Il nuovo Regolamento CONI degli Agenti Sportivi: struttura, novità e principali differenze rispetto alla disciplina previgente


Premessa: dalla disciplina del 2021 alla nuova architettura regolamentare dell’agente sportivo
La disciplina italiana della professione di agente sportivo entra in una nuova fase con l’adozione del nuovo Regolamento Agenti Sportivi CONI, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI nella riunione del 15 settembre 2026. La riforma costituisce il punto di arrivo di un percorso normativo iniziato con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, recante la disciplina dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e dell’accesso e dell’esercizio della professione di agente sportivo, e completato, sul piano regolamentare statale, dal D.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 3 febbraio 2026.
Il nuovo Regolamento CONI dichiara espressamente, già all’art. 1, di recepire integralmente quanto disposto dal d.lgs. n. 37/2021 e dal D.P.C.M. n. 218/2025, disciplinando la professione di agente sportivo, i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro nazionale e l’attività della Commissione per gli agenti sportivi. Rispetto al regolamento previgente, approvato dalla Giunta Nazionale CONI con deliberazione n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato dal Dipartimento per lo Sport il 10 febbraio 2022, il mutamento non è pertanto soltanto terminologico o procedurale, ma investe l’intera conformazione della professione.
Il precedente regolamento era stato costruito, in misura assai significativa, sulla base dell’art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017 e del D.P.C.M. 23 marzo 2018, con una disciplina incentrata sull’iscrizione al Registro nazionale, sulla regolamentazione dell’esercizio professionale e sul rapporto tra CONI e federazioni sportive nazionali professionistiche. In particolare, l’obbligatorietà dell’iscrizione era collegata all’attività di messa in relazione di due o più soggetti ai fini della costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto avente ad oggetto una prestazione sportiva professionistica, nonché del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.
Il nuovo testo modifica profondamente tale prospettiva, costruendo un sistema ordinamentale della professione, nel quale trovano collocazione, accanto all’abilitazione e al mandato, la formazione permanente, il tirocinio, il tutoraggio, la mobilità professionale europea, la libera prestazione temporanea e occasionale, la domiciliazione, la disciplina delle società di agenti, la trasparenza dei compensi, la tutela dei minori, il controllo dell’attività abusiva e una nuova struttura di rappresentanza della categoria.
È questa, probabilmente, la chiave di lettura più corretta per comprendere la portata della riforma: il nuovo Regolamento non è un aggiornamento del precedente testo, ma la trasposizione regolamentare di un diverso modello legislativo della professione di agente sportivo.
1. Il nuovo ambito di applicazione: dall’agente del professionismo all’agente sportivo in senso ampio
La prima differenza sostanziale emerge dal confronto tra le rispettive disposizioni introduttive.
Il regolamento del 2021-2022 era costruito intorno alla figura dell’agente sportivo chiamato a mettere in relazione due o più soggetti nell’ambito della prestazione sportiva professionistica o del tesseramento presso una federazione professionistica. Anche laddove il sistema prevedesse già alcune aperture, la struttura normativa restava sostanzialmente ancorata al professionismo federale.
Il nuovo regolamento, invece, definisce l’agente sportivo come il soggetto che, in esecuzione di un contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e, per la nuova dimensione paralimpica, anche dal CIO, dal CIP e dall’IPC, ai fini della conclusione, risoluzione o rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto, del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale o una federazione sportiva paralimpica, nonché della prestazione di servizi professionali di assistenza, consulenza o mediazione.
Il passaggio terminologico da una nozione centrata sulla “prestazione sportiva professionistica” a quella di lavoratore sportivo è tutt’altro che marginale. Esso riflette la trasformazione prodotta dalla riforma del lavoro sportivo e dal d.lgs. n. 37/2021, nel cui contesto la rappresentanza non è più concettualmente confinata alla tradizionale area del professionismo. Lo stesso D.P.C.M. n. 218/2025 muove infatti da una disciplina del Registro nazionale destinata all’operatività dell’agente nell’ambito di una o più Federazioni sportive nazionali dilettantistiche e Federazioni sportive paralimpiche.
La conseguenza è che il nuovo regolamento assume un perimetro soggettivo e oggettivo più ampio e, soprattutto, integra per la prima volta in modo espresso la dimensione dilettantistica e quella paralimpica nella disciplina generale dell’agente sportivo. Il nuovo testo impone infatti anche al CIP, alle federazioni sportive nazionali e alle federazioni sportive paralimpiche il rispetto dei principi regolamentari.
