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Il Codice Mondiale Antidoping WADA 2027: analisi delle principali novità

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Il 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Codice Mondiale Antidoping della World Anti-Doping Agency (WADA), insieme agli Standard Internazionali aggiornati, destinati a sostituire il quadro regolamentare attualmente vigente. La riforma costituisce il risultato di un articolato processo di revisione e consultazione internazionale, sviluppatosi nell’arco di circa due anni e culminato nell’approvazione del nuovo Codice da parte della Foundation Board della WADA e degli Standard da parte dell’Executive Committee, in occasione della Sesta Conferenza mondiale sul doping nello sport, tenutasi a Busan, nella Repubblica di Corea, il 5 dicembre 2025. Le versioni definitive in lingua inglese e francese sono state successivamente pubblicate dalla WADA. Il testo e la documentazione ufficiale sono disponibili nella sezione dedicata al Codice Mondiale Antidoping 2027.


Se sei un atleta, un allenatore, un medico sportivo o un altro professionista coinvolto in un procedimento antidoping, oppure desideri verificare le implicazioni del nuovo Codice sulla tua attività, puoi contattarci per una valutazione legale della tua posizione. 

L’intervento si inserisce nella periodica revisione del sistema normativo internazionale antidoping, che ha già condotto all’adozione delle precedenti versioni del Codice nel 2004, 2009, 2015 e 2021. La revisione del 2027 interviene su numerosi istituti di rilevanza sostanziale e procedurale, perseguendo un equilibrio più articolato tra efficacia delle attività di prevenzione e repressione del doping, individualizzazione delle conseguenze sanzionatorie, protezione dei diritti fondamentali e correttezza del procedimento.


Il filo conduttore della riforma è rappresentato dalla ricerca di una maggiore proporzionalità nella risposta all’illecito antidoping, accompagnata da un rafforzamento delle garanzie procedurali e dei meccanismi di controllo sull’attività delle organizzazioni antidoping. Questa evoluzione non comporta l’abbandono dei principi fondamentali del sistema, né determina un generale alleggerimento delle sanzioni. La responsabilità dell’atleta per la presenza di una sostanza proibita nel campione biologico continua a costituire uno dei cardini dell’ordinamento antidoping; ciò che cambia è, soprattutto, la possibilità di differenziare più precisamente le conseguenze della violazione in funzione delle circostanze accertate, della condotta dell’interessato e delle evidenze scientifiche disponibili.


Uno degli interventi più significativi riguarda il sistema sanzionatorio previsto dall’articolo 10.2.1 del Codice, con riferimento alle violazioni concernenti la presenza o l’uso di sostanze o metodi proibiti non qualificati come Specified Substances o Specified Methods. La disciplina conserva, quale regola generale, il periodo di ineleggibilità di quattro anni, ma introduce una struttura maggiormente articolata per le ipotesi nelle quali la condotta non risulti intenzionale o il contesto di assunzione presenti caratteristiche particolari. In particolare, quando l’atleta sia in grado di dimostrare sia le modalità attraverso le quali la sostanza è entrata nel proprio organismo sia il carattere non intenzionale della violazione, il periodo di ineleggibilità può essere ridotto a due anni, fatta salva l’ulteriore applicazione delle disposizioni che consentono l’eliminazione o la riduzione delle conseguenze nei casi previsti dal Codice. La riforma introduce inoltre un trattamento intermedio per l’ipotesi in cui l’atleta non riesca a dimostrare il carattere non intenzionale della violazione, ma provi le modalità di ingresso della sostanza nell’organismo e dimostri che il contesto della sua assunzione era estraneo al miglioramento della prestazione sportiva. In questa situazione, il periodo di ineleggibilità previsto è di tre anni.


Il nuovo sistema contempla anche un’ipotesi eccezionale: qualora l’atleta non riesca a dimostrare la fonte della sostanza, la sanzione può comunque essere ridotta a due anni se prove scientifiche attendibili dimostrano che la violazione è incompatibile con un uso intenzionale della sostanza proibita. Si tratta, tuttavia, di una possibilità circoscritta, destinata a operare in situazioni particolari e caratterizzata da un onere probatorio particolarmente rigoroso. La stessa disciplina esclude espressamente l’affidabilità dei test della macchina della verità come prova nell’ambito dei procedimenti antidoping.


