L’esercizio della professione di agente sportivo in Svizzera: licenza FIFA, autorizzazioni SECO e disciplina del mandato

L’esercizio della professione di agente sportivo in Svizzera presenta caratteristiche peculiari che rendono necessario un esame coordinato della regolamentazione sportiva internazionale e della legislazione nazionale in materia di collocamento di personale. A differenza di quanto potrebbe essere ragionevole attendersi considerando la natura internazionale del sistema FIFA e la portata mondiale della licenza di agente calcistico, il possesso della licenza FIFA non è, di per sé, sufficiente per esercitare legittimamente l’attività di intermediazione lavorativa sul mercato svizzero. L’ordinamento elvetico assoggetta infatti il collocamento professionale di personale a un autonomo regime autorizzativo, che può richiedere il rilascio di un’autorizzazione cantonale e, in presenza di attività transfrontaliere, di un’ulteriore autorizzazione federale da parte della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Si tratta di un profilo di particolare interesse per gli agenti italiani che intendano acquisire calciatori, assistere società svizzere, negoziare contratti di lavoro sportivo o sviluppare collaborazioni professionali sul territorio elvetico.
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La fonte di riferimento per comprendere questa peculiarità è costituita dalla legge federale svizzera del 6 ottobre 1989 sul servizio dell’impiego e la locazione di servizi (LSE; RS 823.11), dalla relativa ordinanza di esecuzione (OSE) e dall’ordinanza sugli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni in materia di collocamento. La disciplina è ulteriormente illustrata dalle direttive e dai commentari ufficiali pubblicati dal SECO nel giugno 2024, consultabili attraverso il portale istituzionale arbeit.swiss, che contengono una specifica sezione dedicata al collocamento degli sportivi. Di particolare rilievo è anche il documento del SECO del 14 marzo 2012, reso disponibile dalla stessa Associazione Svizzera di Football nell’ambito della documentazione dedicata agli intermediari. Tale documento, pur dovendo essere letto alla luce delle successive evoluzioni normative e regolamentari, chiarisce un principio che continua a caratterizzare il sistema svizzero: l’attività svolta professionalmente dall’agente calcistico può essere qualificata come collocamento privato di personale e, come tale, ricadere nella disciplina amministrativa del mercato del lavoro. La rilevanza della LSE non dipende, dunque, dalla denominazione attribuita al rapporto tra agente e calciatore, bensì dalla natura concreta dell’attività svolta e dalla sua finalità.
Ai sensi dell’articolo 2 LSE, è soggetto all’obbligo autorizzativo chiunque eserciti regolarmente e dietro remunerazione un’attività consistente nel mettere in relazione persone in cerca di occupazione e datori di lavoro affinché possano concludere contratti di lavoro. La ratio della disposizione è quella di assicurare un adeguato livello di protezione alle persone che si avvalgono di intermediari professionali nella ricerca di un’occupazione, stabilendo requisiti organizzativi e personali per l’esercizio dell’attività di collocamento. Nell’ambito del calcio, l’intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto di lavoro sportivo può rientrare in tale definizione quando l’agente mette in relazione il calciatore con una società e svolge attività funzionali alla conclusione del relativo rapporto lavorativo.
La nozione di collocamento deve essere interpretata sulla base della sostanza dell’attività, non delle formule contrattuali utilizzate dalle parti. La circostanza che il professionista operi come agente FIFA, che l’incarico sia denominato mandato di rappresentanza o che il compenso venga corrisposto dalla società sportiva anziché dal calciatore non esclude automaticamente l’applicazione della legislazione svizzera. Le direttive SECO chiariscono, infatti, che la remunerazione rilevante può consistere in denaro o in prestazioni economicamente valutabili e che anche il rimborso delle spese connesse all’attività di collocamento può assumere rilievo ai fini dell’assoggettamento alla disciplina. Non è quindi possibile presumere che un’attività sia sottratta all’obbligo autorizzativo soltanto perché non viene percepita una provvigione direttamente dal calciatore.
Il requisito della regolarità è altrettanto importante. L’articolo 2 dell’OSE considera regolare tanto l’attività offerta con la disponibilità a intervenire in una pluralità di casi quanto quella svolta almeno dieci volte nell’arco di dodici mesi. Si tratta di un criterio che deve essere valutato tenendo conto dell’organizzazione effettiva dell’attività e del modo in cui il professionista si presenta sul mercato. Un agente che dispone di un sito dedicato, promuove pubblicamente i propri servizi, presenta la propria attività come professionale e ricerca sistematicamente nuovi incarichi può rientrare nel perimetro della normativa anche indipendentemente dal numero esatto di operazioni concluse in un singolo periodo. Per questo motivo, l’esercizio non occasionale e remunerato dell’attività di intermediazione calcistica deve essere valutato preventivamente alla luce della LSE, senza fare affidamento su una presunta esenzione derivante dal possesso della licenza FIFA o dalla natura internazionale del settore.