Si tratta di una scelta che incide anche sulla struttura interna del sistema: l’agente non è più concepito unicamente come soggetto inserito nel rapporto CONI-FSN professionistica, ma come professionista che opera all’interno di un sistema federale più articolato, nel quale assumono rilievo anche gli organismi paralimpici e i meccanismi europei di riconoscimento della qualifica.
2. L’espressa compatibilità con la professione forense
Uno degli elementi di maggiore interesse, soprattutto per gli operatori che esercitano contemporaneamente attività di assistenza legale e rappresentanza sportiva, è contenuto nell’art. 3 del nuovo regolamento.
La disposizione stabilisce espressamente che “l’iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi”, purché ricorrano i relativi presupposti. Al contempo, il regolamento precisa che all’agente sportivo non sono attribuite le competenze riservate agli avvocati e che restano ferme, a favore degli avvocati regolarmente iscritti all’albo, le competenze professionali loro riconosciute dalla legge in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in favore di società, associazioni sportive e lavoratori sportivi.
Il nuovo regolamento pare affrontare direttamente il problema della coesistenza tra due qualifiche professionali regolamentate, individuando una linea di separazione funzionale: da una parte l’attività di agente sportivo, dall’altra l’attività legale riservata dalla legge alla professione forense.
La norma acquista una particolare rilevanza pratica nella redazione dei mandati e nella strutturazione degli studi professionali, perché tende ad evitare che l’unicità del professionista possa determinare una sovrapposizione delle due funzioni. L’esercizio simultaneo delle due attività è dunque espressamente riconosciuto, ma non comporta una fusione delle rispettive competenze.
3. Doveri, indipendenza e conflitto di interessi
Il nuovo art. 4 conserva i principi tradizionali di lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza, competenza, trasparenza e corretta e leale concorrenza, ma li colloca in un sistema più articolato, nel quale assumono rilievo anche l’autonomia e l’indipendenza dell’agente. Viene inoltre previsto un obbligo più strutturato di aggiornamento dei dati e di utilizzo del sistema informatico centrale.
Ancora più significativa è la riscrittura del conflitto di interessi. Il precedente regolamento conteneva già una disciplina particolarmente incisiva. L’art. 18 vietava, tra l’altro, all’agente di avere interessi diretti o indiretti in imprese e società operanti nel relativo settore sportivo, regolava le situazioni di incompatibilità e prevedeva specifiche ipotesi di conflitto derivanti da rapporti familiari o da interessi economici nel trasferimento di un atleta.
Il nuovo art. 6, tuttavia, costruisce un modello più puntuale. L’agente può operare, nell’ambito del medesimo affare, nell’interesse di non più di due parti. Quando ricorre questa ipotesi, una delle parti assistite deve essere il lavoratore sportivo e l’altra una società sportiva coinvolta nella relativa operazione. L’ulteriore parte assistita deve essere dichiarata nel singolo mandato e tutte le parti devono prestare il proprio consenso; qualora i mandati non siano contestuali, la dichiarazione e il consenso devono essere formalizzati mediante un apposito atto integrativo.
Il punto merita particolare attenzione perché traduce nell’ordinamento sportivo la struttura già delineata dal d.lgs. n. 37/2021 e recepita dal D.P.C.M. n. 218/2025. La disciplina statale prevede infatti che l’agente possa assistere non più di due soggetti e che, in caso di doppia rappresentanza, una delle parti sia necessariamente il lavoratore sportivo.
Il nuovo regolamento aggiunge poi ulteriori elementi di presidio. Viene espressamente vietato all’agente di offrire, richiedere o accettare denaro, beni o altre utilità, anche indirettamente, nei confronti di colleghi o terzi, compresi i potenziali destinatari, al fine di indurli a sottoscrivere un contratto di mandato o a risolvere anticipatamente un mandato già in corso. Viene inoltre rafforzato il divieto di operare con società nelle quali il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado abbia partecipazioni o ricopra determinate cariche o funzioni. La disposizione assume così una funzione non soltanto repressiva, ma anche preventiva: il conflitto non è più considerato esclusivamente come un evento patologico da sanzionare dopo la conclusione dell’operazione, ma come una condizione da gestire attraverso disclosure, consenso, tracciabilità e preventiva verifica dell’assetto relazionale.
4. Il contratto di mandato
Il contratto di mandato rimane il fulcro giuridico dell’attività dell’agente sportivo. Il nuovo art. 7 conferma alcuni elementi già presenti nel precedente regolamento: forma scritta a pena di nullità, indicazione delle generalità delle parti, oggetto, data, compenso, sottoscrizione, durata massima di due anni e divieto di rinnovo tacito. Il limite biennale, del resto, costituisce un principio già espresso dall’art. 5 del d.lgs. n. 37/2021.