La principale innovazione consiste, dunque, nella costruzione di un sistema che attribuisce una maggiore rilevanza alla prova dell’origine della sostanza, al contesto della sua assunzione e alla compatibilità delle circostanze accertate con una condotta intenzionale. La portata pratica di queste disposizioni dipenderà dalla capacità dell’atleta di ricostruire in modo documentato le modalità di esposizione alla sostanza e dalla disponibilità di elementi scientifici idonei a sostenere la propria posizione. Il nuovo Codice non elimina gli oneri probatori gravanti sull’interessato e non introduce una presunzione generale di involontarietà della violazione.


Un secondo ambito di intervento concerne le c.d. Substances of Abuse, categoria che comprende sostanze suscettibili di essere utilizzate in contesti estranei alla prestazione sportiva e per le quali il sistema antidoping ha progressivamente riconosciuto l’esigenza di un trattamento maggiormente attento alla dimensione sanitaria e personale dell’atleta. Il nuovo articolo 10.2.3 introduce specificazioni che differenziano il trattamento della violazione in funzione della collocazione temporale dell’assunzione, del suo collegamento con la prestazione sportiva e dell’eventuale ricorrenza di precedenti.


Per una prima violazione relativa all’uso fuori competizione di una sostanza d’abuso, quando risulti dimostrato che l’assunzione era estranea al miglioramento della prestazione sportiva, è previsto un periodo di ineleggibilità di due mesi. In caso di una seconda violazione, il periodo ordinario è di quattro mesi, con la possibilità di riduzione a due mesi quando l’atleta intraprenda un programma terapeutico appropriato per il trattamento del problema di abuso, oppure quando l’organizzazione antidoping ritenga che tale programma non sia necessario nelle circostanze concrete. Se, invece, l’assunzione avviene durante la competizione, ma viene accertata la sua estraneità alla prestazione sportiva, il periodo di ineleggibilità può variare da sei mesi a due anni, in funzione delle circostanze del caso.


La riforma esclude inoltre l’obbligatorietà della sospensione provvisoria per le violazioni relative alle sostanze d’abuso che non rientrano nella categoria delle Specified Substances. L’intervento riflette un orientamento volto a distinguere maggiormente le condotte effettivamente dirette al miglioramento della prestazione sportiva dalle situazioni caratterizzate da problematiche di natura personale o sanitaria. L’elemento decisivo continua a essere la ricostruzione delle circostanze di assunzione e della loro effettiva relazione con l’attività sportiva.


Particolarmente rilevante, soprattutto nella gestione dei procedimenti fondati sulla presenza di sostanze proibite, è l’ampliamento della disciplina relativa alle fonti di contaminazione. Il Codice del 2027 sostituisce il precedente riferimento ai Contaminated Products con una nozione più ampia di Contaminated Source. La modifica consente di considerare una maggiore varietà di situazioni nelle quali l’esposizione involontaria a una sostanza proibita può derivare non soltanto da integratori o prodotti contaminati, ma anche da alimenti, bevande, esposizioni ambientali, contatti accidentali o altre circostanze suscettibili di determinare la presenza della sostanza nell’organismo.


La rilevanza dell’intervento deve essere valutata alla luce delle difficoltà che caratterizzano frequentemente i procedimenti antidoping. La dimostrazione di una contaminazione può richiedere accertamenti scientifici complessi, verifiche sulla composizione dei prodotti utilizzati, ricostruzioni delle abitudini alimentari e della storia clinica dell’atleta, nonché l’analisi delle possibili vie di esposizione. Il riconoscimento di una più ampia categoria di fonti di contaminazione permette di ricondurre maggiormente il giudizio sanzionatorio alle circostanze effettive della vicenda, anziché limitarlo alle ipotesi tradizionalmente associate ai soli integratori o prodotti commerciali.


La contaminazione non determina, tuttavia, l’automatica esclusione della responsabilità antidoping. La sua rilevanza deve essere valutata in relazione agli elementi disponibili, all’origine della sostanza, alla condotta dell’atleta e ai requisiti previsti dal Codice per l’eliminazione o la riduzione delle conseguenze. In concreto, la nuova disciplina amplia lo spazio per una valutazione individualizzata, ma non dispensa l’atleta dalla necessità di fornire una ricostruzione probatoria attendibile.


