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Recupero crediti dell’agente sportivo: come agire per le commissioni non pagate

11 minuti fa
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La mancata corresponsione delle commissioni costituisce una delle problematiche più rilevanti nella gestione dei rapporti contrattuali tra agenti sportivi, calciatori, allenatori e società. Nonostante l’attività di intermediazione si sia regolarmente conclusa e il contratto di rappresentanza preveda espressamente il diritto al compenso, può accadere che il soggetto obbligato ometta il pagamento, contesti successivamente la spettanza della commissione oppure rinvii ripetutamente l’adempimento. In simili circostanze, il recupero del credito richiede un’analisi congiunta del mandato, della disciplina sportiva applicabile e degli strumenti di tutela concretamente esperibili, così da individuare il procedimento più adeguato in relazione alla natura del rapporto, al soggetto debitore e alla dimensione nazionale o internazionale dell’operazione.


Se sei un agente sportivo e un calciatore, una società o un altro soggetto obbligato non ti ha corrisposto la commissione pattuita, è opportuno sottoporre tempestivamente il mandato a una valutazione legale. Contattaci.

La questione non riguarda esclusivamente la possibilità di ottenere una decisione favorevole. La scelta del rimedio incide anche sui tempi di attivazione della tutela, sui costi del procedimento, sulle eccezioni che possono essere sollevate dalla controparte e sulle modalità attraverso cui ottenere l’effettivo pagamento delle somme riconosciute. Per questa ragione, una controversia relativa a commissioni non pagate non dovrebbe essere affrontata mediante iniziative standardizzate, ma attraverso una preventiva verifica della documentazione contrattuale e della posizione giuridica dell’agente.


Ciò premesso, per le controversie nazionali, un riferimento centrale è rappresentato dall’articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI Agenti Sportivi. La disposizione prevede, salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, la devoluzione al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI delle controversie relative alla validità, all’interpretazione e all’esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi, comprese le controversie di carattere economico. Si tratta di una previsione di particolare rilievo perché individua, in via generale, uno specifico strumento di risoluzione delle controversie derivanti dai rapporti contrattuali degli agenti, salva la possibilità di deroga espressa.


Il Collegio di Garanzia può operare, in questo ambito, in funzione di arbitrato irrituale, secondo il regolamento arbitrale appositamente predisposto per le controversie previste dall’articolo 22, comma 2. Non si tratta, quindi, di confondere questa funzione con quella ordinaria del Collegio quale organo di ultima istanza della giustizia sportiva: il procedimento in esame è una specifica procedura arbitrale diretta a risolvere controversie contrattuali ed economiche tra agenti sportivi e le rispettive controparti.


In tale ipotesi, un aspetto merita un’attenzione particolare: l’articolo 3, comma 2, del regolamento arbitrale prevede un termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata per introdurre la procedura. La decorrenza di tale termine ha dato luogo a differenti interpretazioni nella giurisprudenza arbitrale. In alcune decisioni, il termine è stato collegato alla scadenza dell’obbligazione pecuniaria rimasta inadempiuta; in altri casi, si è ritenuto necessario considerare la contestazione del mancato pagamento intervenuta secondo i criteri di normale diligenza e buona fede. La differenza non è marginale. Il Lodo n. 1/2021 del Collegio di Garanzia valorizza una lettura del termine ancorata alla scadenza dell’obbligazione; il Lodo n. 10/2021, invece, ha ritenuto rilevante una valida contestazione del mancato pagamento, individuando nella relativa diffida il momento dal quale decorre il termine perentorio. La giurisprudenza in materia rende quindi necessaria una verifica puntuale delle circostanze del singolo caso, senza presumere che una successiva richiesta di pagamento consenta sempre di recuperare un termine già decorso. In presenza di una commissione non pagata, l’intervento tempestivo è essenziale per evitare che il credito, pur astrattamente fondato, incontri ostacoli nell’accesso allo specifico rimedio arbitrale.


