. In altri termini, si assiste alla sottoscrizione di una clausola compromissoria, con cui il tesserato e l’affiliato assumono l’obbligo di risolvere le liti future ed eventuali che potrebbero insorgere nel corso dell’attività sportiva solo ed esclusivamente dinanzi agli organi di giustizia istituiti e organizzati all’interno dell’ordinamento sportivo.


Chiarito ciò, occorre evidenziare che il TAS è un tribunale indipendente con sede a Losanna, ergo in uno Stato che non fa parte dell’Unione Europea. L’eventuale impugnazione del lodo del TAS viene disciplinata dall’art. 190 della Legge Federale sul Diritto Internazionale Privato, il quale dispone che un lodo emesso a seguito di un arbitrato internazionale con sede in Svizzera, può essere impugnato in un termine di 30 giorni dalla notificazione dinanzi al Tribunale Federale Svizzero, per uno o più dei seguenti motivi:

  1. costituzione irregolare del tribunale arbitrale;

  2. ove il tribunale arbitrale si sia dichiarato, a torto, competente o incompetente;

  3. quando il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;

  4. violazione del principio della parità di trattamento delle parti o del loro diritto di essere sentite;

  5. il lodo emesso è incompatibile con l’ordine pubblico.


È ictu oculi evidente che il TAS e l’organo di impugnazione del lodo individuato dal diritto svizzero, non essendo degli organi giurisdizionali con sede in un Paese membro dell’Unione Europea, non possono applicare il diritto eurounitario e tantomeno operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Ergo, non possono garantire la conformità di una data normativa al diritto eurounitario. Tale questione, peraltro, è stata già attenzionata dalla Corte Europea nella decisione del 21 dicembre 2023, C-124/21 P, ove si è statuito che le norme utilizzate dalle federazioni sportive internazionali per l’approvazione preventiva delle competizioni, nonché il relativo sistema sanzionatorio, devono essere soggette ad un effettivo controllo giurisdizionale e ove tali norme contengano disposizioni che attribuiscono una competenza obbligatoria ed esclusiva a un organo arbitrale, il giudice competente per l’impugnazione del lodo deve poter verificare la conformità di esso agli artt. 101 e 102 del TFUE in materia di libera concorrenza. Il suddetto giudice, inoltre, deve poter (o dover, a seconda del caso) sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in applicazione dell’art. 267 del TFUE, qualora ritenga necessaria una decisione di quest’ultima su una questione di diritto comunitario nell’ambito di una controversia pendente dinanzi a lui.


Invero, la recente giurisprudenza comunitaria è ferma nel ritenere che visto l’obbligo in capo ad atleti e società sportive di accettare il regolamento e la competenza esclusiva del TAS, emerge l’esigenza di assicurare un effettivo controllo dei lodi dello stesso TAS, nonché dell’organo svizzero di impugnazione.


Ad abundantiam, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) già nel 2023, nella vicenda legata all’atleta sudafricana Caster Semenya — aveva espresso (legittime) preoccupazioni circa il limitato controllo — visti i stringenti motivi di impugnazione del lodo supra citati — che il Tribunale Federale Svizzero può esercitare; un controllo che, secondo i giudici di Strasburgo può essere giustificato nell’arbitrato commerciale, dove le imprese sono generalmente poste su un piano di parità e accettano volontariamente di devolvere le loro controversie agli arbitri, ma non nell’arbitrato sportivo, dove gli individui, come già visto, devono necessariamente accettare la devoluzione delle controversie ad uno strumento arbitrale se vogliono acquisire lo status di tesserato.


In tal contesto normativo, non è utopico pensare che il principio della res iudicata nell’arbitrato del TAS possa subire un affievolimento, con conseguenze problematiche per tutto l’ordinamento sportivo che, forzatamente, subirebbe una limitazione alla sua autonomia. Si rammenta che, in conformità al diritto vivente del TAS, il principio della res iudicata è un principio mutuato dall’ordinamento sportivo e generalmente riconosciuto ed applicato dallo stesso, secondo cui viene preclusa un’azione giudiziaria successiva che coinvolga lo stesso petitum della domanda già decisa nel merito. Sul piano procedurale, tale principio si scinde nel “Sperrwirkung”, ossia il divieto per il giudice investito di trattare una questione già decisa nel merito e nel “Bindungswirkung”, ossia l’effetto vincolante della decisione resa. In altri termini, ove il TAS (od anche altro organo della giustizia sportiva) venga chiamato a decidere su di una questione già decisa nel merito, il ricorso deve dichiararsi irricevibile.


Gli arbitri TAS hanno, ulteriormente, precisato che il suddetto principio è applicabile ogni qualvolta che esiste (i) un reclamo identico da un punto di vista sostanziale; (ii) le stesse parti sono coinvolte nel procedimento; e (iii) la questione è stata decisa sulla base della medesima situazione di fatto (si vedano, su tutti, i lodi CAS 2018/A/5500 del 12 giugno 2018 e CAS 2020/A/6912 del 22 febbraio 2021).


In attesa della decisione della Corte di Giustizia, a parere dello scrivente, una plausibile soluzione alla problematica esposta sarebbe permettere lo svolgimento dell’arbitrato TAS in Paesi membri dell’Unione Europea, in modo tale da garantire il diritto di contestare l’esecuzione o il riconoscimento di un lodo del TAS per motivi di ordine pubblico (anche europeo) in conformità di qualsiasi legge nazionale o europea, in conformità alla legge applicabile della sede dell’arbitrato. Si tratta di una soluzione già attuata dalla UEFA nelle Authorisation Rules governing International Club Competition del 2024, le quali prevedono la possibilità in capo alle parti di indicare Dublino come sede per lo svolgimento di un arbitrato TAS.


Dott. Mario Piroli


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