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Agente sportivo stabilito in Italia: riconoscimento del titolo estero e iscrizione al Registro CONI

11 minuti fa
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L’esercizio della professione di agente sportivo in Italia da parte di soggetti abilitati all’estero richiede una valutazione preliminare del titolo professionale posseduto, dell’ordinamento nel quale è stato conseguito e delle condizioni previste per il riconoscimento della qualifica. La circostanza che un professionista sia regolarmente abilitato a operare in un altro Paese non determina, infatti, un’automatica legittimazione a esercitare la professione sul territorio italiano. L’ordinamento nazionale subordina l’esercizio dell’attività all’iscrizione nel Registro nazionale degli agenti sportivi istituito presso il CONI e disciplina specifici percorsi per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero. Il riconoscimento del titolo straniero e la successiva iscrizione nella sezione dedicata agli agenti sportivi stabiliti costituiscono, pertanto, passaggi centrali per chi intenda trasferire in Italia la propria attività professionale senza dover necessariamente ripercorrere l’intero procedimento ordinario di abilitazione.


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La materia ha ricevuto una nuova disciplina con il Regolamento Agenti Sportivi del CONI approvato nel settembre 2026, adottato in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2025, n. 218, recante la disciplina di attuazione in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio della professione di agente sportivo. Il nuovo quadro regolamentare attribuisce particolare rilievo al riconoscimento delle qualifiche europee, alla verifica dell’equipollenza con il titolo abilitativo nazionale e all’eventuale imposizione di misure compensative. In questo ambito assumono rilievo anche i principi della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, richiamata espressamente dalle fonti nazionali.


Il punto di partenza è rappresentato dalla definizione di agente sportivo stabilito contenuta nell’articolo 2, lettera d), del nuovo Regolamento CONI. La disposizione individua questa figura nel cittadino di uno Stato dell’Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, nonché nel cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea in possesso di un regolare permesso di soggiorno in uno Stato membro dell’Unione, che sia abilitato all’esercizio dell’attività di agente sportivo in un altro Stato membro dell’Unione europea, nello Spazio economico europeo o in Svizzera e risulti iscritto nell’apposita sezione del Registro nazionale.


La definizione presenta un elemento di particolare interesse per gli operatori internazionali, poiché non limita in assoluto l’accesso a questa figura ai soli cittadini dell’Unione europea. Il Regolamento contempla anche cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro dell’Unione, purché ricorrano gli ulteriori presupposti relativi alla qualifica professionale conseguita all’estero. La cittadinanza, il titolo abilitativo e la situazione di soggiorno devono quindi essere verificati congiuntamente: nessuno di questi elementi, considerato isolatamente, consente di presumere il diritto a esercitare stabilmente la professione in Italia.


L’articolo 19 disciplina il riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero. In particolare, attribuisce ai soggetti rientranti nelle categorie previste, in possesso di una qualifica idonea a esercitare la professione di agente sportivo secondo la normativa di un altro Stato dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera, il diritto di svolgere la propria attività in Italia in maniera stabile soltanto dopo il riconoscimento della qualifica professionale e l’eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa. In tal senso, l’articolo 19, comma 2, demanda al CONI, d’intesa con l’autorità politica competente in materia di sport, l’adozione di una disciplina specifica per individuare le qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale e quelle che richiedono una misura compensativa. La disciplina prevede, in particolare, la pubblicazione di un’apposita Tabella stabiliti e qualifiche sottoposte a misure compensative.


Quando il titolo estero è riconosciuto come equipollente a quello nazionale, il riconoscimento costituisce il presupposto per richiedere l’iscrizione nella sezione del Registro nazionale dedicata agli agenti sportivi stabiliti, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti. Quando, invece, la qualifica non consente il riconoscimento diretto e ricorrono i presupposti stabiliti dalla disciplina attuativa, può rendersi necessaria una misura compensativa. Quest’ultima mira a integrare la preparazione professionale del richiedente nelle materie rispetto alle quali siano state riscontrate differenze rilevanti tra la formazione acquisita all’estero e quella richiesta nell’ordinamento italiano.