La procedura arbitrale presso il Collegio di Garanzia non costituisce, tuttavia, l’unica strada astrattamente percorribile sul fronte nazionale. La stessa disciplina CONI fa espressamente salva la possibilità di una deroga contenuta nel contratto di mandato. Quando le parti abbiano previsto in modo espresso e valido il ricorso alla giurisdizione ordinaria, può essere valutata l’azione dinanzi al giudice civile competente, nel rispetto della clausola contrattuale e delle norme processuali applicabili.


Dinanzi al giudice civile, in presenza dei presupposti richiesti dal codice di procedura civile, può essere valutato anche il ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti c.p.c., soprattutto quando la documentazione contrattuale consenta di dimostrare adeguatamente l’esistenza e l’ammontare del credito. In altre ipotesi può rendersi necessario un giudizio ordinario di cognizione, ad esempio quando la controparte contesti la maturazione della commissione, la validità del mandato, l’effettivo svolgimento dell’incarico o l’interpretazione delle clausole economiche. La strada giudiziaria ordinaria richiede sempre una valutazione caso per caso, senza poter essere considerata automaticamente preferibile o praticabile rispetto al rimedio arbitrale.


Le controversie internazionali richiedono un’ulteriore distinzione, soprattutto nel settore calcistico. La dimensione transnazionale di un’operazione non comporta automaticamente che qualsiasi controversia relativa al compenso dell’agente debba essere sottoposta alla FIFA o al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Occorre individuare il rapporto contrattuale, il soggetto obbligato al pagamento, la natura dell’accordo di rappresentanza e la specifica fonte attributiva della competenza.


L’articolo 20 del FIFA Football Agent Regulations (FFAR) disciplina la competenza della Agents Chamber del FIFA Football Tribunal per le controversie derivanti da, o connesse a, un accordo di rappresentanza avente dimensione internazionale. Tale dimensione ricorre, secondo la disposizione, quando l’accordo riguarda servizi di agente relativi a una determinata operazione connessa a un trasferimento internazionale oppure quando disciplina più operazioni, almeno una delle quali presenta tale collegamento transnazionale. La competenza prevista dalla norma si riferisce alle controversie tra agenti e clienti in relazione agli accordi di rappresentanza: la sola presenza di un trasferimento internazionale non rende automaticamente competente la FIFA per qualsiasi credito vantato dall’agente nei confronti di un soggetto coinvolto nell’operazione. La medesima disposizione prevede che il reclamo sia presentato secondo il regolamento procedurale del Football Tribunal e che non siano trascorsi più di due anni dall’evento che ha dato origine alla controversia, termine che deve essere verificato d’ufficio.


Giova segnalare che l'assetto internazionale attraversa una fase di particolare incertezza a seguito della Circolare FIFA n. 1873 del 30 dicembre 2023, con la quale la FIFA ha disposto la sospensione temporanea a livello mondiale di alcune disposizioni dei FFAR, incluso l’articolo 20. La conseguenza è la temporanea indisponibilità della Agents Chamber a decidere le controversie di propria competenza regolamentare.


Un ulteriore strumento è rappresentato dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) di Losanna. La sua competenza arbitrale, tuttavia, non discende automaticamente dalla sola natura internazionale della controversia né dalla generale previsione del TAS nello Statuto FIFA. L’arbitrato TAS presuppone una valida base di competenza, che può derivare da una clausola compromissoria inserita nel mandato, da un successivo accordo arbitrale tra le parti oppure dalla possibilità di impugnare una decisione sportiva davanti al TAS secondo le disposizioni applicabili. In assenza di tale fondamento, il TAS non può essere considerato un foro di prima istanza universalmente disponibile per ogni controversia relativa al mancato pagamento di una commissione.


In definitiva, per un agente sportivo che non abbia ricevuto il compenso pattuito, la tempestività rappresenta quindi un elemento determinante. La verifica del mandato, la ricostruzione della commissione maturata, l’individuazione della controparte obbligata, la corretta gestione della diffida e la scelta del foro non costituiscono adempimenti meramente formali, ma passaggi che possono incidere direttamente sulla possibilità di recuperare le somme dovute. La scelta di un rimedio non appropriato, l’omessa considerazione di una clausola di deroga o il mancato rispetto di un termine perentorio possono compromettere l’effettività della tutela anche quando il credito presenti un fondamento sostanziale.


Dott. Mario Piroli


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