Il nuovo testo, tuttavia, rende più articolato il regime patologico del mandato. La nullità viene collegata non soltanto alla mancanza dell’iscrizione dell’agente, ma anche alle situazioni in cui il soggetto che conferisce il mandato non sia iscritto o non lo sia più, si trovi in condizioni di incompatibilità o operi in una situazione di conflitto di interessi. Inoltre, qualora una delle condizioni di incompatibilità o conflitto sopravvenga durante il rapporto, gli effetti del contratto cessano al termine della stagione sportiva in corso al momento in cui si verifica la circostanza.
Anche la disciplina linguistica viene precisata. Il mandato può essere redatto in italiano oppure nella lingua di uno degli Stati dell’Unione europea, ma, in quest’ultimo caso, deve essere depositato anche l’originale in lingua italiana corredato della dichiarazione espressa che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione italiana. Rispetto al precedente regolamento, che prevedeva per il mandato redatto in altra lingua dell’Unione europea il deposito di una traduzione giurata, il nuovo sistema introduce quindi una diversa tecnica di coordinamento linguistico, con una clausola espressa di prevalenza dell’italiano.
Ulteriore innovazione è costituita dal fatto che il modello del mandato viene generato dal sistema informatico centrale, ferma restando la possibilità per le parti di integrarlo nel rispetto dell’ordinamento sportivo. Il deposito deve essere effettuato entro venti giorni presso la federazione sportiva competente e, contestualmente, il contratto viene ricondotto al Registro nazionale. Anche le modifiche, le risoluzioni e gli atti di recesso devono essere depositati entro venti giorni.
5. Il compenso dell’agente
Una delle modifiche più interessanti riguarda la tecnica normativa utilizzata per disciplinare il compenso. Il precedente art. 21 demandava alle federazioni sportive nazionali professionistiche la disciplina relativa ai compensi, attribuendo loro anche la facoltà di introdurre un limite massimo in percentuale sul valore della transazione o sul reddito lordo complessivo dell’atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva.
Il nuovo art. 8 assume una diversa impostazione. Il compenso dell’agente viene parametrato direttamente al contenuto economico dell’affare: può essere determinato in misura fissa oppure in termini percentuali sul valore dell’affare, in caso di trasferimento, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal contratto di lavoro sportivo. Il pagamento deve inoltre avvenire con modalità tracciabile.
La disposizione individua anche il soggetto tenuto al pagamento: di regola il compenso è corrisposto esclusivamente da colui o da coloro che hanno conferito il mandato. Dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, il lavoratore assistito può tuttavia autorizzare per iscritto la società o associazione datrice di lavoro a effettuare direttamente il pagamento all’agente per suo conto.
Nel nuovo testo, dunque, il legislatore regolamentare CONI interviene direttamente sulla struttura del compenso, mentre il precedente sistema presentava una più ampia delega regolamentare alle singole federazioni. Il dato merita di essere monitorato anche nella pratica, perché il nuovo art. 8 costituisce la base nazionale uniforme, alla quale continueranno comunque ad affiancarsi le disposizioni eventualmente adottate dalle singole federazioni nell’ambito delle competenze che l’ordinamento loro riconosce.
6. Il sistema informatico centrale
Se sotto il profilo sostanziale molte regole derivano direttamente dal d.lgs. n. 37/2021 e dal D.P.C.M. n. 218/2025, sotto il profilo amministrativo la novità forse più evidente del nuovo regolamento è rappresentata dal sistema informatico centrale.
Il nuovo Registro nazionale diventa una infrastruttura digitale attraverso cui vengono gestiti l’iscrizione, il rinnovo, le comunicazioni, la formazione, il tirocinio, i contratti di mandato, il riconoscimento dei titoli esteri, le attività in libera prestazione di servizi e le vicende disciplinari.
Il principio è radicalmente diverso da quello del regolamento previgente, nel quale il sistema procedimentale era costruito essenzialmente sul rapporto tra agente, federazione di riferimento e CONI. L’attuale disciplina prevede invece che la domanda venga presentata attraverso il sistema informatico centrale e che lo stesso sistema provveda, con modalità automatizzate, alla trasmissione della pratica alla federazione competente, la quale verifica i requisiti di propria competenza.
Nel Registro nazionale trovano collocazione non soltanto gli agenti sportivi, ma anche gli agenti stabiliti, le società di agenti, gli agenti domiciliati e gli agenti che operano in regime di libera prestazione temporanea e occasionale. Il Registro conserva inoltre i contratti di mandato, le dichiarazioni rese dalle società e dai lavoratori sportivi, le attività formative, l’esame di abilitazione, il tutoraggio, le qualifiche estere, le sanzioni e gli altri elementi previsti dal regolamento.