Un’altra novità riguarda le autorizzazioni a fini terapeutici, note come Therapeutic Use Exemptions (TUE). Il nuovo articolo 10.2.4 contempla un trattamento sanzionatorio specifico per le ipotesi in cui l’atleta riesca a dimostrare che l’uso della sostanza o del metodo proibito avrebbe soddisfatto i criteri previsti dallo Standard Internazionale per le TUE al momento dell’assunzione, fatta eccezione per il requisito relativo all’assenza di una ragionevole alternativa terapeutica consentita. In presenza di tali presupposti, il periodo di ineleggibilità è fissato in due mesi e non può essere ulteriormente ridotto attraverso i meccanismi indicati dalla disposizione.


L’intervento mira a disciplinare in modo più prevedibile le situazioni nelle quali l’utilizzo di una sostanza proibita risponda a esigenze mediche effettive, ma l’atleta non abbia ottenuto preventivamente l’autorizzazione richiesta. La norma non equivale, tuttavia, a un’automatica concessione retroattiva della TUE: occorre distinguere tra il procedimento volto a ottenere il riconoscimento dell’esenzione terapeutica e la valutazione delle conseguenze disciplinari dell’eventuale violazione. La sussistenza dei presupposti medici e regolamentari deve essere dimostrata attraverso documentazione sanitaria adeguata, compatibile con i criteri stabiliti dallo Standard Internazionale applicabile.


La gestione delle TUE viene inoltre interessata da modifiche dirette a migliorare il coordinamento tra le organizzazioni antidoping. In particolare, le autorizzazioni concesse dalle organizzazioni antidoping nazionali saranno, in linea generale, riconosciute automaticamente dalle altre organizzazioni nazionali, dalle federazioni internazionali e dagli organizzatori di grandi eventi, salvo deroghe specificamente autorizzate dalla WADA.


Il Codice del 2027 interviene anche sulle condizioni per ottenere una riduzione della sanzione attraverso la collaborazione con le organizzazioni antidoping. Il regime della Substantial Assistance viene reso più flessibile, superando la necessità che la collaborazione conduca necessariamente a un procedimento, a una sanzione o a un altro esito formale nei confronti del soggetto coinvolto. Assume rilievo, invece, la capacità dell’informazione fornita di consentire all’organizzazione antidoping di scoprire fatti che integrano una violazione delle norme antidoping.


Accanto a tale istituto viene introdotta un’ulteriore possibilità di riduzione, pari fino al 15% del periodo di ineleggibilità altrimenti applicabile, per chi fornisca informazioni di valore rilevante per la lotta al doping, pur senza raggiungere la soglia richiesta per qualificare la collaborazione come Substantial Assistance. La misura mira a riconoscere il contributo investigativo dell’interessato anche nelle situazioni in cui le informazioni non consentano di identificare direttamente un ulteriore responsabile o di ottenere una decisione sanzionatoria nei confronti di terzi.


Un ulteriore incentivo alla definizione anticipata dei procedimenti riguarda l’ammissione della violazione e l’accettazione delle conseguenze proposte dall’organizzazione antidoping. Il nuovo articolo 10.8.1 amplia il meccanismo già previsto dal Codice del 2021. Quando il periodo di ineleggibilità indicato nella contestazione è inferiore a quattro anni, l’atleta può ottenere una riduzione del 25%, purché ammetta la violazione e accetti tutte le conseguenze contestate entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione formale. Per le sanzioni pari o superiori a quattro anni rimane invece previsto, nei casi contemplati dalla disposizione, il meccanismo di riduzione di un anno, mentre il beneficio non si applica alle sanzioni a vita secondo tale specifica previsione.


