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Trasferimento di calciatori professionisti: profili giuridici e fiscali

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    Excellentia11
  • 20 mag 2020
  • Tempo di lettura: 8 min

Aggiornamento: 14 giu 2024


Accordo di trasferimento del calciatore professionista e cessione del contratto - La cessione del contratto dell’atleta professionista in Italia è prevista dall’art. 5 della Legge n. 91/1981; tale articolo, nel primo comma, detta anzitutto la durata massima del contratto di lavoro sportivo, che è di cinque anni. In seguito prevede che al contratto di lavoro sportivo stipulato tra le parti possa seguire un altro contratto (il c.d. rinnovo del contratto), disciplina infine la possibilità di “cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali”. Nel settore calcio, le modalità fissate dalla FIGC, sono dettate dagli artt. 95, 102 e 103 delle NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione). Il trasferimento del calciatore professionista o la cessione del contratto devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante l’utilizzo di moduli predisposti dalle Leghe, inoltre, essi dovranno essere depositati presso le Leghe, non oltre il termine previsto di cinque giorni dalla stipulazione. Come ben noto, la cessione può essere a titolo definitivo oppure a titolo temporaneo e deve avvenire esclusivamente nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale. Con riguardo ai trasferimenti a titolo temporaneo, è bene tener presente che essi possono avere una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi di trasferimento ed una durata massima pari ad una stagione sportiva. In ogni caso, sia che si tratti di un trasferimento a titolo definitivo o temporaneo, le NOIF stabiliscono che uno stesso calciatore può tesserarsi per un massimo di tre volte durante una stagione sportiva e può prender parte a competizioni ufficiali di prima squadra soltanto per due diverse società sportive nel corso della stessa stagione sportiva.

L’iter della cessione del contratto del calciatore professionista si articola mediante la sottoscrizione di tre documenti: a) Variazione di tesseramento, viene sottoscritto dalla società sportiva cedente, da quella cessionaria e dal calciatore ceduto (tale documento risponde al modello della cessione del contratto ex art. 1406 c.c.); b) Documento di variazione del tesseramento, viene sottoscritto dalla società sportiva cedente e dalla cessionaria. Oltre a ciò nel documento è presente l’indicazione specifica del corrispettivo della cessione e delle relative modalità di pagamento; c) “Nuovo” contratto di lavoro sportivo, è l’ultimo documento, stipulato tra la società sportiva cessionaria ed il calciatore ceduto.


Sia gli accordi di trasferimento che le cessioni di contratto possono prevedere al loro interno una molteplicità di clausole; ad esempio la c.d. clausola di recompra, in cui la società cedente potrà in futuro avere un diritto a riacquisire il calciatore ceduto; oppure clausole che assegnino a favore della società cedente bonus di rendimento del calciatore.

Nei contratti a cessione temporanea, inoltre, può essere pattuito il diritto (o anche l’obbligo) di opzione in favore della società sportiva cessionaria per far si che la cessione diventi da temporanea a definitiva (c.d. prestito con diritto di riscatto).


Va infine fatto cenno alle possibili controversie sul trasferimento o sulla cessione del contratto dei calciatori. A tal proposito va precisato che nel momento in cui viene effettuato il deposito presso le Leghe della documentazione relativa al trasferimento/cessione del contratto del calciatore, la Lega di competenza svolge un ruolo di accertamento e di verifica della situazione finanziaria della società sportiva cessionaria. Soltanto nel caso in cui vi sia una decisione positiva da parte della Lega si potrà ritenere il trasferimento avvenuto. In caso di decisione contraria, è ammesso il reclamo innanzi ai competenti organi della giustizia sportiva nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Durante tutto il periodo di contenzioso gli effetti del trasferimento restano sospesi e la società cedente sarà così tenuta all’adempimento delle varie obbligazioni di natura economica nei confronti del calciatore, avrà però, un eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria nel caso in cui venga concessa l’esecutività del trasferimento.