7. L’iscrizione e il rinnovo al Registro nazionale
Nel previgente sistema l’agente presentava la propria istanza di iscrizione alla federazione e, ottenuto il relativo certificato, procedeva alla richiesta di iscrizione al Registro nazionale CONI, con tempi procedurali distinti. La disciplina prevedeva, tra l’altro, il pagamento dell’imposta di bollo di euro 250 e dei diritti di segreteria di euro 500, oltre alla polizza assicurativa.
Questi elementi economici restano sostanzialmente confermati anche nel nuovo modello. Muta invece la procedura. La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante il sistema informatico centrale; il sistema trasmette automaticamente la pratica alla federazione competente, che deve attestare, entro venti giorni, la sussistenza dei requisiti relativi al titolo, agli obblighi di aggiornamento, alla polizza e all’assenza di incompatibilità o conflitto. Successivamente la Commissione per gli agenti sportivi procede all’iscrizione o al rigetto della domanda.
Il nuovo regolamento detta inoltre una disciplina autonoma per le società di agenti e per il relativo rinnovo, collegando la validità dell’iscrizione della società a quella dell’agente sportivo che ne è legale rappresentante.
8. La polizza assicurativa
Anche la disciplina assicurativa conosce un significativo rafforzamento. Il precedente regolamento richiedeva la stipulazione di una polizza di responsabilità civile professionale, della durata di almeno un anno, con compagnia avente sede in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea.
Il nuovo art. 10 introduce una regolazione assai più dettagliata. La polizza deve coprire la responsabilità civile derivante dall’attività svolta sul territorio italiano per tutto il periodo di iscrizione; deve essere stipulata con un’impresa avente sede legale in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea e deve prevedere l’esclusione della franchigia opponibile al terzo danneggiato. La durata deve essere almeno annuale o corrispondente all’anno solare di iscrizione.
Il massimale non viene più lasciato a una determinazione meramente individuale: è stabilito annualmente dalla Commissione per gli agenti sportivi, sentite le federazioni sportive nazionali e paralimpiche competenti, e deve essere pubblicato sul sito del CONI entro il 31 ottobre di ogni anno.
L’agente, inoltre, deve comunicare gli estremi della polizza al cliente prima della sottoscrizione del mandato e ogni successiva variazione che incida sulla copertura o sul massimale. È previsto un controllo a campione da parte della Commissione con cadenza almeno semestrale.
9. Formazione permanente, tirocinio e tutoraggio
Il nuovo regolamento consolida e amplia la dimensione formativa della professione. Il precedente sistema prevedeva già l’obbligo di aggiornamento e consentiva l’accesso alla prova generale anche attraverso un tirocinio di almeno sei mesi oppure la frequenza di un corso di formazione. Il tirocinio doveva essere svolto presso un agente che esercitasse effettivamente e regolarmente l’attività, secondo parametri collegati al numero degli incarichi ricevuti.
La nuova disciplina rende però il meccanismo assai più formalizzato. L’agente deve assolvere un obbligo di aggiornamento professionale di almeno venti ore per ogni anno solare, o frazione di anno, di iscrizione. Le attività riconosciute comprendono iniziative organizzate o accreditate dalle federazioni sportive nazionali e paralimpiche, dal CONI, dalla Scuola dello Sport e da Sport e Salute, attività e-learning svolte attraverso piattaforme accreditate e iniziative organizzate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, purché accreditate.
Particolarmente innovativa è poi la disciplina del tutoraggio. Il nuovo regolamento istituisce formalmente la figura del tutor, attribuendola all’agente che abbia concluso almeno cinque contratti di mandato sportivo all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale o federazione sportiva paralimpica. Il tutor viene inserito in un apposito elenco pubblicato sul sito del CONI e può seguire contemporaneamente non più di tre tirocinanti.
Il precedente regolamento conteneva il parametro dei cinque incarichi annuali per tre anni consecutivi come requisito per individuare l’effettivo e regolare esercizio dell’attività dell’agente presso il quale svolgere il tirocinio, ma non costruiva una vera e propria figura regolamentare del tutor con un autonomo procedimento di qualificazione, un elenco pubblico e un limite al numero di tirocinanti.
