Avvocato e agente sportivo: compatibilità, limiti e opportunità professionali
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La figura dell’agente sportivo, nel sistema giuridico italiano, ha conosciuto negli ultimi anni un’evoluzione significativa sotto il profilo normativo. A seguito dei numerosi interventi riformatori succedutisi a partire dal 2018, l’attività di agente sportivo deve oggi qualificarsi a tutti gli effetti come professione regolamentata, inserita all’interno di un quadro normativo complesso che intreccia fonti di rango costituzionale, legislativo e regolamentare.
La natura regolamentata della professione emerge con chiarezza già dalla lettura dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 37 del 2021, che richiama espressamente l’art. 117 della Costituzione, collocando la disciplina dell’attività di agente sportivo nell’alveo della competenza legislativa concorrente in materia di professioni e ordinamento sportivo. Ulteriore conferma si rinviene nell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto, ove si stabilisce che l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi è subordinata al superamento di un esame di abilitazione, configurando così un sistema di accesso tipico delle professioni regolamentate.
Tale approdo normativo rappresenta l’esito di un percorso riformatore avviato con la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). In particolare, l’art. 1, comma 373, di tale legge aveva istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, imponendo l’obbligo di iscrizione, previo superamento di un esame abilitante, a tutti i soggetti che pongono in relazione due o più parti ai fini della costituzione, modificazione o estinzione di rapporti aventi ad oggetto una prestazione sportiva professionistica o un tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica. La ratio sottesa a tali interventi è chiaramente individuabile nell’esigenza di assicurare un quadro regolatorio certo, idoneo a tutelare non soltanto la professionalità degli agenti, ma anche, e soprattutto, gli interessi degli atleti e delle società che si avvalgono della loro opera.
Il rafforzamento della disciplina interna si colloca, peraltro, in un quadro evolutivo che merita di essere correttamente ricostruito anche sul piano internazionale. È vero che, a partire dal 2015, la FIFA aveva attuato un processo di progressiva liberalizzazione della figura dell’agente sportivo, comunemente definito come fenomeno di deregulation, caratterizzato dall’eliminazione di requisiti abilitativi stringenti e dalla possibilità, in taluni ordinamenti, di accedere all’attività sulla base del solo possesso di requisiti di onorabilità e integrità formale. Tale modello, ispirato a logiche di apertura del mercato e di riduzione delle barriere all’ingresso, ha tuttavia manifestato nel tempo significative criticità, soprattutto con riferimento alla tutela degli atleti, e in particolare dei calciatori giovani e non pienamente strutturati sul piano contrattuale e negoziale. Non è un caso che un assetto analogo fosse vigente anche in Italia fino al 2017, periodo nel quale l’assenza di un sistema selettivo adeguato ha favorito l’ingresso nel settore di operatori privi di sufficienti competenze giuridiche, economiche e professionali, con evidenti ricadute negative sull’equilibrio del sistema e sulla qualità della rappresentanza. Proprio l’emersione di tali disfunzioni ha condotto, anche a livello sovranazionale, a una profonda revisione dell’impostazione regolatoria. Il regime di deregulation può infatti dirsi definitivamente superato con l’entrata in vigore, nel 2023, del FIFA Football Agent Regulations, che ha segnato un chiaro ritorno a un modello di regolazione forte, fondato su requisiti abilitativi, obblighi di formazione, limiti ai compensi e strumenti di controllo e responsabilizzazione dell’agente. In questa prospettiva, la disciplina interna non si pone più in controtendenza rispetto al quadro internazionale, ma risulta anzi coerente con una rinnovata esigenza di professionalizzazione, trasparenza e tutela sostanziale degli interessi coinvolti nel mercato sportivo.
In questo contesto normativo si inserisce una delle questioni più delicate e dibattute della materia: il rapporto tra la professione di agente sportivo e quella di avvocato, con particolare riferimento ai profili di compatibilità, ai limiti operativi e alle opportunità professionali che ne derivano. A differenza della disciplina previgente, caratterizzata da incertezze interpretative e orientamenti oscillanti, il decreto legislativo n. 37 del 2021 affronta espressamente tale tematica.
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L’art. 3, commi 2 e 3, del decreto chiarisce che le disposizioni in materia di agenti sportivi non attribuiscono a questi ultimi competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge n. 247 del 2012 e fa espressamente salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza e assistenza legale, anche stragiudiziale, in favore di lavoratori sportivi, società e associazioni sportive. L’art. 4, comma 9, sancisce inoltre in modo inequivoco la compatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, purché ricorrano i relativi presupposti.
La corretta interpretazione di tali disposizioni impone tuttavia una ricostruzione sistematica dei pareri resi nel tempo dal Consiglio Nazionale Forense, i quali hanno progressivamente delineato i confini della compatibilità tra le due professioni. In un primo parere del 17 luglio 2015, il C.N.F. aveva affermato la piena compatibilità tra esercizio della professione forense ed esercizio dell’attività di procuratore sportivo, ritenendo che l’avvocato potesse svolgere tale attività anche senza iscrizione al registro federale, in virtù dell’art. 2, comma 6, della legge professionale forense. Tale disposizione attribuisce infatti all’avvocato la competenza generale in materia di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in tutti i settori non riservati dalla legge ad altre professioni regolamentate. Questo orientamento ha tuttavia subito un inevitabile ridimensionamento con l’entrata in vigore della legge n. 205 del 2017, che ha ricompreso l’attività di agente sportivo tra le professioni regolamentate, introducendo una vera e propria riserva di legge. Nondimeno, la stessa legge ha fatto salve le competenze professionali riconosciute per legge, escludendo la nullità di contratti e tesseramenti nei casi in cui l’intervento dell’avvocato si collochi nell’ambito delle sue attribuzioni tipiche.