A cura di Mario Piroli


Profili fiscali del trasferimento del calciatore professionista: inquadramento delle commissioni corrisposte agli Agenti sportivi da parte delle società sportive - Una delle questioni più interessanti relative al trasferimento del calciatore professionista è quella relativa al trattamento fiscale delle commissioni corrisposte dalle società sportive agli Agenti sportivi. Tale questione è sempre stata oggetto di dibattito ed ha generato un notevole contenzioso tra le Agenzie Fiscali e le società sportive.


Per meglio collocare la problematica occorre partire dall’inquadramento civilistico della attività di Agente sportivo che, come riportata dal Regolamento CONI degli Agenti sportivi, è del tutto, o quasi, sovrapponibile a quella delineata dal Codice Civile all’articolo 1754, il quale definisce mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. E’ evidente, quindi, che il rapporto di mediazione presuppone la volontà delle parti di avvalersi dell’opera del mediatore, con la conseguenza che il diritto alla provvigione sorge a condizione che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese e nota ad entrambe le parti mediate (Cass. Civ., Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12390). D’altra parte, l’attuale Regolamento FIGC degli Agenti sportivi prevede la possibilità di un mandato congiunto (c.d. mandato plurimo) e cioè un mandato in cui l’Agente svolge gli interessi sia della società sportiva che del calciatore. Va specificato che, in passato, era previsto il divieto di doppio mandato, era imposto, infatti, all’Agente di sottoscrivere il modulo federale “rosso” (per la rappresentanza di società di calcio) oppure “blu” (per la rappresentanza di calciatori).


Ciò premesso, negli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di contenziosi tributari maturati sulla scorta di una intensa azione accertatrice dell'Agenzia delle Entrate, fondata sulla tesi secondo cui, in considerazione della peculiarità del rapporto di lavoro subordinato che intercorre tra società e calciatori, i pagamenti a favore degli Agenti sportivi (ingaggiati formalmente dalla società) avvenissero nell'interesse esclusivo (se non prevalente) del calciatore piuttosto che del club sportivo. Conseguentemente, veniva contestata l'esistenza di una componente retributiva indiretta rispetto a quella ordinariamente percepita dal calciatore per lo svolgimento dell'attività sportiva, dal momento che la società-datore di lavoro si sarebbe accollata il pagamento del compenso dovuto al procuratore da parte del giocatore-dipendente: tale somma (o una parte di essa) rappresenta, nell'interpretazione del Fisco, un beneficio economico per il calciatore da tassare alla stregua di veri e propri fringe benefits (ex art. 51 del d.P.R. n. 917/1986, anche "T.U.I.R."), con assoggettamento a ritenuta ex art. 23 del d.P.R. n. 600/73. Al contrario, le società sportive da sempre hanno opposto l’operato degli uffici tributari, rilevando come, in realtà, la “spesa delle commissioni” sia sostenuta nell’interesse del solo datore di lavoro e come tale assoggettata a tutt’altro regime tributario. Le conseguenze, sul piano pratico, sono assai differenti sia per le società ma anche per gli stessi calciatori.


Nel caso, infatti, in cui le commissioni corrisposte agli Agenti fossero effettivamente considerate fringe benefits per le società di calcio le stesse sarebbero:

  • Indeducibili ai fini IRES;

  • Considerate costo non inerente (art.109, comma 5, del TUIR);

  • Indeducibili ai fini IRAP;

  • Riqualificate come costo del lavoro e quindi indeducibili dalla determinazione della base imponibile IRAP;

  • Indetraibili per “difetto di inerenza” (operazione soggettivamente inesistente), ai fini IVA del compenso pagato agli Agenti;

  • Obbligo di applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali.

Per i calciatori, invece, il compenso corrisposto agli Agenti sarebbe considerato come maggior reddito imponibile corrispondente alla quota di fringe benefit.

Pertanto è evidente che la linea di demarcazione che distingue ciò che costituisce fringe benefits e ciò che non vi rientra è la seguente:

  • Spesa sostenuta nell’interesse esclusivo del lavoratore (calciatore) -> fringe benefit;

  • Spesa sostenuta principalmente nell’interesse del datore di lavoro-> no.


