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Il contratto di mandato dell’Agente sportivo

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Aggiornamento: 5 gen

Nel sistema dell’intermediazione sportiva, il contratto di mandato sportivo costituisce il presupposto giuridico imprescindibile per lo svolgimento legittimo dell’attività dell’agente. Esso non si esaurisce in un adempimento meramente formale, ma rappresenta il fondamento dell’intero rapporto professionale, incidendo direttamente sulla validità dell’intervento dell’agente, sulla legittimità della pretesa remuneratoria e, più in generale, sulla tutela degli interessi dell’atleta o della società assistita.


La centralità del mandato emerge con particolare evidenza nel quadro normativo composito che disciplina la materia, nel quale si intrecciano fonti regolamentari sportive e fonti statali. In tale contesto assume rilievo il decreto legislativo n. 37 del 2021, adottato in attuazione della legge delega di riforma dello sport, che tuttavia risulta tuttora privo dei necessari decreti attuativi, circostanza che ha contribuito a mantenere un assetto applicativo in parte incompiuto e fortemente dipendente dalla disciplina regolamentare dettata dal CONI. L’analisi coordinata del Regolamento CONI Agenti Sportivi e della normativa statale consente comunque di individuare con sufficiente chiarezza i requisiti essenziali del contratto di mandato sportivo e di coglierne le principali criticità applicative.


Il Regolamento CONI Agenti Sportivi definisce il contratto di mandato come il contratto stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società e/o un atleta, dall’altra, conforme ai requisiti minimi previsti dal regolamento stesso. Tale definizione, pur nella sua essenzialità, consente di individuare due elementi strutturali fondamentali: da un lato, la forma scritta quale requisito indefettibile; dall’altro, la funzione tipica di conferimento dell’incarico professionale. In coerenza con tale impostazione, l’art. 17 del Regolamento stabilisce che l’agente sportivo può prestare i propri servizi esclusivamente sulla base di un apposito contratto di mandato redatto in forma scritta, sancendo l’illegittimità di qualsiasi attività di intermediazione svolta in assenza di tale titolo.


Sul piano legislativo, l’art. 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021 ribadisce la centralità del mandato sportivo, prevedendo espressamente la forma scritta a pena di nullità. La previsione della nullità civilistica rafforza il ruolo del contratto quale fondamento giuridico dell’attività dell’agente e ne sottolinea la funzione di garanzia per l’ordinamento sportivo e per i soggetti assistiti.


La necessità di un incarico scritto si collega strettamente al principio di trasparenza e alla prevenzione dei conflitti di interessi. L’art. 21, comma 1, del Regolamento CONI dispone infatti che l’agente sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo previa attribuzione di un incarico scritto e impone all’agente l’obbligo di evitare qualsiasi situazione di conflitto, anche solo potenziale. In tale prospettiva, il contratto di mandato non si configura soltanto come strumento di conferimento dell’incarico, ma anche come mezzo di delimitazione soggettiva e funzionale dell’attività dell’agente.


Quanto al contenuto del mandato, l’art. 21, comma 2, del Regolamento CONI e l’art. 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021 delineano in modo puntuale i requisiti essenziali del contratto, che risultano sostanzialmente coincidenti. Il contratto deve anzitutto indicare le generalità complete delle parti, elemento indispensabile non solo ai fini identificativi, ma anche per la verifica della legittimazione soggettiva dell’agente e dell’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità. Deve poi essere specificato l’oggetto dell’incarico, con una formulazione sufficientemente determinata da evitare incertezze interpretative.


Elemento centrale è altresì la durata del contratto, che non può essere superiore a due anni, con riduzione automatica ex lege e nullità delle clausole di tacito rinnovo, in una logica di tutela del rapporto fiduciario e di prevenzione di vincoli contrattuali eccessivamente prolungati.


Il contratto deve inoltre disciplinare il corrispettivo spettante all’agente sportivo e le relative modalità di pagamento, nel rispetto del principio secondo cui il pagamento deve essere effettuato dal soggetto che ha conferito il mandato, salva autorizzazione espressa e scritta. Tale previsione assume rilievo centrale nella prassi applicativa, in quanto mira a garantire trasparenza e tracciabilità dei flussi economici.


Sono richieste, infine, la sottoscrizione delle parti e, in caso di mandato relativo a un minore, la sottoscrizione dell’esercente la responsabilità genitoriale o la tutela legale. Sotto il profilo formale, il contratto deve essere redatto in lingua italiana o in una lingua di uno Stato membro dell’Unione europea, con specifici obblighi di traduzione e deposito e prevalenza della versione italiana in caso di contrasto interpretativo.


La normativa ammette il c.d. mandato plurimo e la stipulazione con o senza clausola di esclusiva, ma entro limiti stringenti. In particolare, il decreto legislativo n. 37 del 2021 consente il mandato con non più di due soggetti assistiti, imponendo che uno di essi sia il lavoratore sportivo, e riducendo sensibilmente il margine di discrezionalità nella gestione di incarichi concorrenti. L’esclusiva deve risultare da un’espressa pattuizione, dovendosi altrimenti ritenere il mandato non esclusivo.


Di particolare delicatezza è il tema della nullità del contratto stipulato da soggetti non iscritti al Registro nazionale o federale degli agenti sportivi. Il Regolamento CONI e la normativa statale sanciscono la nullità del mandato e prevedono conseguenze disciplinari e, in caso di sopravvenuta incompatibilità, la risoluzione del contratto al termine della stagione sportiva.


Ulteriore requisito essenziale è rappresentato dall’obbligo di deposito del contratto di mandato presso la Federazione competente entro venti giorni, a pena di inefficacia del contratto, con estensione dell’obbligo anche alle modifiche, risoluzioni e recessi, in un’ottica di rafforzamento del principio di trasparenza.


Nonostante la chiarezza complessiva del quadro normativo, la prassi evidenzia numerose criticità applicative, tra cui contratti con oggetto generico, compensi non adeguatamente determinati, uso improprio dell’esclusiva e omesso o tardivo deposito del mandato, con conseguenze rilevanti sul piano contrattuale e disciplinare.


Il contratto di mandato sportivo si conferma, in conclusione, quale fulcro dell’attività dell’agente e strumento essenziale di tutela per tutte le parti coinvolte. La sua corretta redazione presuppone una conoscenza approfondita della normativa e un’attenta valutazione delle implicazioni pratiche, in un contesto nel quale la professionalità dell’agente si misura anche dal rigoroso rispetto delle regole dell’ordinamento sportivo.


Alla luce delle rilevanti conseguenze che possono derivare da una non corretta strutturazione del mandato, la redazione e la verifica del contratto di mandato sportivo richiedono competenze giuridiche specifiche e un costante aggiornamento. Per agenti sportivi, atleti e società che intendano operare nel rispetto delle regole dell’ordinamento sportivo e prevenire profili di invalidità o contenzioso, è possibile richiedere una consulenza specialistica o un supporto nella predisposizione e revisione del contratto di mandato attraverso i contatti disponibili sul sito.


Dott. Mario Piroli


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