Il sistema autorizzativo svizzero si articola su due livelli. Per svolgere attività di collocamento esclusivamente all’interno della Svizzera è, in linea generale, necessaria un’autorizzazione cantonale, rilasciata dall’autorità competente del Cantone nel quale l’impresa ha la propria sede. Qualora l’attività comprenda anche il collocamento transfrontaliero, occorre ottenere, oltre all’autorizzazione cantonale, una distinta autorizzazione federale rilasciata dal SECO. La seconda autorizzazione assume particolare rilievo per gli agenti calcistici, la cui attività comporta frequentemente il trasferimento di calciatori tra federazioni differenti, l’intermediazione per l’ingaggio di giocatori provenienti dall’estero o la conclusione di contratti presso società sportive situate fuori dalla Svizzera.
L’autorizzazione cantonale e quella federale rispondono a presupposti differenti e non sono intercambiabili: la prima consente l’esercizio dell’attività di collocamento nell’ambito territoriale disciplinato dalla normativa, mentre la seconda è richiesta quando ricorrono le condizioni previste per il collocamento di personale in relazione con l’estero. La qualificazione dell’operazione deve essere effettuata con attenzione, tenendo conto della struttura dell’attività, della sede dell’agenzia, del luogo in cui viene effettuata l’intermediazione e delle caratteristiche del rapporto lavorativo da concludere. Non è sufficiente, pertanto, fare riferimento alla sola nazionalità del calciatore o alla federazione presso la quale è registrato. La disciplina svizzera individua specifiche fattispecie di collocamento transfrontaliero, che devono essere verificate nel caso concreto.
Ulteriori criticità emergono per gli agenti e le agenzie che hanno sede all’estero. Il documento SECO del 2012 chiarisce che un’agenzia straniera priva di una sede in Svizzera non può svolgere direttamente attività di collocamento sul territorio elvetico, poiché non è in grado di soddisfare il requisito dell’iscrizione nel Registro svizzero di commercio previsto dall’articolo 3 LSE. Le direttive SECO del 2024 confermano che un’impresa di collocamento con sede all’estero non può operare direttamente in Svizzera senza rispettare il regime autorizzativo previsto dalla legislazione nazionale.
Per un agente italiano che intenda operare sul mercato svizzero, questo significa che la titolarità di una licenza FIFA e la disponibilità di un’agenzia regolarmente costituita in Italia non autorizzano automaticamente a svolgere attività di collocamento nei confronti delle società calcistiche svizzere. La normativa non può essere elusa qualificando l’attività come collaborazione commerciale, consulenza o assistenza negoziale quando, in concreto, essa consiste nel mettere in relazione calciatori e società per la conclusione di contratti di lavoro. È sempre necessario verificare se le prestazioni svolte ricadano effettivamente nell’ambito applicativo della LSE.
La stessa documentazione ufficiale SECO individua, in particolare, due possibili percorsi per l’operatore straniero: costituire una struttura con sede in Svizzera, idonea a ottenere le autorizzazioni richieste, oppure collaborare con un’agenzia svizzera regolarmente autorizzata.
Accanto alla disciplina amministrativa svizzera, resta applicabile la regolamentazione sportiva internazionale. Il sistema attuale del FIFA Football Agent Regulations (FFAR), nella versione del gennaio 2025, prevede una licenza personale rilasciata dalla FIFA a una persona fisica, subordinata al rispetto dei requisiti di eleggibilità, al superamento dell’esame previsto e al pagamento della relativa quota annuale. La licenza ha durata indefinita, è strettamente personale e non trasferibile e autorizza il titolare a svolgere servizi di agente calcistico su base mondiale, nel rispetto degli obblighi regolamentari continuativi, compresi quelli relativi alla formazione professionale continua.
La licenza FIFA e le autorizzazioni SECO appartengono a sistemi distinti e perseguono finalità differenti. La prima costituisce il titolo individuale per prestare servizi di agente calcistico nel sistema FIFA; le seconde riguardano la legittimazione dell’impresa e dei responsabili all’esercizio dell’attività di collocamento ai sensi del diritto svizzero. Il possesso dell’una non assorbe né rende superfluo il possesso delle altre, quando queste ultime siano richieste. Un agente FIFA può quindi essere perfettamente abilitato a operare nel sistema calcistico internazionale e, al tempo stesso, non disporre dei requisiti amministrativi necessari per effettuare direttamente un’attività di collocamento soggetta alla LSE in Svizzera.
