Responsabile Safeguarding in ASD e SSD: obblighi, nomina e sanzioni
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L’introduzione delle politiche di safeguarding nel panorama sportivo dilettantistico e professionistico italiano non rappresenta un mero adempimento burocratico, bensì un radicale mutamento di paradigma culturale e giuridico. Gli strumenti adottati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) per rispondere al crescente e allarmante fenomeno degli abusi, delle violenze e delle discriminazioni in ambito sportivo non possono più essere ridotti a formule organizzative a cui prestare un ossequio solo formale.
Nel sistema-sport viene introdotta una funzione strutturale che mira a garantire la sicurezza dell’ambiente e l’incolumità della persona: la tutela non è più la semplice conseguenza di un accertamento ex post, ma diviene un presidio preventivo e strutturale dell’attività sportiva.
A fare definitiva chiarezza sulla portata di questi obblighi e sulla natura della responsabilità in capo ai vertici societari e ai soggetti vigilanti è intervenuta la recentissima decisione n. 0088 della Corte Federale di Appello (CFA) della FIGC del 9 febbraio 2026, i cui principi meritano un’attenta analisi da parte di ogni Presidente di ASD e SSD.
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Il quadro normativo
La figura del Responsabile Safeguarding e l'obbligo di adozione dei modelli di prevenzione poggiano su precise disposizioni di rango primario:
L’art. 16, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 39/2021 e l’art. 33, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021 (c.d. Riforma dello Sport) hanno imposto l’obbligo per ciascuna associazione o società sportiva di predisporre appositi Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva (MOG) e Codici di condotta a tutela dei minori, unitamente alla nomina di un responsabile della protezione dei minori.
La Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25 luglio 2023 ha successivamente tracciato la linea di demarcazione temporale, introducendo per le singole associazioni e società sportive l’obbligo tassativo di nominare il proprio Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni entro il 31 dicembre 2024.
Nell’ambito delle c.d. best practice illustrate nelle Linee Guida del CONI (e in particolare all’art. 13 dei "Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione" del 2023), gravano sui dirigenti sportivi e sui tecnici specifici doveri ed obblighi. Tra questi rientrano, a titolo esemplificativo:
Le azioni proattive intese a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
La promozione di rapporti tra tesserati improntati al reciproco rispetto e alla collaborazione, prevenendo attivamente situazioni disfunzionali che possano ingenerare stati di soggezione o di timore;
La divulgazione e il sostegno dei valori etici dello sport;
L’attività di conoscenza, informazione e costante aggiornamento sulle politiche di safeguarding;
L'immediata segnalazione ai vertici societari di qualsiasi anomalia.
Il ruolo del Responsabile Safeguarding
Dall’analisi dettagliata dei compiti affidati al soggetto incaricato del safeguarding si ricava un quadro estremamente articolato di obblighi basati su comportamenti attivi. Deve pertanto escludersi in radice l’idea che tale soggetto debba o possa attivarsi soltanto qualora venga a formale conoscenza di fatti illeciti o a seguito di una segnalazione. Al contrario, la norma esige che lo stesso operi in modo variegato e costante per evitare l’insorgenza di situazioni non conformi ai Regolamenti federali, ai MOG e ai codici di condotta.
Come autorevolmente statuito dalla Corte Federale di Appello FIGC nella citata decisione n. 0088 del 9 febbraio 2026, la funzione principale del Responsabile Safeguarding si colloca decisamente a monte rispetto alle attività di gestione della segnalazione, del primo vaglio della notizia, della cooperazione con le autorità competenti o degli interventi diretti a interrompere una condotta lesiva in corso.
In via prioritaria, tale figura deve:
Costruire e consolidare un contesto sportivo sicuro e tutelante, riducendo sensibilmente la probabilità statistica che condotte abusive possano verificarsi.
Accertare la reale adeguatezza, completezza e conformità delle regole, delle procedure e dei regolamenti adottati dall'ente sportivo rispetto alle linee guida del CONI e delle Federazioni.
Verificare che i MOG non restino meri enunciati cartacei, ma vengano effettivamente attuati e rispettati nella prassi quotidiana della vita societaria.
Nel caso di specie giunto al vaglio della CFA, il giudice di prime cure aveva erroneamente escluso la responsabilità del Responsabile Safeguarding sul presupposto dell'assenza di una qualsivoglia conoscenza diretta dei fatti contestati a un allenatore. La Corte Federale d'Appello ha ribaltato tale assunto, specificando che il primo giudice non aveva tenuto conto della posizione di garanzia del responsabile e di quell’insieme di obblighi che impone una condotta preventiva articolata su più direttrici, slegata dalla mera ricezione di una denuncia esterna.