Anche i corsi di formazione vengono disciplinati in modo più analitico. Resta il requisito minimo di ottanta ore, ma il nuovo testo regola l’accreditamento, richiede una soglia minima di partecipazione pari all’80 per cento delle ore previste, disciplina i requisiti organizzativi e curriculari dei soggetti formatori e prevede la possibilità di convenzioni con università e istituti di formazione post-universitaria per consentire l’esonero da attività formative già sostanzialmente assolte nel percorso accademico.
10. L’esame di abilitazione
L’impianto generale dell’esame rimane articolato in una prova generale e in una prova speciale. È un elemento di continuità con la disciplina previgente.
La prova generale continua a essere organizzata dal CONI e riguarda il diritto dello sport, gli istituti fondamentali del diritto privato e quelli del diritto amministrativo, ma il nuovo regolamento puntualizza espressamente l’attenzione alla disciplina propria degli agenti sportivi all’interno del programma d’esame.
Anche la commissione esaminatrice si amplia. Il precedente regolamento prevedeva almeno tre componenti, tra cui un rappresentante CONI, un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche e un esperto in materie giuridiche. Il nuovo art. 17 porta la composizione a almeno cinque componenti, con una struttura più articolata che coinvolge CONI, federazioni sportive nazionali, federazioni paralimpiche e autorità politica competente in materia di sport, valorizzando inoltre il profilo della competenza giuridica.
Anche la prova speciale viene ricondotta a un sistema più articolato, nel quale viene integrata una prova orale eventualmente preceduta da una prova scritta.
11. Titoli esteri, libera prestazione dei servizi e domiciliazione
Il precedente regolamento disciplinava già gli agenti stabiliti e quelli domiciliati, in un’ottica di riconoscimento delle qualifiche professionali estere. Il nuovo testo, tuttavia, introduce una distinzione molto più completa tra le varie forme di esercizio transfrontaliero.
Una prima novità riguarda il regime di libera prestazione temporanea e occasionale di servizi. Il nuovo art. 22 consente a cittadini e società dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo e della Svizzera, nonché in determinate condizioni a cittadini di Stati non appartenenti a tali aree ma regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, di operare temporaneamente in Italia. Tale attività è subordinata, tra l’altro, alla conclusione di un solo contratto di mandato per anno solare, di durata massima annuale, e alla preventiva comunicazione attraverso il sistema informatico centrale del periodo in cui l’attività verrà svolta e dei soggetti interessati.
Questa disciplina non era contenuta, in termini strutturati, nel vecchio Regolamento CONI. Il sistema distingue poi la libera prestazione dalla domiciliazione. L’agente proveniente da uno Stato esterno all’Unione europea, allo Spazio economico europeo e alla Svizzera può operare in Italia in regime di domiciliazione a condizione di essere abilitato da almeno un anno e di aver svolto effettivamente attività professionale, secondo i requisiti previsti dal regolamento, nonché di avvalersi di un agente sportivo domiciliatario regolarmente iscritto in Italia. La disciplina della domiciliazione introduce inoltre elementi procedurali e responsabilità più stringenti: iscrizione nel relativo elenco, deposito dell’accordo di collaborazione professionale, attività congiunta tra domiciliato e domiciliatario e responsabilità solidale per gli atti compiuti nell’esecuzione del mandato. L’iscrizione ha validità trimestrale dalla comunicazione della delibera di approvazione ed è rinnovabile una sola volta nell’anno solare.
Nel precedente regolamento l’istituto della domiciliazione già richiedeva almeno un anno di residenza all’estero, almeno un anno di abilitazione e almeno due mandati nell’anno precedente, oltre alla collaborazione con un agente iscritto in Italia.
12. Gli agenti stabiliti
Anche la posizione dell’agente sportivo stabilito viene disciplinata in modo più organico. Il nuovo regolamento definisce il titolo abilitativo unionale equipollente e quello riconosciuto a seguito di misure compensative e prevede specifiche procedure per il riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero. La Commissione deve individuare, in coordinamento con l’Autorità politica competente, le qualifiche equipollenti e i casi nei quali sia necessaria una misura compensativa.
La domanda di applicazione delle misure compensative viene presentata attraverso il sistema informatico centrale e deve essere accompagnata dalla documentazione relativa alla residenza o sede, all’abilitazione estera e all’esercizio effettivo della professione. La relativa decisione deve intervenire entro quattro mesi dalla presentazione o dall’integrazione documentale.
Viene, poi, ribadito il principio secondo cui l’agente stabilito che abbia operato in Italia per tre anni, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbia ricevuto almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima federazione, possa chiedere l’iscrizione nella sezione degli agenti sportivi senza sostenere nuovamente l’esame di abilitazione.