L’articolo 20 del nuovo Regolamento disciplina la domanda per l’applicazione delle misure compensative. L’istanza deve essere presentata mediante il sistema informatico centrale e presuppone, tra gli altri requisiti espressamente indicati dalla norma, la residenza o la sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, l’abilitazione attuale all’esercizio della professione di agente sportivo secondo la normativa di uno di tali ordinamenti e l’effettivo esercizio della professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni precedenti, in conformità alla normativa del Paese interessato. Il requisito dell’effettivo esercizio professionale assume un’importanza specifica. La documentazione, invero, deve consentire di verificare non soltanto l’esistenza dell’abilitazione, ma anche la concreta attività professionale svolta nel periodo di riferimento.


Alla domanda devono essere allegati il documento di identità in corso di validità, la documentazione richiesta per comprovare i requisiti e, per gli atti redatti in lingua straniera, una traduzione giurata in lingua italiana ovvero la documentazione corredata delle formalità di apostille indicate dal Regolamento. È inoltre necessario produrre l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria nella misura stabilita dal CONI. L’articolo 20, comma 4, prevede che la domanda sia valutata entro quattro mesi dalla presentazione o dall’integrazione documentale eventualmente richiesta dalla Commissione per gli agenti sportivi.


La misura compensativa è disciplinata dall’articolo 21 e consiste nel superamento della prova generale prevista dall’articolo 12, da svolgere esclusivamente in forma orale. Il candidato può scegliere la lingua della prova tra italiano, inglese, francese e spagnolo. Il percorso compensativo è quindi strutturato come una verifica orale delle competenze richieste per l’accesso alla professione, anziché come una ripetizione integrale del procedimento ordinario di abilitazione nazionale. La possibilità di sostenere la prova in una delle lingue ammesse rappresenta un elemento rilevante per i professionisti stranieri, ma non elimina la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento e l’iscrizione.


Il superamento della misura compensativa, ove prescritta, non determina da solo l’immediata possibilità di esercitare la professione in Italia. L’articolo 19, comma 3, chiarisce che il riconoscimento ottenuto secondo il procedimento previsto costituisce titolo per l’iscrizione nella sezione del Registro nazionale dedicata agli agenti sportivi stabiliti, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti. Il procedimento di riconoscimento deve pertanto essere distinto da quello di iscrizione: il primo riguarda la qualifica professionale conseguita all’estero, mentre il secondo accerta la sussistenza delle condizioni necessarie per l’esercizio della professione nell’ordinamento italiano.


L’articolo 29 individua i requisiti per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione al Registro nazionale. Per la sezione degli agenti sportivi stabiliti è necessario, tra l’altro, possedere la qualifica riconosciuta come equipollente oppure il titolo riconosciuto a seguito del superamento della misura compensativa, oltre ai requisiti personali e professionali previsti dal Regolamento. Tra questi rientrano il pieno godimento dei diritti civili, l’assenza delle condanne e delle sanzioni individuate dalla disciplina, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente e la titolarità di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale conforme alle condizioni prescritte. Sono inoltre richiesti il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, nonché l’assenza delle situazioni di incompatibilità e dei conflitti di interesse contemplati dal quadro normativo.


La domanda di iscrizione è presentata attraverso il sistema informatico centrale e deve essere corredata della documentazione prescritta, comprendente il documento di identità, il codice fiscale, la prova del titolo rilevante per la sezione richiesta, la documentazione relativa ai requisiti personali e la polizza assicurativa in corso di validità. Il procedimento prevede il coinvolgimento della federazione sportiva competente per la verifica dei requisiti di propria pertinenza e la successiva decisione della Commissione per gli agenti sportivi.


La corretta predisposizione della domanda rappresenta un passaggio autonomo e decisivo: il riconoscimento della qualifica estera non esonera dal rispetto delle condizioni generali previste per l’iscrizione al Registro nazionale. Un errore nella documentazione, l’assenza di un requisito personale o assicurativo oppure il mancato completamento degli adempimenti amministrativi possono ostacolare l’accesso alla professione anche quando il titolo estero sia stato riconosciuto.