La posizione di garanzia del Presidente
Un capitolo di fondamentale importanza della pronuncia del 9 febbraio 2026 riguarda la figura del Presidente della società sportiva. All'interno dell'ordinamento sportivo è immanente il principio secondo cui il Presidente, oltre a rivestire il tipico ruolo di rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi, assume una specifica posizione di garanzia nei confronti dell'intero ordinamento sportivo (e dei suoi soggetti) in ordine al rispetto, da parte dei tesserati (e di chiunque agisca per conto o nell’interesse del club, anche se non tesserato), degli obblighi di lealtà, correttezza e probità.
La giurisprudenza federale sul punto è granitica (ex multis: CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024). Non si tratta di una responsabilità oggettiva in senso stretto, ovvero priva di elementi soggettivi. Al contrario, l’elemento soggettivo si ravvisa specificamente nella violazione degli obblighi di garanzia derivanti dall'assunzione stessa della carica di Presidente.
Ne consegue che la responsabilità del Presidente si configura in caso di:
Mancata adozione di misure idonee a prevenire in concreto forme di abusi, violenze e discriminazioni.
Inadeguato esercizio del potere di controllo che a lui fa capo, sia in termini di organizzazione dei servizi, sia in termini di mancata adozione di strumenti idonei ad arginare – attraverso un'avveduta valutazione dei rischi – possibili fatti illeciti.
L’insufficienza della mera adozione formale del MOG
Un ulteriore passaggio rilevante per i dirigenti riguarda l'efficacia esimente dei modelli organizzativi. La semplice adozione "su carta" dei MOG e dei codici di condotta non è sufficiente ad esonerare il Presidente da responsabilità. Incombe su di lui un’opera a monte di organizzazione societaria che assicuri un ambiente strutturalmente sano.
Tale posizione di garanzia può cumularsi con profili di:
Culpa in vigilando: l'obbligo di controllare periodicamente quanto accade all’interno della società e di vigilare sul rispetto effettivo dei regolamenti.
Culpa in eligendo: la responsabilità nella scelta dei soggetti destinatari delle funzioni di controllo.
Proprio nella decisione n. 0088/2026, la Corte Federale ha ascritto al Presidente della società una grave responsabilità per culpa in eligendo, in quanto aveva conferito l’incarico di Responsabile del Safeguarding a un soggetto palesemente impreparato e rivelatosi del tutto inadatto a svolgere quei compiti.
Il rispetto delle norme regolamentari (come l'art. 5, comma 1, lett. a, b e h del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni) impone al Presidente l’obbligo di “creare un ambiente sano, sicuro e inclusivo”, di “riservare ad ogni tesserato adeguata attenzione, rispetto e dignità” e di “prevenire concretamente il rischio di abusi, tenendo conto delle caratteristiche della società e dei tesserati, in particolare se minori”. Tali compiti preventivi possono essere delegati, ma l'atto di delega richiede un'adeguata e rigorosa selezione del professionista incaricato e un'interlocuzione continua con lo stesso.
Le sanzioni per le ASD e SSD inadempienti
Il mancato adeguamento normativo entro i termini stabili o l'adozione di modelli elusivi e nomine di facciata espongono il sodalizio sportivo e i suoi dirigenti a gravi rischi sanzionatori, sia sotto il profilo civilistico che dell'ordinamento sportivo:
Sanzioni Disciplinari Federali: l’omessa nomina del Responsabile Safeguarding o la mancata adozione dei MOG comporta l'avvio di procedimenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
Perdita dell'Affiliazione e del Registro Registro Nazionale (RASD): la conformità alle norme di safeguarding è requisito di permanenza per l'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Il mancato adempimento può compromettere il riconoscimento ai fini sportivi, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.
Responsabilità Civile e Risarcitoria: l'assenza di un MOG efficiente o la nomina di un Safeguarding Officer inadatto (culpa in eligendo) priva la società della possibilità di invocare il caso fortuito o l'interruzione del nesso causale in sede civile, esponendo l'ASD/SSD e il Presidente (con il proprio patrimonio personale nei casi di ASD non riconosciute) a catastrofiche richieste di risarcimento danni in caso di illeciti perpetrati a danno di minori o tesserati.
Conclusioni e raccomandazioni
La stagione dei modelli organizzativi "copia e incolla" e delle nomine pro-forma è definitivamente tramontata. La giurisprudenza impone un approccio analitico e preventivo: il Responsabile Safeguarding deve essere un soggetto dotato di specifiche competenze giuridiche, psicologiche o pedagogiche, capace di dialogare costantemente con il direttivo e di monitorare la quotidianità degli allenamenti.
Per porre al riparo il patrimonio dell'Associazione e tutelare l'incolumità dei tesserati, i Presidenti e i Consigli Direttivi devono immediatamente:
Sottoporre a un audit professionale i modelli organizzativi vigenti.
Valutare con estremo rigore il profilo del Responsabile Safeguarding nominato, accertandone l'effettiva preparazione.
Istituire un registro delle attività preventive e dei controlli periodici per poter dimostrare, in ogni sede, l'adempimento attivo della propria posizione di garanzia.
Dott. Mario Piroli
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