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La posizione di garanzia del Presidente e del responsabile safeguarding nell’ordinamento sportivo (CFA FIGC, decisione n. 88/2026)

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    Excellentia11
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La decisione in commento trae origine da una complessa vicenda disciplinare verificatasi all’interno di una società calcistica operante nel settore femminile, nella quale erano emerse reiterate condotte lesive della dignità personale e dell’equilibrio psicofisico di alcune calciatrici, riconducibili a dinamiche di tensione, prevaricazione e discriminazione sviluppatesi nel contesto dell’attività sportiva.


Nel procedimento federale venivano coinvolti, oltre all’autore materiale delle condotte, anche il Presidente della società e il responsabile delle politiche di safeguarding, rispettivamente per non aver adottato idonee misure preventive e di controllo e per non aver adeguatamente esercitato i compiti di tutela e protezione loro attribuiti dall’ordinamento sportivo.


In particolare, al Presidente veniva contestata l’omessa predisposizione di un assetto organizzativo effettivamente idoneo a garantire un ambiente di lavoro sportivo sano e rispettoso, nonché l’inadeguato esercizio dei poteri di vigilanza e intervento a fronte di segnali di disagio e criticità già manifestatisi nel gruppo squadra. Al responsabile safeguarding, che rivestiva altresì il ruolo di istruttore tecnico, veniva imputata la mancata attivazione di quelle condotte proattive e preventive che la normativa federale e i principi CONI impongono a chi è chiamato a presidiare la tutela delle atlete contro ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.


La decisione di primo grado riconosceva la responsabilità disciplinare di entrambi, valorizzando la dimensione non episodica delle omissioni e il loro inserimento in un quadro di carenze strutturali. Avverso tale decisione veniva proposto gravame, nel quale si sosteneva, tra l’altro, l’assenza di una responsabilità diretta per fatti altrui e la sufficienza dell’adozione formale dei modelli organizzativi e dei codici di condotta richiesti dalla normativa vigente.


Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della FIGC, con la pronuncia in esame, rigettano tali doglianze e colgono l’occasione per svolgere un’articolata ricostruzione della posizione di garanzia gravante sul Presidente e sul responsabile safeguarding, collocando la vicenda concreta all’interno di un più ampio quadro ordinamentale.


Il fulcro argomentativo della decisione risiede nell’affermazione secondo cui la posizione rivestita all’interno della società sportiva impone non soltanto obblighi reattivi, ma un dovere permanente di prevenzione, organizzazione e controllo, funzionale ad assicurare a tutte le atlete un ambiente immune da abusi, tensioni e discriminazioni, rispettoso dei diritti della personalità, della salute e della dignità.


Con particolare riferimento al Presidente della società, la Corte ribadisce un principio ormai immanente nella giurisprudenza federale: accanto alla funzione tipica di rappresentanza dell’ente nei confronti dell’ordinamento sportivo, il Presidente assume una specifica posizione di garanzia nei confronti dell’ordinamento nel suo complesso e dei soggetti che ne fanno parte. Tale posizione si sostanzia nel dovere di assicurare che i tesserati, nonché coloro che agiscono in nome o nell’interesse della società, rispettino i principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità.


La Corte si premura di escludere che tale responsabilità possa essere qualificata come oggettiva in senso stretto. Essa non si fonda, infatti, su un automatismo imputativo privo di elemento soggettivo, ma su una violazione qualificata di obblighi giuridici che traggono origine dall’assunzione della carica. In questo senso, l’elemento soggettivo è rinvenibile non solo nelle tradizionali figure della culpa in eligendo e della culpa in vigilando, ma soprattutto nella violazione degli obblighi di garanzia che incombono sul Presidente quale vertice dell’organizzazione societaria.


La responsabilità viene così ricondotta a una dimensione eminentemente organizzativa. Invero, il Presidente risponde non tanto – o non solo – per non aver impedito il singolo fatto illecito, quanto per non aver predisposto un sistema idoneo a prevenirne l’insorgenza. È in questa prospettiva che la Corte afferma che la responsabilità del Presidente si rinviene nella mancata adozione di misure volte ad assicurare il rispetto delle regole di lealtà e correttezza, ovvero in un inadeguato esercizio del potere di controllo che gli compete, sia sul piano dell’organizzazione dei servizi, sia sotto il profilo dell’adozione di strumenti concreti di prevenzione, calibrati sui rischi propri di un settore particolarmente delicato come quello sportivo, e ancor più dello sport femminile.


Di particolare rilievo è l’affermazione secondo cui la semplice adozione formale di modelli organizzativi e codici di condotta non è di per sé sufficiente a esonerare il Presidente da responsabilità. La Corte valorizza in modo netto il principio di effettività, ritenendo che l’obbligo di organizzazione societaria debba tradursi in un ambiente realmente sano e protetto, e non in un mero apparato documentale privo di concreta incidenza sulla realtà operativa.


La pronuncia offre inoltre spunti di interesse in tema di culpa in eligendo, richiamando una recente decisione del Tribunale federale della Federazione Italiana Baseball Softball (n. 8/2025 del 21 gennaio 2026), nella quale è stata ravvisata la responsabilità del Presidente per non aver scelto con la dovuta cautela il collaboratore incaricato di compiti sensibili in materia di tutela dei minori.


Le medesime considerazioni, secondo la Corte, valgono anche – e con pari intensità – per il responsabile delle politiche di safeguarding nell’ordinamento calcistico. In questo caso, la posizione di garanzia trova un fondamento normativo ancora più articolato, poiché si innesta su un complesso sistema di fonti che comprende il Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, i principi emanati dal CONI e, a monte, precise disposizioni di legge, quali l’art. 16 del d.lgs. n. 39/2021 e l’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021.


Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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