top of page

La commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

  • Immagine del redattore: Excellentia11
    Excellentia11
  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 4 min

L’istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche trova la sua genesi nell’art. 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Configurato quale organismo collegiale di vertice con sede in Roma, il neonato plesso si atteggia alla stregua di una vera e propria autorità indipendente di settore, dotata di una penetrante autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, normativamente preordinata a schermarne l’operato da improprie ingerenze tanto esogene quanto endofederali.


Preliminarmente, è opportuno osservare come la collocazione del fenomeno sportivo entro le dinamiche della macroeconomia e la sua progressiva centralità nel tessuto relazionale della collettività hanno impresso una decisiva sterzata evolutiva nel tradizionale riparto di competenze tra lo Stato e l'ordinamento settoriale. La governance economico-finanziaria dei sodalizi professionistici, in ragione delle sue intrinseche e profonde ricadute sistemiche, ha ormai travalicato i confini di una dimensione puramente endogena e autarchica, refrattaria alle regole del mercato comune. La delicatezza e la rilevanza degli interessi in gioco hanno così imposto la transizione verso un modello di eteroregolazione in cui la potestà del legislatore ordinario cessa di porsi in termini di mera residualità o di eccezionale supplenza, per assurgere a canone primario di conformazione giuridica. Tale processo di pubblicizzazione e di rigore civilistico trova, peraltro, il proprio definitivo ancoraggio nel novellato dettato costituzionale: l'introduzione del settimo comma dell’art. 33 della Carta fondamentale, nel sancire solennemente il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, eleva lo sport a bene comune della persona e della Repubblica. Ne deriva che la stabilità economica dei soggetti che quel servizio sociale predispongono e gestiscono non è più un affare privato di rilevanza meramente associativa, bensì un presupposto di ordine pubblico economico, indefettibile per garantire la continuità e la dignità delle competizioni nonché la stessa fruibilità dei valori costituzionali ad esse sottesi.


La composizione soggettiva dell’organo in parola ne palesa, anzitutto, l’alto tecnicismo e l’estrazione spiccatamente pubblicistica, combinando componenti di diritto di massima levatura istituzionale – quali il Presidente dell’INPS e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate – con membri di nomina governativa scelti, previo parere rafforzato a maggioranza dei due terzi delle Commissioni parlamentari competenti, entro un ristretto novero di magistrati contabili, professori universitari di discipline economico-giuridiche, avvocati cassazionisti e revisori legali di consolidata esperienza. La predeterminazione di un mandato settennale non rinnovabile, l’ampio spettro di incompatibilità assolute estese al biennio successivo alla cessazione della carica, nonché il divieto draconiano di esercitare attività professionali o di consulenza nel comparto dello sport professionistico a pena di decadenza, concorrono a edificare un baluardo di ontologica terzietà.


Sotto il profilo strettamente funzionale, l’alveo d’azione della Commissione si distende lungo una direttrice temporale continua, esplicandosi sia in fase antecedente rispetto alla competizione agonistica, sia in costanza di svolgimento delle competizioni, con l’obiettivo di vigilare sulla regolarità delle gestioni e sul mantenimento degli equilibri macroeconomici dei club. A tal fine, il legislatore ha inteso dotare l’organismo di poteri ispettivi e inquirenti di eccezionale pervasività, che lambiscono la facoltà di ordinare verifiche in loco, di esigere in qualsiasi momento il deposito di atti contabili e di estendere l’indagine conoscitiva sino alla compiuta ostensione della catena di controllo societaria, risalendo al titolare effettivo ultimo e al gruppo di appartenenza. Tale funzione ispettiva risiede nel potere-dovere di rilasciare pareri obbligatori, all’interno di un procedimento che deve tassativamente garantire il rispetto del principio del contraddittorio, diretti alle Federazioni sportive nazionali; pareri che si pongono quale presupposto vincolante ed indefettibile per l’adozione dei provvedimenti federali in materia di ammissione, partecipazione o esclusione dai campionati professionistici.


L’impatto di siffatta novella sul sistema calcistico nazionale ha trovato la sua definitiva operatività con il recente innesto dell’art. 78-bis delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), disposizione che ha contestualmente decretato il tramonto e la formale abrogazione della storica Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.). Questo recepimento endofederale realizza una novità normativa: l’ordinamento sportivo, lungi dal vedere annichilita la propria autonomia disciplinare, assiste a una ridefinizione dei propri flussi procedimentali, ove la FIGC conserva la competenza all’adozione dei provvedimenti sanzionatori ed escludenti, ma deve necessariamente muoversi entro il solco delle risultanze istruttorie e dei pareri vincolanti rimessi alla Commissione indipendente. Nemmeno l’architettura finanziaria dell’organo è rimasta immune da questa profonda transizione, risultando ancorata a un modello di auto-sostenibilità economica che, a decorrere dall’anno 2026, porrà le spese di funzionamento a carico delle Federazioni e, in misura non superiore allo 0,15 per cento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato, delle stesse società sportive vigilate, integrando un perfetto meccanismo di autofinanziamento di mercato sottoposto al successivo controllo della Corte dei Conti.


In definitiva, l’avvento della Commissione indipendente svincola il controllo economico-finanziario dello sport professionistico da una dimensione puramente autarchica e domestica, consegnandolo a una logica di rigore pubblicistico e civilistico ove la correttezza contabile cessa di essere un mero requisito di iscrizione amministrativa per elevarsi a bene giuridico protetto dall’ordinamento generale, a salvaguardia della par condicio agonistica e della complessiva tenuta del sistema economico nazionale.


Dott. Mario Piroli


© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore ed il sito come fonte.


commissione indipendente società sportive professionistiche, commissione indipendente società sportiva professionistiche componenti, commissione indipendente calcio, commissione indipendente, commissione indipendente per la verifica dell equilibrio economico e finanziario, commissione indipendente sui conti dei club, commissione controllo calcio, commissione controllo bilanci calcio, commissione vigilanza calcio, commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistico, vigilanza sport, covisoc sostituita, covisoc esiste ancora, covisoc abrogata, covisoc abolita, covisoc cos’ e.

 
 
 

Commenti


bottom of page