13. La società di agenti sportivi
La possibilità di organizzare l’attività dell’agente attraverso una società di persone o di capitali viene mantenuta. Anche il requisito fondamentale della prevalenza dell’elemento professionale rimane intatto: la maggioranza assoluta del capitale deve essere detenuta da agenti iscritti al Registro nazionale e la rappresentanza e la gestione devono essere affidate a soggetti abilitati.
Il nuovo art. 30 regola in maniera più precisa l’eventuale partecipazione minoritaria di persone giuridiche, viene esplicitato il divieto di possedere partecipazioni in altre società di agenti sportivi e, per gli agenti stabiliti, viene disciplinata la possibilità che la sede legale della società sia collocata in un altro Stato dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera.
Il nuovo sistema conferma inoltre che i soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente attività amministrative di collaborazione, salvo le attività professionali consentite direttamente dalla legge.
14. Divieto di esercizio abusivo e nuovi divieti ulteriori
Il contrasto all’esercizio abusivo della professione rappresenta uno dei settori nei quali il nuovo regolamento mostra con maggiore chiarezza l’intenzione di rafforzare i controlli.
Il nuovo art. 24 stabilisce che nessuno può esercitare, direttamente o anche attraverso interposta persona o mediante una organizzazione comune, attività corrispondenti a quelle dell’agente sportivo senza essere iscritto al Registro nazionale, anche quando tale soggetto sia stato cancellato o non abbia rinnovato l’iscrizione. L’attività abusiva comporta inoltre l’annotazione nel Registro e la segnalazione all’autorità giudiziaria per la fattispecie di cui all’art. 348 c.p.
Il sistema dell’annotazione impedisce l’iscrizione al Registro per un periodo compreso tra tre e trentasei mesi. Il previgente art. 21 prevedeva invece, per l’attività esercitata in assenza di iscrizione, un periodo di annotazione compreso tra uno e ventiquattro mesi.
Il nuovo art. 25 aggiunge inoltre ulteriori divieti: società, associazioni sportive e lavoratori sportivi non possono avvalersi, anche di fatto, dell’attività di soggetti non iscritti al Registro; all’agente è vietato offrire, richiedere o accettare denaro o altre utilità allo scopo di ottenere o far cessare un mandato; è infine vietato rendersi cessionario, anche indirettamente, di somme o diritti relativi a contributi di solidarietà, indennità di formazione o altri crediti previsti dall’ordinamento sportivo.
Si tratta di un significativo ampliamento del perimetro della prevenzione dell’abuso professionale, perché la disciplina non si rivolge più soltanto all’agente privo di titolo, ma anche ai soggetti che utilizzano o agevolano l’attività non autorizzata.
15. Trasparenza e tracciabilità: il rapporto con l’agente diventa verificabile da terzi
Un’altra innovazione di grande rilievo è costituita dagli artt. 34 e 35: chiunque intrattenga rapporti con un agente sportivo deve effettuare le opportune verifiche sulla sussistenza del titolo che ne consente l’operatività. L’agente è tenuto a esibire il tesserino identificativo o altra documentazione che dimostri la regolare iscrizione al Registro nazionale.
Il nuovo regolamento introduce poi specifici obblighi annuali a carico di società, associazioni sportive e lavoratori sportivi, che devono comunicare tramite il sistema informatico centrale le modalità e l’ammontare dei compensi corrisposti agli agenti per le attività dell’anno precedente, nonché l’istituto bancario presso il quale il pagamento è stato effettuato.
Anche il contratto di lavoro sportivo deve dare evidenza dell’eventuale intervento di un agente e, in caso positivo, indicarne il nominativo o la denominazione e i dati fiscali.
16. La tutela dei minori
La tutela dei minori costituisce una delle novità più evidenti del nuovo regolamento. Il precedente testo disciplinava la materia in modo essenzialmente frammentario, prevedendo, in particolare, che nei mandati riguardanti minori fosse necessaria la sottoscrizione di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o della tutela, lasciando poi alle federazioni la disciplina di dettaglio.
Il nuovo regolamento dedica invece un’intera parte, composta dagli artt. 43 e 44, alla tutela dei lavoratori sportivi minorenni. L’agente può assistere il lavoratore sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età. Il mandato relativo alle prestazioni sportive del minore deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall’esercente la tutela o la curatela legale. Soprattutto, nessun pagamento, utilità o beneficio può essere dovuto direttamente dal minore all’agente per le attività svolte in suo favore: la remunerazione dell’agente deve essere corrisposta dall’adulto che esercita la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela.
Il mandato relativo al minore deve inoltre essere redatto e depositato nella lingua di nazionalità del minore.
