Calciatori dilettanti e mancato pagamento dei compensi: strumenti di tutela
- Excellentia11

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Nel contesto del calcio dilettantistico italiano, il tema dell’inadempimento delle obbligazioni economiche da parte delle società sportive continua a rappresentare una delle principali cause di contenzioso dinanzi agli organi arbitrali federali. La convinzione, ancora oggi ampiamente diffusa tra dirigenti e tesserati, secondo cui il rapporto intercorrente tra società dilettantistica e calciatore sarebbe privo di una reale tutela giuridica patrimoniale, non trova alcun riscontro né nella disciplina federale né, tantomeno, nel vigente assetto normativo delineato dalla riforma del lavoro sportivo.
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L’introduzione del D.Lgs. n. 36/2021 ha, infatti, definitivamente consolidato la natura negoziale e sinallagmatica del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, attribuendo piena centralità al contratto stipulato tra atleta e società ed elevando l’obbligazione retributiva a elemento essenziale del rapporto.
Sotto tale profilo, il primo dato normativo dal quale occorre prendere le mosse è rappresentato dall’art. 29 delle NOIF FIGC, il quale individua la figura del “non professionista”, ricomprendendovi i calciatori tesserati per società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, nonché gli atleti del calcio a cinque, dell’attività ricreativa e del calcio femminile non professionistico.
La qualificazione formale del tesserato quale “dilettante”, tuttavia, non implica affatto l’assenza di un rapporto giuridicamente vincolante sotto il profilo economico. Al contrario, l’art. 2 dell’Accordo Collettivo FIGC – LND – AIC, stipulato in attuazione dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021, stabilisce espressamente che il rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo si costituisce mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da redigersi obbligatoriamente in forma scritta attraverso il sistema informatico federale predisposto dalla LND.
La disposizione assume rilievo centrale sotto un duplice profilo.
Da un lato, essa conferisce certezza documentale al rapporto contrattuale, sottraendo il calciatore a quelle prassi patologiche — per lungo tempo diffuse nel calcio dilettantistico — fondate su pattuizioni meramente verbali o su accordi economicamente “paralleli” rispetto alla modulistica federale. Dall’altro lato, la previsione della forma scritta “a pena di nullità” attribuisce al contratto sportivo una funzione essenziale di delimitazione dell’assetto obbligatorio tra le parti, cristallizzando il contenuto delle reciproche prestazioni.
In tale cornice si inserisce l’art. 5 dell’Accordo Collettivo, disposizione di assoluta rilevanza, la quale definisce il compenso quale corrispettivo dell’attività sportiva svolta dall’atleta e ne impone l’indicazione nel contratto quale elemento essenziale del rapporto negoziale. La norma, inoltre, disciplina la struttura del trattamento economico, distinguendo tra componente fissa e premi collegati al conseguimento di risultati sportivi individuali o collettivi.
La portata precettiva della disposizione è particolarmente significativa, poiché esclude radicalmente che la corresponsione del compenso possa essere rimessa a valutazioni discrezionali della società ovvero subordinata a condizioni estranee al rapporto contrattuale. In altri termini, una volta perfezionato il contratto e instaurato il rapporto di lavoro sportivo, l’obbligazione retributiva assume carattere pienamente vincolante.
Sotto il profilo dell’esigibilità del credito, l’art. 6 dell’Accordo Collettivo disciplina le modalità di pagamento dei compensi e dei premi, distinguendo tra campionati nazionali e competizioni regionali o provinciali. Nei campionati nazionali dilettantistici (Serie D), il compenso deve essere corrisposto in ratei mensili posticipati entro il decimo giorno del mese successivo; nei campionati territoriali (es. Promozione), pur permanendo la maturazione mensile del credito, le parti possono concordare differenti modalità di corresponsione.
Particolarmente rilevante, sul piano operativo, è il disposto dell’art. 6.4, ai sensi del quale il ritardo superiore a un mese rispetto alla scadenza pattuita legittima il calciatore a costituire formalmente in mora la società mediante PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione.
La messa in mora assume, nell’economia del sistema, una funzione ben più incisiva rispetto a quella propria del diritto civile ordinario. Essa rappresenta, infatti, il presupposto necessario per l’attivazione del rimedio risolutorio previsto dall’art. 10 dell’Accordo Collettivo.
Quest’ultima disposizione attribuisce al calciatore il diritto di ottenere la risoluzione del contratto dinanzi al competente Collegio Arbitrale qualora la società abbia posto in essere gravi violazioni degli obblighi contrattuali. Tra tali ipotesi, il legislatore pattizio individua espressamente la morosità protratta per oltre venti giorni dalla ricezione della messa in mora.
La previsione assume importanza nell’attuale sistema federale, poiché consente all’atleta non soltanto di agire per il recupero del credito maturato, ma anche di ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale e del rapporto di tesseramento, con conseguente possibilità di ricollocazione sportiva.
Sotto il profilo processuale, le controversie concernenti l’attuazione del contratto sono devolute, ai sensi dell’art. 11 dell’Accordo Collettivo, alla cognizione di un Collegio Arbitrale irrituale, composto secondo le modalità previste dalla disciplina federale. La clausola compromissoria contenuta nel contratto sportivo costituisce, pertanto, espressione del principio di specialità dell’ordinamento sportivo e del relativo sistema di giustizia domestica.
Uno degli aspetti maggiormente sottovalutati dai tesserati riguarda, tuttavia, l’effettività delle decisioni arbitrali.
Sul punto, la disciplina federale contempla strumenti di coercizione indiretta di straordinaria incisività. L’art. 94 ter delle NOIF prevede, infatti, che il pagamento delle somme accertate mediante lodo arbitrale debba avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, sino a poter incidere sulla stessa ammissione della società al campionato successivo.
La disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’art. 136 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il quale riconosce piena efficacia ai lodi arbitrali pronunciati nell’ambito dell’ordinamento federale e attribuisce alla Federazione il potere di dichiarare lo stato di morosità della società inadempiente, adottando ogni provvedimento necessario a garantire l’esecutività della decisione.
Si tratta di un meccanismo di tutela particolarmente rilevante, poiché trasferisce il piano dell’inadempimento dal mero rapporto obbligatorio privatistico alla dimensione pubblicistica dell’ordinamento sportivo, facendo derivare dalla morosità conseguenze suscettibili di incidere direttamente sulla posizione federale della società.
Nella maggior parte dei casi, le criticità non derivino tanto dall’assenza di strumenti di tutela, quanto piuttosto da un utilizzo improprio o tardivo degli stessi. Frequentemente il calciatore tollera protratti ritardi confidando in rassicurazioni informali provenienti dalla dirigenza, salvo poi attivarsi soltanto al termine della stagione sportiva, quando la situazione economica della società risulta ormai compromessa o quando siano già state sottoscritte quietanze liberatorie prive di adeguata ponderazione tecnica.
In un sistema caratterizzato da termini, formalità e competenze specialistiche, la tempestività dell’azione e la corretta impostazione della strategia difensiva assumono un rilievo decisivo.
L’assistenza di un professionista competente in diritto sportivo consente non soltanto di verificare la regolarità del rapporto contrattuale e l’effettiva esigibilità delle somme maturate, ma anche di individuare il percorso più efficace per la tutela dell’atleta, sia sul piano arbitrale sia sotto il profilo disciplinare federale.
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