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L’annullamento di una sanzione disciplinare inflitta dalla giustizia sportiva non comporta necessariamente il risarcimento

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    Excellentia11
  • 20 nov 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

Il TAR Lazio, I sez. ter, — con sentenza n. 19014 del 29 ottobre 2024 — ha statuito che l’annullamento da parte della giustizia sportiva esofederale di una sanzione disciplinare sportiva inflitta da un organo della giustizia sportiva endofederale non comporta necessariamente il risarcimento del danno in capo al soggetto sanzionato. Invero, è sempre necessario l’accertamento della responsabilità degli organi della giustizia sportiva secondo il paradigma della responsabilità aquiliana della P.A., da escludersi allorquando ci sia stata una ragionevole applicazione del Regolamento di Giustizia federale.


Il Collegio, ha anzitutto ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “[…] il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, delle sanzioni disciplinari inflitte, in via incidentale e indiretta, per pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione. Così l’esplicita esclusione della giurisdizione sugli atti sanzionatori disciplinari - che è a tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo - consente comunque a chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per il conseguente risarcimento del danno”, dato che le decisioni degli organi della giustizia federale devono considerarsi alla stregua di provvedimenti amministrativi ogniqualvolta, seppur in materia disciplinare riservata all'ordinamento sportivo, vengano ad incidere su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale, che come tali, non possono sfuggire alla tutela giurisdizionale statale, pena la lesione del fondamentale diritto di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 della Costituzione.


Ciò premesso, nella vicenda processuale in commento, il ricorrente richiedeva il risarcimento del danno ad un Federazione sportiva, fondando tale pretesa sull’annullamento ad opera del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI della sanzione disciplinare sportiva che gli era stata inflitta. Sul punto — si legge nella sentenza — “il risarcimento dei danni invocato dal ricorrente presuppone l’accertamento della responsabilità degli organi della giustizia sportiva secondo il paradigma della responsabilità aquiliana della P.A., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell’onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell’illecito e con l’avvertenza che, nell’azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall’art. 2697, comma 1, c.c., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A., la giurisprudenza è costante nell’affermare che ‘non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa, dovendosi verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi; da ciò deriva che, in sede di accertamento della responsabilità della Pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal giudice comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato; il giudice può negarla, invece, ove l’indagine conduca al riconoscimento dell’errore scusabile con la conseguenza che, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (ex art. 2043 cod. civ.) della Pubblica amministrazione per danno, devono ricorrere i presupposti del comportamento colposo, del danno ingiusto e del nesso di conseguenzialità’ (Cons. St., sez. IV, n. 3464/2016 e più di recente TAR Lazio-Roma, sez. I ter, n. 17711/2023)”.


Al lume di ciò, il Collegio ha ritenuto che nella vicenda de qua il Regolamento di Giustizia della Federazione sia stato applicato in maniera ragionevole e, pertanto, non è emersa la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in capo agli organi della giustizia federale, non sussistendo alcuna violazione grave tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo che ha emesso il provvedimento disciplinare poi annullato dal Collegio di Garanzia dello Sport.


Per consultare la sentenza integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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