Nel settore calcistico, nel quale il rapporto tra agente, giovane atleta, famiglia e società assume una particolare delicatezza, questa disposizione è destinata ad avere un impatto operativo considerevole.
17. Una nuova governance della categoria: la Commissione passa da cinque a otto componenti
Il nuovo regolamento interviene anche sull’assetto istituzionale della professione. Il precedente art. 9 prevedeva una Commissione CONI composta da cinque membri, nominati dalla Giunta Nazionale del CONI, con una struttura sostanzialmente concentrata sul CONI, sulle federazioni sportive nazionali professionistiche e sull’autorità di governo.
Il nuovo art. 39 amplia la Commissione a otto componenti, individuati attraverso una composizione più articolata che comprende rappresentanti ed esperti indicati dall’autorità politica competente, dal Ministero degli affari esteri, dal CONI, dal CIP, dalle federazioni sportive nazionali e dal Tavolo consultivo. Sono richiesti specifici requisiti di competenza giuridico-sportiva e, per alcune componenti, competenze in materia contabile e di revisione.
L’espansione quantitativa, tuttavia, è soltanto l’aspetto più immediatamente percepibile. Il vero elemento innovativo è l’istituzione di un Tavolo consultivo e di una procedura formale per l’individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La Commissione è chiamata a riconoscere tali associazioni sulla base di parametri relativi al numero degli iscritti, alla diffusione nazionale, alla democraticità dello statuto, alla continuità dell’attività e all’assenza di procedimenti disciplinari pendenti a carico degli organi direttivi.
Il Tavolo consultivo, a sua volta, può formulare pareri, studi e proposte normative sulle materie di competenza della Commissione e può proporre l’adozione di un Codice etico degli agenti sportivi.
18. La disciplina sulla privacy e sul trattamento dei dati
L’importanza attribuita al sistema informatico centrale rende inevitabile una specifica disciplina della protezione dei dati personali. Il nuovo art. 38 stabilisce che il trattamento dei dati personali nell’ambito del Registro nazionale deve essere improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Una disciplina tecnica separata deve inoltre individuare le tipologie di dati trattabili, i tempi di conservazione, le misure tecniche e organizzative e i rapporti tra Registro nazionale e registri dei contratti istituiti presso le federazioni.
Anche questa materia era sostanzialmente assente, come disciplina autonoma, nel precedente regolamento.
19. Il regime disciplinare
Il vecchio regolamento dedicava l’art. 20 alla disciplina, rinviando a uno specifico Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi la definizione delle condotte rilevanti, delle sanzioni e del procedimento.
Il nuovo Regolamento conserva la distinzione tra disciplina generale e disciplina disciplinare, ma la inserisce in un quadro più coerente con il D.P.C.M. n. 218/2025. Invero, l’art. 45 stabilisce che il CONI disciplini con apposito regolamento il procedimento disciplinare a carico degli agenti sportivi e di coloro che esercitano abusivamente la professione, recependo le sanzioni previste dal D.P.C.M. n. 218/2025.
Contemporaneamente, l’art. 46 abroga espressamente il precedente Regolamento CONI per gli Agenti Sportivi, il precedente Regolamento disciplinare e la relativa circolare attuativa. Le federazioni sportive nazionali e le federazioni sportive paralimpiche sono chiamate ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni.
20. Il regime transitorio
Appare opportuno, infine, operare un cenno alla disciplina transitoria. L’art. 47 stabilisce che il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del CONI. Gli agenti sportivi e le società di agenti già iscritti nel Registro nazionale alla data di entrata in vigore sono iscritti di diritto nel nuovo Registro, ma devono integrare entro novanta giorni la documentazione eventualmente mancante attraverso il sistema informatico centrale.
I procedimenti disciplinari già avviati alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento continuano, secondo la disposizione transitoria, a essere disciplinati dalle norme previgenti.
Osservazioni conclusive
Quanto emerge dall’analisi della nuova regolamentazione CONI è ictu oculi evidente: l’agente sportivo non è soltanto il titolare di una licenza abilitante che sottoscrive mandati e li deposita presso una federazione. È un professionista regolamentato permanentemente sottoposto a requisiti di ingresso e mantenimento, obblighi di formazione, controlli documentali, obblighi assicurativi, vincoli di indipendenza, disciplina del conflitto di interessi, obblighi di trasparenza economica e tracciabilità, regole sulla protezione dei minori e specifiche prescrizioni in materia di attività transfrontaliera.
Ad avviso di chi scrive, la vera novità, pertanto, non risiede nella singola modifica dell’articolo dedicato al mandato o nella revisione delle procedure d’esame. È l’intera concezione della professione ad essere mutata.