La distinzione assume ulteriore rilievo per le operazioni interamente nazionali. Ai sensi dell’articolo 3 FFAR, le operazioni e gli accordi di rappresentanza privi di dimensione internazionale sono assoggettati alle disposizioni nazionali dell’associazione competente secondo i criteri regolamentari. Per gli incarichi relativi al solo mercato svizzero, l’agente deve quindi verificare anche le disposizioni nazionali applicabili presso l’Associazione Svizzera di Football, senza presumere che tutte le questioni siano disciplinate esclusivamente dai FFAR. La documentazione ufficiale della SFV/ASF dedicata agli intermediari costituisce un punto di partenza per tale verifica, fermo restando che occorre fare riferimento alla versione vigente delle disposizioni pertinenti.
Particolarmente rilevante è il rapporto tra la disciplina FIFA dei contratti di rappresentanza e le norme svizzere sul collocamento. Le direttive SECO del 2024 contengono indicazioni specifiche per il collocamento degli sportivi e precisano che il contratto con il calciatore deve fare riferimento al quadro giuridico della LSE. Inoltre, l’articolo 8, comma 2, lettera a), LSE dichiara nulli gli accordi che impediscono alla persona in cerca di occupazione di rivolgersi a un altro collocatore. Un secondo elemento di particolare interesse riguarda il compenso dell’agente. Le direttive e i commentari SECO del giugno 2024 chiariscono che, quando la commissione di collocamento è posta a carico del calciatore, essa non può superare il 5% del primo salario annuo lordo previsto dal contratto di lavoro negoziato grazie all’intermediazione.
La disciplina svizzera richiede pertanto un esame attento della struttura economica del mandato. Non è prudente limitarsi a inserire una percentuale sullo stipendio nel contratto, senza verificare se la formulazione delle altre clausole, la base di calcolo della commissione e la distinzione tra servizi di collocamento e prestazioni ulteriori rispettino le prescrizioni applicabili. Il massimale previsto dal diritto svizzero riguarda specificamente la commissione di collocamento a carico del calciatore; secondo i commentari SECO, il compenso richiesto al datore di lavoro è invece liberamente determinabile nell’ambito della LSE, fermi restando gli ulteriori limiti derivanti dalla regolamentazione calcistica applicabile e dalle condizioni contrattuali del caso concreto.
La normativa svizzera contempla anche la possibilità di concordare prestazioni ulteriori rispetto al collocamento propriamente detto, purché si tratti di servizi effettivamente distinti e specificamente pattuiti. Le direttive SECO precisano che le normali trattative contrattuali sino alla conclusione del rapporto di lavoro rientrano nell’attività ordinaria di collocamento e non possono essere artificiosamente qualificate come servizi aggiuntivi per aggirare il massimale della commissione. Per le prestazioni speciali concordate autonomamente, la disciplina prevede specifiche condizioni, comprese quelle relative alla modalità di determinazione del compenso. Anche i contratti di management che comprendono attività aggiuntive devono garantire al calciatore una scelta effettiva tra il semplice contratto di collocamento e il contratto più ampio, con descrizione chiara delle prestazioni ulteriori assunte dall’agente.
La rilevanza pratica di tutti questi profili è accresciuta dalle conseguenze previste in caso di esercizio abusivo dell’attività. L’articolo 39 LSE contempla sanzioni pecuniarie per il collocamento effettuato senza la necessaria autorizzazione e prevede conseguenze anche per i datori di lavoro che ricorrano consapevolmente a intermediari privi dei titoli richiesti. Le direttive SECO indicano, per l’attività di collocamento intenzionalmente esercitata senza autorizzazione, una sanzione che può arrivare fino a CHF 100.000, mentre il datore di lavoro che si avvalga consapevolmente dei servizi di un collocatore non autorizzato può essere assoggettato a una sanzione fino a CHF 40.000. La questione non riguarda quindi soltanto la regolarità formale della posizione dell’agente: l’assenza dei titoli richiesti può produrre conseguenze rilevanti anche per le società calcistiche che utilizzano i suoi servizi.
Alla luce di quanto esposto, l’ingresso nel mercato svizzero richiede una valutazione preliminare che vada oltre la verifica della licenza FIFA. Per un agente già titolare della licenza, il primo passaggio consiste nell’individuare le attività che intende svolgere, i mercati coinvolti, il luogo in cui verrà condotta l’intermediazione e la struttura professionale attraverso la quale opererà. Occorre quindi verificare se l’attività ricada nel perimetro della LSE, quale autorizzazione sia richiesta, se sia preferibile avvalersi di un collocatore svizzero autorizzato oppure costituire una struttura locale e, infine, come coordinare i contratti di rappresentanza e le clausole economiche con il diritto svizzero e con la regolamentazione FIFA applicabile.
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Dott. Mario Piroli
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