Avvocato e Agente Sportivo: sancita la piena compatibilità tra le attività professionali


La qualificazione giuridica dell’attività di agente sportivo ha subito negli ultimi anni un’articolata evoluzione, culminata nella sua perentoria perimetrazione quale professione regolamentata. L'assetto normativo nazionale, fondato originariamente sull’art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successivamente abrogato dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, ha istituito un regime di accesso controllato condizionato al superamento di un esame abilitante e all’iscrizione presso il Registro Nazionale tenuto dal CONI. Tale cornice ordinamentale — espressamente ancorata alla competenza legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione — ha definitivamente superato la stagionale parentesi di deregulation internazionale avviata dalla FIFA nel 2015, ricongiungendosi alla ratio regolatoria oggi sancita a livello globale dal FIFA Football Agent Regulations (FFAR).
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In questo contesto di spiccata professionalizzazione, il rapporto di contiguità tra l’esercizio della professione forense e l'attività di rappresentanza e assistenza sportiva è stato a lungo condizionato dalle rigidità in materia di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La storica riqualificazione dell'agente sportivo quale operatore professionale dotato di una riserva di attività regolamentata aveva infatti generato complessi interrogativi circa la tenuta dell'iscrizione all'albo forense in presenza di un esercizio continuativo del mandato di agenzia.
Il quadro ermeneutico ha trovato la sua definitiva e organica sistemazione con la promulgazione della Legge 28 luglio 2026, n. 137 (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense). Il legislatore, nell'intervenire sul regime delle incompatibilità per ammodernare l'esercizio della professione di avvocato e adeguarlo alle dinamiche economico-sociali contemporanee, ha inserito una disposizione di fondamentale rilevanza precettiva.
L’articolo 2, comma 1, lettera p), n. 2.8, della Legge n. 137/2026 fissa formalmente tra i principi e criteri direttivi della riforma il seguente principio:
«L’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’attività di agente sportivo o con l’esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi ovvero con l'attività di insegnamento svolta dai professionisti della montagna iscritti nei rispettivi albi.»
La norma sancisce l'incondizionata compatibilità ope legis tra la qualifica di avvocato e l'esercizio dell'attività di agente sportivo. Viene così superata in radice la costruzione teorica elaborata in passato dal Consiglio Nazionale Forense (in particolare con i pareri n. 20 del 2019 e n. 3 del 2020), la quale, nel tentativo di conciliare il dettato dell'articolo 18 della legge n. 247/2012 con l'articolo 4, comma 9, del D.Lgs. n. 37/2021, limitava la legittimità dell'operato dell'avvocato-agente al solo carattere di occasionalità e non prevalenza.
Con la Legge n. 137/2026, il legislatore rimuove qualsiasi presunzione di incompatibilità di natura commerciale o imprenditoriale. L'attività di agente sportivo viene ex lege collocata tra le funzioni compatibili con la professionale dell'avvocato, consentendo al professionista legatario dell'iscrizione all'albo di svolgere l'attività di assistenza e rappresentanza sportiva con carattere di stabilità, continuità e piena professionalità, al pari degli altri soggetti iscritti nel Registro Nazionale.
Deve ritenersi, peraltro, che il principio di compatibilità sancito dalla riforma forense esplica la propria funzione anche con riguardo al contesto calcistico internazionale disciplinato dal FIFA Football Agent Regulations (FFAR).
Il regolamento sovranazionale impone a chiunque intenda prestare i Football Agent Services su scala trasnazionale il possesso della licenza FIFA, previo superamento del relativo esame abilitante e adempimento degli obblighi di formazione continua (Continuing Professional Development - CPD).
Dal combinato disposto tra l'articolo 4, comma 9, del D.Lgs. n. 37/2021 e la novella introdotta dalla Legge n. 137/2026, discende la piena legittimità per l'avvocato italiano di conseguire la licenza FIFA ed essere iscritto nell'apposito elenco internazionale, senza che ciò integri alcuna violazione deontologica o causa di cancellazione dall'albo forense circondariale. La qualifica di avvocato si attesta, anzi, quale titolo d'eccellenza per l'adempimento dei rigorosi standard di idoneità ed eticità prescritti dall’art. 5 del FFAR.
La sancita compatibilità ordinamentale non esime l'avvocato-agente dal rigoroso rispetto del Codice Deontologico Forense, il quale continua a rappresentare la fonte di regolazione prevalente laddove le condotte dell'iscritti rilevino sotto il profilo dell'autonomia, dell'indipendenza e del decoro professionale.
Mandato plurimo e divieto di conflitto di interessi
L’art. 21, comma 4, del Regolamento CONI e l’art. 12 del FFAR ammettono, a determinate condizioni, il c.d. mandato plurimo, ossia la possibilità per l'agente di assistere simultaneamente più parti nell'ambito della medesima operazione di tesseramento o trasferimento. Tale facoltà si scontra con il rigido disposto dell’art. 24 del Codice Deontologico Forense, che vieta all'avvocato di adire il patrocinio di parti aventi interessi confliggenti.
Ne consegue che l'avvocato che operi quale agente sportivo potrà ricorrere alla rappresentanza contestuale (es. assistendo contestualmente il calciatore e la società di destinazione) soltanto qualora sussista una reale ed effettiva convergenza di interessi, previa acquisizione del consenso informato reso per iscritto da ciascuna parte coinvolta. In presenza di una reale situazione di contrapposizione negoziale, l'avvocato sarà tenuto ad astenersi, facendo prevalere il dovere di fedeltà e indipendenza sancito dalle norme forensi.
Strutturazione del compenso e patto di quota lite
L’art. 22 del Regolamento FIGC e l’art. 14 del FFAR prevedono che il compenso dell'agente possa essere calcolato in misura percentuale sulla retribuzione lorda dell'atleta o sul valore della transazione.
Tale modalità di determinazione del corrispettivo risulta pienamente conforme all'ordinamento forense. Come chiarito dalla giurisprudenza disciplinare del Consiglio Nazionale Forense (CNF, sentenza n. 260/2015), il divieto del patto di quota lite sancito dall’art. 13, comma 4, della legge n. 247/2012 e dall’art. 25 del Codice Deontologico Forense preclude unicamente la cessione all'avvocato di una quota del bene della vita oggetto del contenzioso o della negoziazione. È invece del tutto legittima la pattuizione del compenso parametrata, in termini percentuali, al valore dell'affare o ai benefici economici conseguiti dal cliente in virtù della prestazione resa.
In definitiva, la riforma dell'Ordinamento Forense operata con la Legge n. 137/2026 trasforma il connubio tra professione forense e agente sportivo in una straordinaria opportunità di posizionamento sul mercato. Invero, l’avvocato in possesso dei titoli abilitativi (nazionale ed internazionale FIFA) integra in un'unica figura professionale la competenza tecnico-giuridica indispensabile per la redazione contrattuale e la gestione dei contenziosi, unitamente alla capacità di rappresentanza negoziale e strategica dell'atleta o del club.
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