Il nuovo sistema tende a costruire una sorta di ordinamento funzionale della professione di agente sportivo, la cui articolazione, per ampiezza e complessità, presenta alcuni interessanti profili di analogia strutturale con l’ordinamento forense. Il riferimento all’avvocatura deve, naturalmente, essere inteso in senso circoscritto, senza postulare un’equiparazione tra professioni che rimangono distinte per presupposti di accesso, status giuridico e competenze riservate. L’analogia risiede, piuttosto, nella progressiva costruzione di un sistema organico nel quale la disciplina dell’accesso alla professione, l’iscrizione e il mantenimento nel Registro, gli obblighi formativi e di aggiornamento, le incompatibilità, i doveri di condotta, la copertura assicurativa, la vigilanza e il regime disciplinare non costituiscono più disposizioni isolate, ma elementi tra loro coordinati, affidati a specifici organi e inseriti in procedure amministrative strutturate. Sotto questo profilo, la nuova regolamentazione richiama, per densità normativa e articolazione dei controlli, alcuni tratti caratteristici dei sistemi di regolazione delle professioni intellettuali, tra i quali quello forense rappresenta uno degli esempi più consolidati.
Anche il rapporto tra agente e assistito viene ridisegnato. L’obiettivo perseguito dal regolatore è quello di rendere verificabile non soltanto chi è l’agente, ma anche in quale veste agisce, per chi agisce, sulla base di quale mandato, con quale compenso e attraverso quali modalità operative.
Il settore dei minori rappresenta una ulteriore manifestazione di questa evoluzione: il nuovo Regolamento non considera più sufficiente la semplice sottoscrizione del genitore, ma costruisce uno specifico sistema di protezione, collegando età minima, capacità di sottoscrizione, soggetto tenuto alla remunerazione e obblighi linguistici.
Parallelamente, la professione viene resa più permeabile alla dimensione europea attraverso la distinzione tra stabilimento, riconoscimento delle qualifiche, misure compensative, libera prestazione temporanea e occasionale e domiciliazione. Questa apertura, tuttavia, non è stata esente da rilievi sotto il profilo della tutela della concorrenza. In particolare, nel parere AS2103 del 6 agosto 2025, pubblicato nel Bollettino dell’Autorità del 15 settembre 2025, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso una posizione critica rispetto alla previsione che limita a sei mesi nell’anno di riferimento l’esercizio temporaneo e occasionale della professione in Italia, mediante domiciliazione, da parte di agenti provenienti da Stati terzi rispetto all’Unione europea, allo Spazio economico europeo e alla Svizzera. Secondo l’AGCM, tale limitazione si discostava dalla disciplina contenuta nel precedente D.P.C.M. del 2020, senza che nello schema sottoposto al suo esame fosse individuabile una specifica giustificazione della restrizione. L’Autorità ha pertanto invitato l’Amministrazione a tenere conto di tale rilievo, al fine di assicurare la piena rispondenza della disciplina ai principi in materia di tutela della concorrenza. La questione conserva interesse alla luce del nuovo Regolamento CONI. Come osservato, l’art. 23 prevede infatti che l’iscrizione nella sezione degli agenti sportivi domiciliati abbia validità trimestrale e sia rinnovabile una sola volta nell’anno solare, delineando così un regime di operatività temporanea che, nella sua configurazione ordinaria, consente una permanenza complessiva fino a sei mesi. Il coordinamento tra tale previsione e i rilievi formulati dall’AGCM rappresenta un profilo meritevole di attenzione, poiché richiama l’esigenza di verificare che le limitazioni all’esercizio transfrontaliero della professione siano sorrette da ragioni adeguate e risultino proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti.
Anche sotto il profilo istituzionale il cambiamento è netto. L’ampliamento della Commissione per gli agenti sportivi, l’introduzione del Tavolo consultivo e il riconoscimento formale delle associazioni maggiormente rappresentative mostrano il passaggio da un modello prevalentemente amministrativo a uno nel quale assume rilievo anche la rappresentanza organizzata degli interessi professionali.
Per gli agenti già operativi, la conseguenza più immediata sarà la necessità di adeguare procedure, documentazione, sistemi interni di compliance e gestione dei mandati al nuovo quadro. Per chi intende invece accedere alla professione, la riforma rende ancora più evidente che il percorso non può essere ridotto al solo superamento dell’esame: formazione, esperienza, aggiornamento e rispetto continuativo degli obblighi professionali diventano parti strutturali della qualificazione.
Dott. Mario Piroli
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