Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport (CONI): termini, costi e funzionamento


Il Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI in posizione di piena autonomia e indipendenza ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI, costituisce l'organo di supremo grado della giustizia sportiva nell'ordinamento italiano. Svolgendo una funzione del tutto analoga a quella della Corte di Cassazione nell'ordinamento statale, il Collegio di Garanzia è investito della cognizione delle controversie decise in via definitiva dagli organi giudicanti delle singole Federazioni Sportive Nazionali.
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Comprendere i presupposti di ammissibilità, i rigidi termini decadenziali e la struttura dei costi è fondamentale per tesserati, dirigenti, società e atleti che intenda impugnare una decisione federale sfavorevole.
Competenza e limiti di cognizione del Collegio di Garanzia
Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport non introduce un terzo grado di giudizio di merito. Ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI e dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (CGS), il sindacato del Collegio è limitato alla sola legittimità.
Il ricorso è proponibile esclusivamente per due vizi tassativi:
Violazione di norme di diritto: error in iudicando o error in procedendo relativo all'applicazione o all'interpretazione del Codice di Giustizia Sportiva, dei Regolamenti federali o dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
Vizio di motivazione: omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
Si esclude espressamente dalla competenza del Collegio di Garanzia:
Le controversie in materia di doping (devolute al Tribunale Nazionale Antidoping);
Le decisioni assunte dal Giudice Sportivo o dalla Corte Sportiva d'Appello che abbiano comportato sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni;
Le sanzioni pecuniarie di importo pari o inferiore a 10.000 euro.
La legittimazione ad agire spetta alle parti nei cui confronti è stata pronunciata la decisione impugnata e alla Procura Generale dello Sport. Il Collegio giudica inoltre in unico grado le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti del CONI o l'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale, nonché le impugnazioni in materia di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche gestite da un'apposita Sezione specializzata.
Per garantire la massima specializzazione della decisione, il Collegio di Garanzia dello Sport si articola in quattro Sezioni giudicanti, una Sezione consultiva e l'organo plenario delle Sezioni Unite (art. 56 CGS CONI).
Sezione | Ambito di Competenza Materiale |
I Sezione | Questioni tecnico-sportive |
II Sezione | Questioni disciplinari |
III Sezione | Questioni amministrative (assemblee, procedimenti elettivi, commissariamenti) |
IV Sezione | Questioni meramente patrimoniali |
Sezione Speciale | Controversie relative all'ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche |
Sezioni Unite | Controversie di eccezionale rilevanza di principio o dirette contro provvedimenti del CONI |
I componenti del Collegio — scelti tra professori ordinari di materie giuridiche, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, magistrati e avvocati dello Stato — vengono nominati dal Consiglio Nazionale del CONI e operano in regime di totale gratuità e indipendenza.
La procedura: termini e svolgimento del Giudizio
Il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport si caratterizza per tempistiche contratte e rigorose forme procedurali. Anzitutto, ai sensi dell'art. 58 del CGS CONI, la parte non può stare in giudizio se non col ministero di un difensore abilitato, munito di procura speciale.
Il ricorso deve essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia e notificato alle controparti (comprese le altre parti del precedente grado di giudizio e la Federazione d'appartenenza) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare (art. 59 CGS CONI).
Lo svolgimento dell'iter procedimentale
Memorie di risposta: La parte intimata può costituirsi mediante memoria entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso, ovvero proporre eventuale impugnazione incidentale;
Fissazione e udienza: Il giudizio si svolge in pubblica udienza dinanzi al collegio giudicante composto da cinque membri;
Proroghe ed urgenza: Nei casi di comprovata urgenza, il Presidente può ridurre fino alla metà i termini a difesa;
I termini di decisione: Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Il dispositivo viene pubblicato nei 5 giorni successivi all'udienza, mentre la motivazione contestuale o successiva è depositata entro i seguenti 30 giorni.
In caso di accoglimento, il Collegio può decidere la causa nel merito (se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto) oppure rinviare la controversia all'organo giudicante federale di secondo grado in diversa composizione, il quale dovrà conformarsi al principio di diritto espresso e pronunciarsi definitivamente entro ulteriori sessanta giorni.
I costi: contributo per l'accesso alla giustizia
L'accesso al servizio di giustizia sportiva è subordinato al versamento anticipato di un contributo economico obbligatorio (diritti amministrativi), differenziato a seconda dell'ambito in cui insiste la controversia.
Tabelle dei diritti amministrativi CONI
Tipologia di Settore / Sport | Contributo Parte Istante (Art. 59 CGS) | Contributo Impugnazione Incidentale (Art. 60 CGS) |
Settori Non Professionistici / Dilettantistici | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
Settori Professionistici | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
Nota: La parte che si avvale dell'ufficio del gratuito patrocinio è esonerata dal versamento anticipato del contributo.
Il corretto e tempestivo versamento del contributo amministrativo costituisce una condizione inderogabile di ammissibilità dell'azione. A tal proposito, la giurisprudenza del Collegio è granitica. Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, con la pronuncia 29 aprile 2026, n. 16, hanno ribadito che l'omessa o incompleta produzione dell'attestazione di versamento contestualmente al deposito del ricorso determina l'irricevibilità insanabile dell'atto. In virtù di tale principio, il difetto di prova del pagamento impedisce persino l'esame e la valutazione di eventuali istanze pregiudiziali o incidentali, compresa la richiesta di ricusazione del Presidente o dei componenti del Collegio decidente, presupponendo tali istanze la regolare pendenza del giudizio principale.
Esempio pratico di ricorso al Collegio di Garanzia
Si consideri il caso di un dirigente di una società calcistica sanzionato dalla Corte Federale d'Appello della FIGC con una squalifica di 12 mesi per una presunta violazione dei doveri di lealtà e probità sportiva.
Fase 1 (analisi dei presupposti): Trattandosi di sanzione superiore al limite di 90 giorni, il provvedimento è impugnabile. L'avvocato difensore analizza le motivazioni della Corte Federale e individua un palese difetto motivazionale: la Corte non ha preso in esame una prova documentale decisiva (un'e-mail di autorizzazione federale) ritualmente depositata dalla difesa nel giudizio di secondo grado.
Fase 2 (notifica e deposito): Entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza federale, il legatario redige il ricorso formulando il motivo ex art. 54 CGS CONI ("omessa motivazione su un punto decisivo della controversia"), allega la ricevuta del pagamento del contributo di giustizia pari a € 2.000 (settore professionistico) e procede alla notifica alle controparti e al successivo deposito.
Fase 3 (udienza e rinvio): Il Collegio di Garanzia, accertata la regolarità formale e la fondatezza del motivo, annulla la decisione della Corte Federale d'Appello e rinvia la causa a quest'ultima in diversa composizione. Il giudice di rinvio sarà vincolato a riemettere la sentenza tenendo conto del principio di diritto e valutando obbligatoriamente la prova documentale precedentemente ignorata.
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