Sul piano istituzionale, la riforma introduce un rafforzamento dei meccanismi di controllo sull’attività delle organizzazioni antidoping. Tra le innovazioni maggiormente significative figura l’istituzione dell’Independent Review Expert, previsto dall’articolo 7.8 del nuovo Codice. In determinate circostanze, quando un’organizzazione antidoping intenda discostarsi dal normale procedimento di gestione dei risultati dopo aver ricevuto notizia di un Adverse Analytical Finding, anche decidendo di non proseguire con il procedimento ordinario, sarà necessario acquisire preventivamente il parere scritto dell’esperto indipendente. Il parere non sostituisce l’attività decisionale dell’organizzazione antidoping, ma introduce un passaggio di verifica supplementare, destinato a favorire coerenza, trasparenza e responsabilità nella gestione dei risultati. L’omesso rispetto di tale procedura può determinare conseguenze sul piano della conformità dell’organizzazione al Codice, qualora emerga successivamente, in sede di impugnazione, che la violazione avrebbe dovuto essere perseguita.


Il rafforzamento della governance riguarda anche l’indipendenza operativa delle organizzazioni antidoping nazionali e degli organi chiamati a decidere le controversie. Il nuovo Codice chiarisce ulteriormente il requisito di indipendenza delle organizzazioni nazionali antidoping nelle decisioni e nelle attività operative, con particolare attenzione all’autonomia rispetto alle autorità sportive e governative. Viene inoltre introdotto un nuovo Standard Internazionale dedicato all’intelligence e alle investigazioni, volto a rendere più strutturata la raccolta e la valutazione delle informazioni, assicurando che le attività investigative siano fondate su elementi ragionevoli, obiettive e proporzionate.


Il Codice del 2027 interviene, inoltre, sul sistema delle impugnazioni, introducendo un termine ordinario armonizzato di ventuno giorni per proporre appello, secondo le modalità previste dall’articolo 13.2.3.4. Il termine decorre, nelle ipotesi disciplinate dalla norma, dalla data rilevante di ricezione della decisione oppure, quando sia stata tempestivamente richiesta la documentazione completa del procedimento, dalla successiva ricezione del fascicolo completo. La disciplina contiene regole specifiche per la posizione della WADA e per le diverse categorie di soggetti legittimati a impugnare. La riforma amplia inoltre l’insieme delle decisioni suscettibili di impugnazione e chiarisce i diritti di appello riconosciuti a ulteriori soggetti interessati. Rientrano espressamente tra le decisioni contestabili, nei casi previsti, quelle relative alla mancata apertura di un procedimento in presenza di determinati risultati del passaporto biologico, alla mancata imposizione o alla revoca di una sospensione provvisoria, alle violazioni degli obblighi relativi alla reperibilità dell’atleta e alle richieste retroattive di esenzione terapeutica.


Un’attenzione specifica è dedicata alla protezione dei minori e delle persone protette (Protected Persons). Il nuovo Codice amplia le misure di salvaguardia applicabili nel corso dei controlli, delle indagini e delle audizioni, riconoscendo le particolari esigenze connesse all’età e alle condizioni personali dell’atleta. In determinate situazioni è prevista la possibilità che un genitore o un rappresentante partecipi al controllo anche mediante collegamento video, quando non sia possibile la presenza fisica; analoghe modalità di assistenza possono essere utilizzate per gli atleti con disabilità visive o intellettive quando ne abbiano necessità.


La disciplina rafforza inoltre l’attenzione verso la condotta del personale di supporto dell’atleta, comprendente allenatori, tecnici, medici e altre figure professionali. Sono previste maggiori garanzie procedurali e un più rigoroso esame delle responsabilità degli adulti che operano con i minori, anche attraverso specifici obblighi investigativi nei casi individuati dal Codice. Vengono altresì introdotte limitazioni alla divulgazione pubblica obbligatoria di determinate informazioni relative alle violazioni antidoping commesse da minori, atleti ricreativi e persone protette.


In tale prospettiva si inseriscono anche le modifiche relative alla protezione dei dati personali. Il nuovo quadro chiarisce le condizioni per l’utilizzo di campioni e informazioni a fini di ricerca scientifica, rafforzando i requisiti di anonimizzazione e individuando circostanze nelle quali è necessario il consenso dell’atleta o l’autorizzazione dell’organo competente. Vengono inoltre precisate le condizioni per la pubblicazione delle decisioni antidoping, distinguendo le situazioni nelle quali la divulgazione è obbligatoria da quelle in cui occorre il consenso dell’interessato, ferma restando la presenza di eccezioni specifiche.


