Il nuovo Regolamento FIGC degli Agenti sportivi: le modifiche e novità
- Excellentia11
- 23 apr
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Aggiornamento: 24 apr

Con comunicato ufficiale n. 255/A, pubblicato il 23 aprile 2025, la FIGC ha approvato e pubblicato il nuovo Regolamento FIGC degli Agenti sportivi (consultabile e scaricabile a fondo pagina), in conformità alle disposizioni, non oggetto di sospensione, di cui al FFAR (FIFA Football Agent Regulations). Si rammenta, difatti, che molteplici norme della regolamentazione FIFA — tra cui quelle che impongono un tetto alle commissioni agli agenti e il divieto di rappresenta multipla — sono globalmente sospese in virtù della Circolare FIFA n. 1873 del dicembre 2023, in quanto sub iudice dinanzi la Corte di Giustizia dell’Unione Europa, la quale dovrà determinarne la legittimità rispetto ai principi del diritto unionale in materia di libera concorrenza.
Tra le principali novità della nuova regolamentazione italiana si segnala, anzitutto, la nuova definizione di “agente sportivo domiciliato”, indicato come “il soggetto abilitato ad operare quale agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto”. Tale definizione consentirà, dunque, agli agenti FIFA, anche residenti in Italia, abilitati in forza del FFAR, di operare sul territorio nazionale, a condizione che si domicilino presso un agente munito di titolo abilitativo FIGC e iscritto presso il registro federale, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 23 del regolamento federale.
Più precisamente, il soggetto munito di licenza FIFA e iscritto nella FIFA Agents Directory (trattasi dell’albo professionale tenuto dalla FIFA), potrà eleggere domicilio presso un agente sportivo in possesso del titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto presso i registri italiani. In ogni caso, il ricorso all’istituto della domiciliazione, secondo quanto disposto all’art. 23, comma 3, del regolamento federale, determina “a) l’obbligo di depositare in sede di domanda l’accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi, la copia del documento di identità in corso di validità, attestante la nazionalità del richiedente l’iscrizione, unitamente alla documentazione probante l’abilitazione conseguita secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA); b) l’obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all’agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l’obbligo del domiciliatario e dell’agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell’ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti; c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall’agente sportivo domiciliato; d) l’obbligo in capo all’agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell’ambito del mandato, fermo restando che quest’ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell’agente sportivo domiciliato”. Va, infine, rammentato che l’iscrizione dell’agente sportivo domiciliato ha validità per l’anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel registro federale e che le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.
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Ulteriore novità di rilievo concerne l’espressa possibilità per gli agenti sportivi di assistere calciatrici professioniste. Invero, l’art. 21, comma 1, contrariamente alla precedente formulazione, chiarisce che “un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore/di una calciatrice […]”. Per altro verso, gli artt. 17 e 18 del regolamento federale, disciplinanti i diritti e gli obblighi degli assistiti degli agenti, specificano ora che è necessario “rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale e federale”, laddove in precedenza si faceva riferimento al solo registro nazionale.
In coerenza con quanto sancito dall’art. 12, comma 3, della regolamentazione FIFA, vengono vietate, in Italia, le clausole che limitano o penalizzano la capacità di un calciatore (o calciatrice) di concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo.
Il corrispettivo degli agenti viene ora regolamentato da una norma ad hoc: l’art. 22. Le modifiche introdotte contemplano due ipotesi principali:
nel caso in cui l’agente abbia prestato i propri servizi per la stipula del primo, o di un successivo, contratto di prestazione sportiva professionistica da parte di un calciatore o una calciatrice minorenne, è ora previsto il diritto a un compenso, in linea con quanto stabilito dall’art. 14, comma 9, del FFAR;
se invece l’assistenza riguarda un contratto di apprendistato, nessun compenso è dovuto all’agente.
Da ultimo, sono stati ampliati i requisiti soggettivi per l’iscrizione al registro federale, anche in attuazione di quanto previsto dal FFAR nell'art. 5, comma 1, in materia di requisiti soggettivi per l'accesso all'esame FIFA. In particolare, la lett. e) del comma 1, dell’art. 4, recita che “non essere mai stato condannato in sede penale (compresa l’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p.) per i reati di: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), furto (art. 624 c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.), truffa (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) usura (art. 644 c.p.) appropriazione indebita (art. 646 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter, comma 1, c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), per i reati di cui al d.lgs. 74/2000 artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11, per i reati di cui all’art. 11 L. 122/2016 e ss.mm.ii.”. Viene, inoltre, introdotta, nella medesima norma, la lett. j), che vieta l’iscrizione a chi, nei 24 mesi precedenti la richiesta, ha avuto interessi economici diretti o indiretti in enti, aziende o organizzazioni coinvolte in attività di scommesse sportive. In aggiunta, viene specificato che il divieto si estende anche al coniuge, ai parenti e agli affini entro il quarto grado, e che la definizione di “coniuge” include anche l’unione civile e la convivenza con rilevanza legale. È poi esclusa la possibilità di iscrizione per funzionari o dipendenti di entità calcistiche, tra cui FIFA, federazioni, leghe e club.
In relazione al rinnovo annuale dell’iscrizione al registro federale, l’art. 6, comma 1, precisa ora che questa debba effettuarsi nel periodo tra il 1° novembre e il 1° dicembre di ciascun anno. Decorso tale termine, l’interessato potrà presentare una nuova domanda di iscrizione al registro federale. Nell’ipotesi di cancellazione dal registro federale, specificamente per mancato rinnovo dell’iscrizione, per venir meno di uno dei requisiti soggettivi o condizioni previste dal regolamento, per violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale o per sopravvenienza di una causa di incompatibilità, l’art. 7, comma 9, evidenzia che questa potrebbe determinare la risoluzione dei contratti di mandato sportivo in corso alla data di adozione del provvedimento.
In conclusione, la nuova regolamentazione FIGC segna un importante passaggio verso una maggiore coerenza normativa tra l’ordinamento sportivo nazionale e quello internazionale, sebbene, al pari di altre federazioni sportive nazionali, la FIGC non ha traposto numerose norme del FFAR, vuoi perchè oggetto di sospensione, vuoi perchè con ogni probabilità verranno dichiarate non conformi al diritto unionale. Certò è che il nuovo quadro normativo italiano mette fine alla paradossale organizzazione, da parte della FIGC, dell’esame FIFA senza permettere poi, di fatto, agli agenti abilitati secondo il FFAR di operare in Italia. Resta tuttavia da comprendere se, in un’ottica di reciprocità, l’agente abilitato secondo il sistema nazionale italiano (CONI-FIGC) potrà a sua volta domandare il riconoscimento del proprio titolo alla FIFA ai sensi dell’art. 24 del FFAR. Tale ultima disposizione citata permette alle federazioni sportive nazionali di richiedere alla FIFA il riconoscimento del proprio sistema di licenze nazionali in materia di agenti. Ai fini del buon esito del riconoscimento, il sistema nazionale deve soddisfare due condizioni quali la previsione di requisiti di ammissibilità per l’accesso all’esame e lo svolgimento di un esame finalizzato a testare i candidati su normative in materia calcistica.
Il nuovo Regolamento è consultabile cliccando QUI.
Dott. Mario Piroli
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