Con il parere n. 20 del 2019, il Consiglio Nazionale Forense ha ulteriormente precisato che non sussiste incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e quella al Registro nazionale degli agenti sportivi, a condizione che l’attività di agente non rivesta carattere di continuità e professionalità. Una lettura a contrariis consente dunque di ritenere lecita l’attività di agente sportivo svolta dall’avvocato soltanto in forma occasionale. Tale impostazione è stata ribadita e rafforzata dal parere n. 3 del 25 giugno 2020, nel quale il C.N.F. ha sottolineato che l’avvocato-agente sportivo resta anzitutto soggetto alle norme dell’ordinamento forense, incluse quelle deontologiche, e solo in via residuale alle disposizioni dell’ordinamento sportivo relative alla singola operazione. In caso di conflitto tra le due discipline, deve prevalere l’ordinamento forense.
Alla luce di tale quadro, è possibile delineare alcuni principi di sintesi. L’avvocato può essere contemporaneamente iscritto all’albo professionale e al Registro nazionale degli agenti sportivi, purché l’attività di intermediazione sia svolta in modo occasionale e non prevalente. L’avvocato non iscritto al Registro può comunque prestare consulenza legale e assistenza stragiudiziale in favore di atleti, società e associazioni sportive, come chiarito anche dalla FAQ n. 21 pubblicata sul sito istituzionale del CONI, che ammette espressamente l’attività di supporto tecnico-giuridico nella redazione e revisione dei contratti. In ogni caso, l’avvocato resta integralmente assoggettato alle norme dell’ordinamento forense.
Particolarmente rilevanti sono, inoltre, i profili di possibile conflittualità tra la disciplina sportiva e quella deontologica forense. Una prima ipotesi riguarda il mandato plurimo, ammesso dall’art. 21, comma 4, del Regolamento CONI agenti sportivi, che consente all’agente di assistere più parti nella medesima operazione. Tale facoltà si confronta con il divieto di conflitto di interessi sancito dall’art. 24 del Codice Deontologico Forense. In linea di principio, l’avvocato-agente sportivo dovrebbe astenersi dall’assistere entrambe le parti di un contratto, in quanto controparti formali. Tuttavia, laddove l’interesse sia comune e convergente – come nel caso del tesseramento di un atleta – e previo consenso scritto di tutte le parti, l’operazione può ritenersi compatibile con i principi deontologici.
Un secondo profilo critico concerne la determinazione del compenso. In ambito calcistico, art. 22, comma 1, del Regolamento FIGC agenti sportivi ammette la pattuizione di un corrispettivo anche in misura percentuale. Tale previsione potrebbe apparire in contrasto con il divieto del patto di quota lite sancito dell'art. 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza disciplinare del Consiglio Nazionale Forense (cfr. C.N.F., sentenza n. 260 del 31/12/2015), il divieto riguarda esclusivamente i patti che attribuiscono all’avvocato una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, mentre è consentita la determinazione del compenso in percentuale sul valore dell’affare o sui benefici economici prevedibili per il cliente. Ne deriva che l’avvocato-agente sportivo può legittimamente prevedere un compenso percentuale nel contratto di mandato, purché non si traduca in una partecipazione diretta al bene o al credito oggetto dell’operazione.
Il tema delle incompatibilità deve infine essere esaminato alla luce dell’art. 18 della legge n. 247 del 2012, che vieta l’esercizio continuativo di attività lavorative che possano compromettere l’indipendenza dell’avvocato. Se in passato l’attività di agente sportivo è stata ritenuta incompatibile in quanto connotata da profili commerciali, l’evoluzione interpretativa ha progressivamente ammesso tale esercizio nei casi in cui esso non assuma carattere imprenditoriale, continuativo o prevalente e resti funzionalmente connesso alla consulenza legale.
Nel sistema sportivo contemporaneo, le figure dell’avvocato e dell’agente sportivo rivestono ruoli distinti ma profondamente complementari. L’agente opera sul piano negoziale e strategico, curando gli interessi dell’atleta nelle trattative con club e sponsor; l’avvocato presidia invece il versante giuridico, assicurando la conformità legale delle operazioni e intervenendo nella gestione dei profili contenziosi e regolamentari. Anche laddove tali ruoli siano cumulati nel rispetto dei limiti normativi, appare auspicabile una crescente sinergia tra le due professionalità, specie all’interno di strutture organizzate e società di intermediazione, che richiedono una costante assistenza legale per operare in sicurezza.
In tale prospettiva si inserisce anche il recente disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2025. Il progetto di riforma, volto a modernizzare la professione, ridefinisce il regime delle incompatibilità e amplia espressamente il novero delle attività compatibili con l’esercizio forense, includendo tra queste anche l’attività di agente sportivo. Si tratta di un passaggio di grande rilievo, che sembra consacrare definitivamente la possibilità per l’avvocato di operare in ambito sportivo in forme sempre più strutturate, purché nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza e decoro.
In conclusione, il rapporto tra avvocato e agente sportivo non può essere letto in termini di contrapposizione, bensì come un terreno di integrazione funzionale di competenze. In un settore caratterizzato da crescente complessità normativa e contrattuale, la collaborazione tra queste figure – o il loro corretto cumulo nei limiti consentiti – rappresenta una garanzia di tutela per l’atleta e un fattore di stabilità per l’intero sistema sportivo.
Dott. Mario Piroli
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