Anche il sistema degli obblighi relativi alla reperibilità dell’atleta (Whereabouts) è interessato da precisazioni e modifiche operative. Il Codice chiarisce ulteriormente i criteri di valutazione della colpa nelle violazioni concernenti la reperibilità e individua regole più precise per determinare quale organizzazione antidoping debba gestire il procedimento, soprattutto quando più organismi dispongano di poteri di controllo sul medesimo atleta. Le modifiche agli Standard Internazionali introducono inoltre indicazioni operative sulla presentazione delle informazioni relative agli spostamenti e ai luoghi di allenamento, con particolare attenzione agli atleti inseriti nei gruppi sottoposti a controllo. Per gli atleti appartenenti agli sport di squadra, le disposizioni attuative prevedono anche specifiche indicazioni sulla comunicazione dei programmi di allenamento e degli spostamenti collettivi nei casi previsti. Ne deriva che la conformità al nuovo regime non potrà essere valutata esclusivamente sulla base della conoscenza delle sostanze proibite: la corretta gestione degli obblighi informativi, degli appuntamenti di controllo e delle comunicazioni con le organizzazioni antidoping resta essenziale per evitare violazioni di natura procedurale.


È opportuno, a questo proposito, distinguere il Codice Mondiale Antidoping dalla Lista delle sostanze e dei metodi proibiti. Si tratta di strumenti differenti, ancorché inseriti nel medesimo sistema internazionale. Il Codice disciplina gli illeciti, le responsabilità, le conseguenze e le garanzie procedurali; la Lista identifica invece le sostanze e i metodi proibiti in ogni momento, quelli vietati durante le competizioni e quelli proibiti soltanto in determinate discipline sportive. La Lista WADA 2027 è stata approvata il 10 settembre 2026 ed entrerà in vigore, anch’essa, il 1° gennaio 2027. Tra le modifiche segnalate figurano precisazioni relative alle sostanze d’abuso e ai cannabinoidi, aggiornamenti terminologici e alcuni chiarimenti riguardanti le classi di sostanze e le discipline interessate.


La transizione al nuovo regime richiede, infine, una verifica delle disposizioni applicabili ratione temporis. L’entrata in vigore del Codice 2027 non comporta, infatti, che tutte le sue disposizioni sostanziali siano automaticamente applicabili in via retroattiva a qualsiasi violazione precedente. Le norme transitorie devono essere esaminate in relazione alla data della condotta contestata, allo stato del procedimento e alle specifiche previsioni del Codice, tenendo conto anche del principio della lex mitior nei casi in cui trovi applicazione. Per i procedimenti pendenti o relativi a fatti anteriori al 1° gennaio 2027, l’individuazione della disciplina applicabile deve essere effettuata caso per caso, senza presumere né l’applicazione integrale del nuovo regime né l’irrilevanza delle sue disposizioni più favorevoli.


Nel complesso, il nuovo Codice Mondiale Antidoping rappresenta un’evoluzione significativa del sistema internazionale, diretta a rendere più articolata la valutazione delle violazioni, più coerente la determinazione delle sanzioni e maggiormente garantito il procedimento antidoping. La maggiore flessibilità nella considerazione delle contaminazioni, la disciplina delle sostanze d’abuso, il trattamento di alcuni casi connessi alle esenzioni terapeutiche, gli incentivi alla collaborazione e alla definizione anticipata delle controversie, nonché i nuovi meccanismi di controllo e le garanzie in materia di diritti fondamentali, contribuiscono a delineare un quadro normativo più sensibile alle specificità delle singole fattispecie.


Il sistema continua a richiedere un rigoroso rispetto degli obblighi antidoping e attribuisce rilievo determinante alla prova delle circostanze nelle quali si è verificata la violazione. Le nuove possibilità di riduzione della sanzione presuppongono, nei casi previsti, elementi probatori concreti e un’accurata ricostruzione della vicenda. Parallelamente, il rafforzamento delle garanzie procedurali rende ancora più importante la corretta gestione delle fasi di notifica, analisi, contestazione e impugnazione.


Dott. Mario Piroli


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