L’iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all’anno solare in corso, con scadenza al 31 dicembre dell’anno di riferimento, e deve essere rinnovata. L’agente stabilito è tenuto a comunicare, attraverso il sistema informatico centrale, le variazioni delle informazioni rilevanti e il venir meno dei requisiti richiesti entro venti giorni dal verificarsi dell’evento. Rimane inoltre fermo l’obbligo di aggiornamento professionale previsto dal Regolamento, che richiede una partecipazione minima di venti ore per anno solare di iscrizione, da assolvere entro il termine annuale stabilito.


Un ulteriore elemento di interesse è contenuto nell’articolo 29, comma 9, che contempla un percorso successivo di passaggio dalla sezione degli agenti sportivi stabiliti alla sezione ordinaria degli agenti sportivi. Trascorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione stabiliti, l’agente che abbia adempiuto agli obblighi di aggiornamento e abbia esercitato l’attività in Italia in modo effettivo e regolare può richiedere l’iscrizione nella sezione degli agenti sportivi senza sostenere l’esame di abilitazione, purché dimostri di aver ricevuto almeno cinque incarichi all’anno per tre anni consecutivi nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale.


La previsione assume rilievo per i professionisti che intendano costruire una presenza stabile e continuativa nel mercato italiano. L’iscrizione nella sezione degli agenti stabiliti può costituire il punto di accesso a un percorso professionale più ampio, nel quale l’esperienza maturata in Italia e il rispetto degli obblighi regolamentari possono consentire, ricorrendone i presupposti, il successivo passaggio alla sezione ordinaria senza ripetere l’esame nazionale.


È essenziale, tuttavia, distinguere la figura dell’agente sportivo stabilito da quella dell’agente sportivo domiciliato. Il nuovo Regolamento disciplina separatamente, all’articolo 23, l’attività in Italia dei cittadini e delle società appartenenti a Stati diversi dall’Unione europea, dallo Spazio economico europeo e dalla Svizzera, attraverso un regime di domiciliazione. Tale percorso è subordinato a requisiti specifici, tra cui l’abilitazione all’estero per almeno un anno, l’effettivo svolgimento di mandati nel Paese di riferimento e la domiciliazione presso un agente sportivo domiciliatario, con il quale deve essere stipulato un accordo di collaborazione professionale. La disciplina prevede inoltre che l’agente domiciliato e quello domiciliatario operino congiuntamente nell’ambito del mandato e rispondano in solido degli atti compiuti nell’esecuzione del rapporto nei termini stabiliti dal Regolamento.


La domiciliazione non deve quindi essere confusa con il riconoscimento di una qualifica europea ai fini dello stabilimento. Si tratta di istituti distinti, rivolti a categorie differenti di professionisti e caratterizzati da presupposti e modalità operative specifiche. Analogamente, l’articolo 22 disciplina l’esercizio temporaneo e occasionale della professione in regime di libera prestazione di servizi: anche tale percorso deve essere distinto da quello diretto a stabilire una presenza professionale stabile in Italia.


La questione presenta implicazioni ulteriori per chi intenda organizzare l’attività attraverso una società. L’articolo 30 del nuovo Regolamento consente all’agente sportivo di organizzare imprenditorialmente la propria attività attraverso una società di persone o di capitali, nel rispetto delle condizioni previste. Tra queste rientrano la coerenza dell’oggetto sociale con l’attività di agente sportivo e con le attività connesse o strumentali, la maggioranza assoluta delle quote in capo a soggetti iscritti nelle sezioni pertinenti del Registro nazionale e la riserva della rappresentanza legale e dei poteri gestori a soggetti regolarmente iscritti. Il Regolamento disciplina inoltre la sede legale della società e la relativa iscrizione nel Registro nazionale, con previsioni specifiche per gli agenti stabiliti.


L’iscrizione personale dell’agente e quella della società attraverso la quale viene organizzata l’attività devono essere valutate come adempimenti distinti, sebbene collegati. Il professionista che intenda trasferire in Italia non soltanto la propria operatività, ma anche la struttura imprenditoriale utilizzata nel Paese di provenienza, deve quindi considerare congiuntamente i requisiti per il riconoscimento della qualifica, quelli per l’iscrizione personale e quelli relativi all’organizzazione societaria.


Dott. Mario Piroli


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