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L'Agente sportivo per il calciatore di minore età

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Un calciatore di minore età, dilettante o professionista, nel panorama italiano, può essere rappresentato da un Agente Sportivo?

La risposta è si, precisamente a partire dal compimento del 16esimo anno di età del calciatore; peraltro, ciò, e quanto sarà detto nel prosieguo, vale anche per le calciatrici. Ma, come sovente accade, ad integrazione della risposta affermativa sono necessarie alcune specificazioni stante l’eterogeneità della relativa disciplina legislativa e regolamentare.


In particolare, un Agente Sportivo è tenuto al rispetto di diverse fonti normative, le quali, in maniera complementare tra loro, compongono un elaborato mosaico legislativo e regolamentare.

Tali fonti normative sono:

  • Il D. Lgs. 37/2021, in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente Sportivo.

  • Regolamenti Agenti Sportivi della Federazione Italiana Giuoco Calcio e CONI.

  • FIFA Football Agents Regulations (FFAR).


La disciplina relativa all’Agente Sportivo promanante dalla legge dello Stato è contenuta nel D. Lgs. 37/2021. In materia di tutela dei minori, all’art. 10 del D. Lgs. 37/2021, è previsto che, il lavoratore sportivo (ai fini che qui interessano, leggasi: atleta), a prescindere dallo sport praticato, può essere assistito da un Agente Sportivo a partire dal compimento del 14esimo anno d’età. Peraltro, il medesimo articolo dispone che il mandato, ovverosia il contratto con il quale viene conferito l’incarico all’Agente, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela legale del minore; tale previsione è recepita altresì nel all’art. 21, comma 2, lett. e) del Regolamento Agenti Sportivi CONI. Ciò in piena conformità con quanto previsto dalla legge italiana in materia di compimento di attività giuridica da parte di un minore di 18 anni.


Per quanto concerne poi il trattamento economico dell’Agente che svolga un’attività in favore di un minore, si segnala che, ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del citato D. Lgs. è previsto che nessuna remunerazione in qualsiasi forma (pagamento, utilità, beneficio) sia dovuta all’Agente da parte del minore stesso. Tuttavia, la medesima norma dispone che l’Agente possa essere legittimamente remunerato da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale, tutela o curatela legale dell’atleta minore.


Quanto sin qui detto non è pienamente coincidente con la disciplina ad hoc del settore calcistico, la quale, si anticipa, prevede una differente età minima per il calciatore e un differente trattamento economico riservato all’Agente per la sua prestazione.


Se sei interessato ad approfondire ulterioramente il tema, in base del tuo caso specifico, contattaci subito.

Più precisamente, in ambito calcistico – italiano –, il comma 12 dell’art. 21 del Regolamento Agenti FIGC dispone che un calciatore minorenne può essere assistito da un Agente Sportivo soltanto a partire dal compimento del 16esimo anno di età. È quindi, ridondante, ma necessario, evidenziare la discrepanza tra quanto prescritto dal D. Lgs 37/2021, che pone come soglia d’età minima per l’atleta che intenda farsi assistere da un Agente a 14 anni, e quanto previsto dal regolamento federale, che invece individua la soglia minima a 16 anni. È poi reiterata l’obbligatorietà del conferimento dell’incarico in forma scritta da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale, tutela o curatela legale nei confronti del calciatore.


Significativamente discordante rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, è poi il trattamento economico dell’Agente. Infatti, la norma federale recita che alcun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso sia dovuto all’Agente Sportivo per l’attività prestata in relazione al trasferimento, sottoscrizione di contratti o tesseramento di un calciatore minore di età; in altre parole, non è consentito all’Agente di essere in alcun modo remunerato. Tale divieto è ancor più rafforzato da un’ulteriore previsione, che rende l’Agente soggetto alle sanzioni contenute nel Regolamento Disciplinare FIGC qualora venga stipulato un qualsiasi accordo teso a violare l’obbligo di gratuità dell’incarico dell’Agente in assistenza di un calciatore minore; accordo che, è in altre parole, una violazione disciplinare della quale deve rispondere l’Agente, qualora accertata.


Infine, per completezza, si rivelano utili alcuni cenni circa la disciplina degli Agenti FIFA contenuta nel FIFA Football Agent Regulations (FFAR). È doveroso sottolineare che tale ultima disciplina diviene rilevante solo nel momento in cui, un trasferimento, tesseramento o la stipulazione di un contratto rivesta carattere internazionale, ovverosia quando il calciatore si sposti da una squadra ad un’altra, le quali siano affiliate a due Federazioni Sportive Nazionali diverse.


Ai sensi dell’art. 13 FFAR, riferito alla rappresentanza dei minori, è stabilito che, un primo approccio, inteso come contatto, da remoto o in presenza, diretto o indiretto, ed ogni altra attività svolta dall’Agente per acquisire un potenziale cliente, nonché l’esecuzione di un mandato, coinvolgenti un minore o il suo esercente la responsabilità genitoriale, possano avvenire non più di sei mesi anteriori al compimento – da parte del minore –, dell’età in cui lo stesso può legittimamente firmare il suo primo contratto da professionista, in conformità alle leggi e regolamenti locali del luogo in cui il minore sarà ingaggiato. Peraltro, tale approccio deve necessariamente essere autorizzato per iscritto dall'esercente la potestà genitoriale del minore stesso. Qualsiasi contravvenzione a tale precetto può condurre ad una sanzione in capo all’Agente, che può esplicitarsi sino alla sospensione della licenza del medesimo sino a due anni. Inoltre, nel caso in cui un Agente voglia rappresentare un minore o un Club in un trasferimento concernente un minore deve necessariamente completare un apposito corso di aggiornamento professionale erogato dalla FIFA stessa, nonché adempiere ad ogni altro onere richiesto dalle leggi locali, nonché Federazione Nazionale, del luogo in cui il minore sarà impiegato.


In conclusione, come anticipato all’inizio del presente contributo, in ambito calcistico ed in Italia, il minore di 18 anni, purché maggiore di 16, può legittimamente farsi assistere da un Agente Sportivo abilitato e regolarmente iscritto negli appositi registri. Si ribadisce che, i maggiori adempimenti, e talora divieti normativi, gravano in capo all’Agente, che giocoforza si ripercuotono – probabilmente in negativo – sull’esito della valutazione circa la convenienza dell’investire le proprie risorse nell’assistere un atleta, pur non potendo essere – ancora – remunerato per tale attività. In capo agli esercenti la responsabilità genitoriale, tutela o curatela legale del minore vi sono invece obblighi non diversi da quelli previsti per un calciatore di maggiore età, quali la verifica che l’Agente sia effettivamente in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione e regolarmente iscritto negli appositi registri, come previsto ai commi 1 e 2, articolo 17 del Regolamento Agenti FIGC, nonchè dal comma 1 dell'art. 18 FFAR; in caso contrario, il calciatore può incorrere in una responsabilità disciplinare.


Da ultimo, si segnala che a tale disamina è necessario eventualmente integrare la disciplina concernente la possibilità per l’Agente Sportivo di poter – legittimamente – assistere un calciatore dilettante, precedentemente trattata nel seguente articolo: L'Agente sportivo per il calciatore dilettante.


Dott.ssa Giorgia Costa (Agente Sportivo FIGC)


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