La questione, come detto, è stata ed è, tutt’ora, oggetto di contenzioso. A tal fine si riportano le massime di due sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, favorevoli alle tesi delle società di calcio, le quali hanno evidenziato come: «gli elementi probatori forniti si appalesano privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza e comunque inadeguati a dimostrare la reale sussistenza di una indennità aggiuntiva (fringe benefits) in favore del calciatore, con le conseguenze fiscali applicate con l’atto in questione. L’atteggiamento elusivo addotto dall’Ufficio appare meramente indiziario, ma carente sotto il profilo probatorio, specie se considerato a fronte di una fatturazione e quindi ad un relativo pagamento delle imposte» (Comm. Trib. Prov. Lecce, sentenza n. 2826 del 20/9/2018); «la Commissione ritiene che in assenza di prova che il contratto tra la società sportiva e la società erogatrice dei servizi nei confronti del calciatore fosse simulato, non è possibile ascrivere i compensi percepiti dalla società erogatrice dei servizi a reddito di lavoro dipendente del calciatore» (Comm. Trib. Prov. Lecce, sentenza n. 1061 del 14/3/2018).

Si segnala, inoltre, la sentenza della Commissione Trib. Prov. di Genova, n. 58 del 16/1/2018, che ha esaminato e sintetizzato le questioni richiamate nel presente articolo stabilendo quanto segue:

  • È provata in atti (modulo rosso) la stipula del mandato tra [la società sportiva] e [il procuratore] nel proprio interesse, ed il relativo costo sostenuto per le prestazioni ricevute dal procuratore (Agente sportivo) è sicuramente inerente e come tale deducibile IRAP e IVA...;

  • Mentre, peraltro, in assenza di valido mandato (modulo blu) non è provato se il giocatore abbia fruito del servizio di rappresentanza, né in quale misura…

  • Si possono infatti considerare costi imputabili a fringe benefit solo quelli relativi a servizi effettivamente goduti dal lavoratore. E di tale effettivo godimento non vi è agli atti idonea prova, mentre è sicuramente provato che la società sportiva abbia goduto dei servizi dell’ [Agente]».

In senso sfavorevole alla tesi delle società di calcio si segnalano le sentenze: Comm. Trib. Prov. Rimini, sentenza n. 175 del 23/10/2009, Comm. Trib. Prov. Roma, sentenza n. 1 del 18/1/2010, Comm. Trib. Reg. Lazio, sentenza n. 53 del 5/4/2012.


La questione come visto è dibattuta. In realtà, a parere di chi scrive, il tentativo del Fisco è sempre stato quello di considerare "vantaggi accessori", tassabili in capo al calciatore, le somme pagate dalle società agli Agenti sportivi. In realtà, il calciatore rappresenta per una società sportiva un asset ben diverso da un qualunque altro dipendente subordinato tanto è vero che il costo sostenuto per l’acquisto e per le prestazioni dello stesso è iscritto in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali dello stato patrimoniale ed è ammortizzato in quote costanti per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società. Conseguentemente la società di calcio si avvale delle prestazioni di un calciatore, sostenendone il costo, in ragione delle capacità dell’atleta, per raggiungere ricavi sempre maggiori siano essi determinati dalla partecipazione a competizioni più performanti o con l’intento di mantenere posizioni acquisite. Il costo, perciò, sostenuto dalle società di calcio per beneficiare delle prestazioni dei calciatori è finalizzato a migliorare il valore del "bene immateriale strumentale d'impresa" e non dovrebbe essere qualificato come fringe benefit ex art. 51 del T.U.I.R..


Invero, anche al fine di evitare un ipotetico contenzioso con il fisco, una soluzione ponderata potrebbe essere quella per cui l’Agente sportivo potrebbe stipulare due contratti distinti: uno con la società ed uno con il calciatore con due distinti mandati diretti alla conclusione dell’affare. Infine si segnala che nel marzo 2017 è stata presentata una proposta di legge che prevedeva espressamente l’impossibilità di configurare i costi sostenuti dalle società per le prestazioni degli Agenti sportivi come fringe benefit in capo ai calciatori.


A cura dell’Avv. Pietro Piroli

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